Sentenza n. 1 del 1976
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SENTENZA N. 1

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Dott. Luigi OGGIONI, Presidente

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle seguenti norme relative al monopolio radiotelevisivo:

- art. 4 della legge 8 gennaio 1931, n. 234; artt. 178 (sostituito dall'art. 1 della legge 14 marzo 1952, n. 196) e 251 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645;

- artt. 8 e 9 del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214;

- artt. 1, 183, 195, 213, 315 e 333 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156; promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 gennaio 1974 dal pretore di Montegiorgio nel procedimento penale a carico di Conti Francesco, iscritta al n. 224 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974;

2) ordinanza emessa il 26 febbraio 1974 dal pretore di Montegiorgio nel procedimento penale a carico di Vagnoni Cesare, iscritta al n. 277 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974;

3) ordinanza emessa il 10 giugno 1974 dal pretore di Dogliani nel procedimento penale a carico di Boldrino Romano, Alessandro Rocco, iscritta al n. 382 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974;

4) ordinanza emessa il 19 ottobre 1973 dal pretore di Cantù nel procedimento penale a carico di Luzzi Francesco ed altri, iscritta al n. 385 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974;

5) ordinanza emessa l'11 ottobre 1974 dal pretore di Poggibonsi nel procedimento penale a carico di Pellegrini Giuseppe, iscritta al n. 507 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 22 gennaio 1975.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1975 il Giudice relatore Angelo De Marco;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.  

Ritenuto in fatto

 1. - Con ordinanza in data 23 giugno 1973, emessa nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato della contravvenzione preveduta dall'art. 1 della legge 14 marzo 1952, n. 196, per essere stato trovato in possesso di un apparecchio idoneo anche all'ascolto di frequenze per le quali non era munito di apposita licenza, il pretore di Poggibonsi sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 21 e 43 della Costituzione, del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, della legge 14 marzo 1952, n. 196, della legge 8 gennaio 1931, n. 234, e del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 "nella parte in cui legittimano il monopolio delle radiotrasmissioni, nella parte i cui rendono necessaria la licenza di solo ascolto e nella parte in cui prescrivono il rilascio di concessioni discrezionali da parte della pubblica Amministrazione circa l'uso degli impianti radioelettrici".

Nel giudizio di costituzionalità così promosso questa Corte, con ordinanza 10 luglio 1974 disponeva la rimessione degli atti al giudice a quo perché indicasse le specifiche norme delle leggi denunziate con l'ordinanza di rinvio, la cui legittimità veniva contestata.

Il pretore di Poggibonsi, con ordinanza 11 ottobre 1974, chiarisce che:

a) aveva inteso contestare la legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 marzo 1952, n. 196, dell'art. 4 della legge 8 gennaio 1931, n. 234, dell'art. 8 del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, e degli artt. 1, 183, 195, 315 e 333 del t.u. 29 marzo 1973, n. 156;

b) la questione così sollevata presenta aspetti diversi da quelli presi in esame con la sentenza di questa Corte n. 225 del 1974, in quanto:

1) si fonda su tesi che investono il monopolio delle comunicazioni radioelettriche sotto una prospettiva diversa diretta a contestarne l'attuale legittimità in via assoluta e non già con riferimento ad una particolare regolamentazione del monopolio stesso;

2) concerne la legittimità delle norme che regolano tutte le comunicazioni radioelettriche dirette a più persone e non soltanto le emissioni "circolari";

3) contesta la facoltà dello Stato di sottoporre a concessione l'ascolto di radioemissioni su bande non destinate alla trasmissione di notizie segrete o riservate.

Nel giudizio così promosso non vi é stata costituzione o intervento di parti.

2. - Con ordinanza in data 18 gennaio 1974, emessa nel corso di un procedimento penale a carico dell'imputato della contravvenzione preveduta dall'art. 178 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, e, se ritenuti applicabili, dagli artt. 183, primo comma, 195 e 213 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, per essere stato trovato in possesso di un apparecchio radio elettrico rice-trasmittente senza essere munito della relativa concessione amministrativa e con altra ordinanza in data 26 febbraio 1974, emessa nel corso del procedimento penale a carico di altra persona per avere detenuto e installato nella propria autovettura un apparecchio radio rice-trasmittente senza avere ottenuto la relativa concessione, il pretore di Montegiorgio sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 21 e 43 della Costituzione, degli articoli 178 e 251 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, 9 del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, e, se ritenuti applicabili, degli artt. 183, primo comma, 195 e 213 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.

Secondo le ordinanze di rinvio, le norme denunziate violerebbero gli artt. 21 e 43 della Costituzione, in quanto la manifestazione del proprio pensiero a mezzo di impianti radioelettrici, in contrasto con i precetti costituzionali, sarebbe subordinata a provvedimenti discrezionali e, comunque, in quanto sarebbe opportuno che l'intera questione del monopolio radiotelevisivo fosse riesaminata essendosi la Corte costituzionale pronunziata al riguardo nel presupposto della limitatezza di "questo particolare mezzo di diffusione", presupposto che ora sarebbe largamente superato dal progresso tecnico che consentirebbe ad ogni cittadino, "con spesa limitata, di esercitare un impianto radioelettrico".

Nei giudizi così promossi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che, con gli atti di intervento, ha concluso per la dichiarazione di infondatezza delle proposte questioni.

Con il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, l'Avvocatura generale, per quanto riguarda la dedotta violazione dell'art. 21 della Costituzione, eccepisce che la libertà di espressione del pensiero é cosa diversa dalla libera disponibilità dei relativi mezzi di diffusione. L'art. 21, invero, esaminato nel suo contesto storico, sancisce l'obbligo della pubblica autorità di non ingerirsi nella sfera di libertà individuale e nella libera esplicazione di quell'aspetto di essa che consiste nella manifestazione del proprio pensiero. Non implica, invece, l'obbligo di apprestare mezzi tecnici, perché i cittadini possano esprimere il loro pensiero.

Per quanto riguarda, poi, la dedotta violazione dell'art. 43 della Costituzione, l'Avvocatura generale eccepisce che, data la limitatezza dei canali radiotelevisivi e l'alto costo dei relativi impianti esiste una situazione di monopolio naturale, che ne legittima la riserva allo Stato, proprio a norma del precetto costituzionale di cui si lamenta la violazione.

Non vi é stata costituzione di parte privata.

3. - Con ordinanza in data 10 giugno 1974, emessa nel corso di un procedimento penale a carico dell'imputato della contravvenzione preveduta dall'art. 195, primo comma, n. 2, del codice postale approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, per avere installato e attivato due ripetitori televisivi fuori dei casi consentiti e senza avere ottenuto la relativa concessione, il pretore di Dogliani ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 21, 76 e 77 della Costituzione, degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui riservano allo Stato la diffusione di programmi televisivi e vietano l'installazione e l'esercizio di impianti di ripetizione di segnali televisivi, ancorché irradiati dal concessionario di Stato, senza avere ottenuto la relativa concessione.

Secondo l'ordinanza di rinvio:

a) vi sarebbe violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione in quanto, mentre la legge di delegazione (legge 28 ottobre 1970, n. 775, art. 6) nell'autorizzare il Governo a raccogliere in testi unici le norme dell'allora vigente codice postale ne limitava il potere soltanto alle "modificazioni e integrazioni necessarie per il loro coordinamento e ammodernamento ai fini di una migliore accessibilità e comprensibilità", con l'ultimo comma dell'art. 195 del t.u. n. 156 del 1973, classificando fra gl'impianti radioelettrici "anche quelli trasmittenti o ripetitori, sia attivi sia passivi per radioaudizione o televisione" si sarebbe apportata una innovazione sostanziale, non consentita dai limiti della delegazione;

b) vi sarebbe violazione dell'art. 21 della Costituzione, in quanto il divieto di installare liberamente ripetitori televisivi dei programmi nazionali costituirebbe un ingiustificato ostacolo legale alla circolazione delle notizie e delle idee diffuse nel territorio nazionale dalla stessa televisione di Stato.

Nel giudizio così promosso non vi é stata costituzione di parti.

4. - Con ordinanza in data 19 ottobre 1973, emessa nel corso di un procedimento penale a carico di alcuni imputati della contravvenzione di cui all'art. 178 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, per essere stati trovati in possesso di apparecchi radioelettrici idonei alla rice-trasmissione su frequenze riservate ai radioamatori, ma sforniti delle relative licenze, ovvero di apparecchi idonei alla rice-trasmissione su frequenze vietate ai radioamatori, il pretore di Cantù ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 21 e 43 della Costituzione, del citato art. 178 (come sostituito dall'art. 1 della legge 14 marzo 1952, n 196).

Secondo l'ordinanza di rinvio il divieto di stabilire o esercitare qualsiasi impianto telegrafico o radioelettrico senza avere prima la relativa concessione contrasterebbe:

a) con l'art. 21 della Costituzione, in quanto il subordinare "l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche ad uso privato" a concessione amministrativa, comporterebbe un'illegittima limitazione del diritto di ciascuno di manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo;

b) con l'art. 43 della Costituzione, in quanto "l'attivare un impianto radioelettrico ad uso privato non costituisce esercizio di attività pubblica volta al conseguimento di fini collettivi".

Neanche in questo giudizio vi sono stati costituzioni o interventi di parti.  

Considerato in diritto

1. - I giudizi come sopra promossi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza, avendo per oggetto questioni per la maggior parte sostanzialmente identiche.

2. - Poiché con la sentenza n. 225 del 1974 questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 166, 168, n. 5, 178 (così come sostituito dall'art. 1, n. 2, della legge 14 marzo 1952, n. 196) e 251 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni) e degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche, norme tutte delle quali, direttamente o indirettamente, con le ordinanze di rinvio, si denunzia tuttora la illegittimità costituzionale, sotto gli stessi profili di violazione degli artt. 21 e 43 della Costituzione, si rende necessario accertare, anzitutto, se e quali delle questioni ora proposte possano ritenersi già decise con la citata sentenza.

Al riguardo deve tenersi presente che tranne l'ordinanza del pretore di Dogliani, che ha per oggetto l'installazione e l'esercizio di un impianto di ripetizione di segnali televisivi irradiati dal concessionario dello Stato, le altre hanno per oggetto la detenzione non denunziata e l'uso privato di apparecchi radio ricetrasmittenti senza averne ottenuta preventivamente la prescritta concessione e che - come risulta dalle premesse di fatto della sentenza in esame - identico oggetto avevano le ordinanze dei pretori di Bologna, di Torino, di Milano, di Terni, i giudizi promossi con le quali con detta sentenza sono stati definiti.

Va, infine, tenuto presente che la rilevanza di tutte le questioni proposte va rapportata all'oggetto dei giudizi nel corso dei quali sono state sollevate, ossia alla punibilità o non in sede penale, dei fatti omissivi o commissivi denunziati, con riferimento all'art. 195 del t.u. approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.

3. - Sulla base di quanto precede occorre, pertanto, procedere al confronto, ordinanza per ordinanza, delle questioni con esse proposte con quelle già decise.

Al riguardo si rileva:

A) Ordinanza del pretore di Dogliani.

Come si é osservato, questa ordinanza ha per oggetto i servizi televisivi, in relazione ai quali con la sentenza n. 225 del 1974 é stata dichiarata la legittimità dei denunziati artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. n. 156 del 1973 e, quindi, non può esservi dubbio che la questione sia stata già decisa con tale sentenza.

B) Ordinanze del pretore di Montegiorgio e del pretore di Cantù.

Tutte le norme denunziate con tali ordinanze - tranne quella dell'art. 213 del d.P.R. n. 156 del 1973, di cui si dirà a parte - sono state dichiarate illegittime con la sentenza n. 225 del 1974 e, quindi, le questioni ad esse relative sono state del pari, con tale sentenza, decise.

Quella relativa all'art. 213 deve essere dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, a seguito della dichiarata illegittimità del precedente art. 195.

C) Ordinanza del pretore di Poggibonsi.

Con tale ordinanza oltre alle norme più volte richiamate che già sono state dichiarate illegittime, come sopra si é rilevato, sono stati denunziati l'art. 4 della legge 8 gennaio 1931, n. 234, l'art. 8 del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, e gli artt. 315 e 333 del d.P.R. n. 156 del 1973.

Siccome tale ordinanza é stata emessa dopo la pubblicazione della sentenza di questa Corte n. 225 del 1974, in essa si fa presente che con le tesi sostenute:

a) si investe il monopolio delle comunicazioni radioelettriche sotto una prospettiva diversa diretta a contestarne l'attuale legittimità in via assoluta e non già con riferimento ad una particolare regolamentazione del monopolio stesso;

b) si contesta la legittimità delle norme che regolano tutte le comunicazioni radioelettriche dirette a più persone e non soltanto le emissioni "circolari";

c) si contesta la facoltà dello Stato di sottoporre a concessione l'ascolto di radioemissioni su bande non destinate alla trasmissione di notizie segrete o riservate.

Dalla determinazione della materia decidendi contenuta nelle premesse di fatto della sentenza n. 225, risulta che la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 195 del t.u. n. 156 del 1973 si riferisce a tutte le forme di radio ricetrasmissione.

Ne consegue che, a parte la loro eventuale fondatezza, le diverse e più radicali tesi prospettate dal pretore di Poggibonsi, risultano inammissibili per difetto di rilevanza, in quanto il giudizio penale, sul quale poggia la sua legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale può essere, senza dubbio alcuno, definito sulla base della più volte richiamata sentenza n. 225 del 1974.

Comunque, per quanto riguarda le norme che non hanno già formato oggetto di giudizio si rileva:

La questione di legittimità dell'art. 8 del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, deve dichiararsi inammissibile perché riguarda un atto non avente forza di legge.

Del pari inammissibili debbono dichiararsi le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 8 gennaio 1931, n. 234, e dell'art. 315 del d.P.R. n. 156 del 1973, dato che le norme denunziate contengono mere definizioni tecniche che non hanno rilevanza ai fini del presente giudizio.

Resterebbe l'art. 333 del d.P.R. n. 156 del 1973, ma sia che quella richiesta per l'ascolto costituisca in effetti una semplice autorizzazione, sia che, invece, come sostiene il giudice a quo, costituisca una vera e propria concessione, la relativa potesta dell'Amministrazione trova sempre fondamento in quell'articolo 1 del d.P.R. n. 156 del 1973 che alla data dell'ordinanza di remissione era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, traendo con sé la dichiarazione di illegittimità della norma punitiva dell'art. 195 dello stesso d.P.R. n. 156 del 1973: dal che deriva che anche la questione di legittimità dell'articolo in esame risulta inammissibile per difetto di rilevanza. 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt 178 (così come sostituito dall'art. 1 della legge 14 marzo 1952, n. 196), sollevate dai pretori di Poggibonsi, Cantù e Montegiorgio; 251 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni), sollevata dal pretore di Montegiorgio; 1 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), sollevata dai pretori di Poggibonsi e Dogliani; 183 e 195 dello stesso d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata dai pretori di Poggibonsi, Montegiorgio e Dogliani;

b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 della legge 8 gennaio 1931, n. 234 (Norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici); 315 e 333 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156; 8 del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214 (Nuove norme per le concessioni di impianti e di esercizio di stazioni di radioamatori), sollevate dal pretore di Poggibonsi; dell'art. 9 dello stesso d.P.R. n. 1214 del 1966; 213 dello stesso d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata dal pretore di Montegiorgio; questioni proposte con le ordinanze suddette, in riferimento agli artt. 21, 43, 75 e 76 della Costituzione.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976.

Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI -  Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 15 gennaio 1976.