ORDINANZA N. 13
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sulla domanda di sospensione dell'esecuzione del decreto 23 luglio 1975, emanato dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, avente per oggetto "Modalità per l'esecuzione delle disposizioni dell'art. 38, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni", che ha determinato il conflitto di attribuzione sollevato, per la Regione siciliana, dal Presidente della Giunta regionale, con ricorso notificato il 15 settembre 1975, depositato il 18 successivo ed iscritto al n. 30 del registro conflitti 1975.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1975 il Giudice relatore Antonino De Stefano;
uditi l'avv. Guido Aula, per la Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Gozzi, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che la Regione siciliana, con il ricorso di cui in epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, chiedendo l'annullamento, previa sospensione della esecuzione, del decreto 23 luglio 1975 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 197 del successivo 25 luglio), emesso dal Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, con il quale sono state dettate, in materia di rimborso delle eccedenze dell'imposta sul valore aggiunto, "modalità per l'esecuzione delle disposizioni dell'art. 38, comma quinto del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni";
che in tale ricorso la Regione siciliana - nel confermare e reiterare le censure d'incostituzionalità svolte in altro precedente ricorso del 7 agosto 1975 (iscritto al n. 20 del registro ricorsi 1975), con cui essa Regione ha sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288, contenente modifica della disciplina del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per contrasto con gli artt. 20, 21, 36 e 43 dello Statuto della Regione siciliana e con gli artt. 2 e 8 delle relative norme di attuazione in materia finanziaria, emanate con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 - precisa che il decreto ministeriale 23 luglio 1975, del quale chiede l'annullamento, può anche considerarsi non collegato da un nesso di necessaria conseguenzialità all'impugnato decreto legislativo 2 luglio 1975, n. 288, poiché, in sede esecutiva, il Governo avrebbe dovuto tener presente la speciale posizione costituzionale della Regione siciliana e confermare, sia pure in via provvisoria, in attesa delle norme di coordinamento, l'originaria disciplina in materia di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, e sottolinea che l'applicazione del suddetto decreto ministeriale cancellerebbe, quasi del tutto, la voce di entrata del bilancio regionale relativa all'imposta sul valore aggiunto, determinando ripercussioni molto gravi nei riguardi della finanza regionale;
che in conseguenza la Regione siciliana chiede sia anzitutto sospesa l'esecuzione di tale decreto ministeriale, facendo presente che, ove essa venisse accordata, continuerebbero ad essere applicate nel suo territorio le intese intervenute e concretatesi nella nota del Ministero delle finanze n. 109691 dell'11 novembre 1974; intese delle quali il Ministero anzidetto aveva previsto la durata fino a quando la materia non sarebbe stata disciplinata da apposite norme, e che riconoscevano l'opportunità di far gravare sul bilancio dello Stato i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto richiesti in Sicilia;
che resiste la Presidenza del Consiglio dei ministri, il patrocinio della quale - nel richiamare espressamente le argomentazioni svolte per contrastare l'impugnativa riguardante l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288 - osserva che i problemi prospettati dalla ricorrente potranno trovare soluzione in sede di elaborazione delle norme di coordinamento della disciplina delle entrate tributarie della Regione siciliana, previste dall'art. 12, comma secondo, n. 4, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, di delega legislativa al Governo per la riforma tributaria; che le doglianze della Regione si limitano a prospettare inconvenienti, fondandosi su ipotesi di "possibilità" che vengano accollati al bilancio regionale rimborsi su quote di imposta non affluite a tale bilancio, senza però denunciare alcuna concreta censura; infine, che non ricorrono i presupposti per far luogo alla sospensione della esecuzione del decreto ministeriale 23 luglio 1975, mancando qualunque ipotizzabile contrasto con il pubblico interesse, derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, mentre, invece, tale sospensione comporterebbe gravi inconvenienti per gli operatori siciliani;
che, nelle more del presente giudizio, l'Assessore per le finanze della Regione siciliana, con suo decreto 29 agosto 1975 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 42 del successivo 27 settembre), ha disposto che, fino a quando la materia non sarà puntualmente e definitivamente disciplinata in sede di norme di coordinamento di cui allo art. 12, n. 4, della legge delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, il decreto ministeriale 23 luglio 1975 non si applichi nell'ambito del territorio della Regione siciliana, facendosi quindi obbligo agli uffici I.V.A. della Sicilia di continuare a versare le somme riscosse a titolo d'imposta sul valore aggiunto, in conto entrata della Regione (art. 1), e di continuare a provvedere ai rimborsi d'imposta, utilizzando le somme che all'uopo verranno accreditate sui normali stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato o di quello della Regione, a seconda dell'Ente al cui erario sono affluite le quote d'imposta ammesse a rimborso, salvo conferma da parte del Ministero delle finanze della determinazione, di cui alla nota n. 109691 dell'11 novembre 1974, di provvedere, in linea provvisoria, agli accreditamenti in parola a carico del bilancio statale (art. 2).
Considerato che, in disparte ogni altra valutazione, non sussistono, allo stato, per effetto della disposta disapplicazione dell'impugnato provvedimento nell'ambito del territorio della Regione siciliana, le gravi ragioni che, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 28 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 per i giudizi avanti alla Corte costituzionale, possano giustificare la sospensione della sua esecuzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge la domanda di sospensione dell'esecuzione del decreto 23 luglio 1975, emanato dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, proposta dalla Regione siciliana con il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15 gennaio 1976.