Sentenza n. 120 del 1975
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SENTENZA  N. 120

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 226, ultimo comma, 339 e 304 quater del codice di procedura penale e dell'art. 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98 (nuova legge sulle intercettazioni telefoniche), promossi con ordinanze emesse il 18 dicembre 1972 e il 24 settembre 1974 dal giudice istruttore del tribunale di Roma nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Taccaliti Luciano ed altro e di Fiore Maria ed altri, iscritte al n. 130 del registro ordinanze 1973 e al n. 467 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 30 maggio 1973 e n. 331 del 18 dicembre 1974.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1975 il Giudice relatore Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Luciano Taccaliti e Fernando Perelli, il giudice istruttore presso il tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 15 e 24 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 226, quarto comma, e 339 c.p.p., secondo cui l'autorità giudiziaria può autorizzare con decreto motivato le intercettazioni telefoniche e l'accesso agli uffici o impianti telefonici di pubblico servizio agli ufficiali di polizia giudiziaria. Ad avviso del giudice a quo la normativa impugnata violerebbe i principi costituzionali invocati, perché non rispetta la previsione di particolari "garanzie" richieste imprescindibilmente dall'art. 15 Cost., che dovrebbero impedire qualsiasi abuso nel compimento degli atti autorizzati, tutelare gli interessi degli estranei al procedimento ed assicurare all'imputato un'efficace e tempestiva difesa attraverso l'immediato controllo da parte del difensore degli atti stessi. La censura apparirebbe confermata dalla assenza di limiti oggettivi o qualitativi per il ricorso all'intercettazione telefonica, la cui utilizzazione sembrerebbe in contrasto con la più recente normativa che impedisce di far valere contro l'inquisito le dichiarazioni sue proprie, ove non siano state rilasciate con il concorso di determinate formalità.

Lo stesso giudice istruttore solleva altra questione di legittimità degli artt. 226, quarto comma, 339 e 304 quater c.p.p., nella parte in cui consentono agli ufficiali di polizia giudiziaria di prendere diretta cognizione delle comunicazioni telefoniche intercettate e non prescrivono il deposito in cancelleria dei verbali di esecuzione delle intercettazioni stesse, in riferimento agli artt. 3, 15 e 24 della Costituzione. La violazione del principio d'eguaglianza risulterebbe dall'ingiustificata differenza rispetto al divieto di prendere diretta cognizione della corrispondenza sequestrata (art. 338 c.p.p.). L'art. 15 Cost. apparirebbe violato dall'assenza di ogni tutela a favore del diritto dei terzi alla segretezza delle proprie comunicazioni. L'esclusione del dovere di depositare in cancelleria i verbali d'esecuzione delle operazioni contrasterebbe con il diritto di difesa dell'imputato, il quale non potrebbe controllare immediatamente la regolarità degli atti compiuti.

É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 18 aprile 1973, chiedendo dichiararsi l'infondatezza delle questioni sollevate.

Circa la prima questione la difesa dello Stato ha rilevato che é formulata negli stessi termini prospettati dal tribunale di Bolzano, e che la Corte costituzionale l'ha già esaminata.

La seconda questione non apparirebbe fondata in relazione a nessuno dei principi costituzionali invocati. La diversità di disciplina rispetto al sequestro della corrispondenza troverebbe giustificazione nella diversa funzionalità dei due mezzi di prova, oggettivamente non omogenei. Nell'un caso lo scopo é raggiunto con la consegna al giudice delle cose sequestrate, nell'altro occorre l'ascolto della comunicazione intercettata.

L'obbligo del segreto che grava su tutti coloro che effettuano le intercettazioni garantirebbe la riservatezza dei terzi.

Infine l'art. 304 quater c.p.p., secondo l'interpretazione della dottrina, trova applicazione anche alle intercettazioni telefoniche, sicché non sussisterebbe alcuna violazione del diritto di difesa.

2. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Fiore Maria ed altri, il giudice istruttore presso il tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98, secondo cui le nullità insanabili previste dall'art. 226 quinquies c.p.p. (introdotto con la stessa legge) si applicano anche alle intercettazioni raccolte prima della entrata in vigore della legge stessa. Osserva il giudice a quo che la nuova normativa in esame, dopo aver tassativamente stabilito i casi in cui le intercettazioni possono essere autorizzate, e le prescrizioni e modalità tecniche che devono essere osservate, sancisce la nullità assoluta ed insanabile delle intercettazioni effettuate con violazione delle suddette disposizioni. Il denunciato art. 8, derogando al principio generale vigente in tema di successione di leggi processuali (tempus regit actum), attribuisce efficacia retroattiva a tutte quelle disposizioni della nuova legge la cui osservanza é stabilita a pena di nullità. Conseguentemente l'attività istruttoria posta in essere dal pubblico ministero nell'esercizio del suo dovere di promuovere l'azione penale, stabilito dall'art. 112 Cost., rimane oggi invalidata a posteriori anche se effettuata con il pieno rispetto delle disposizioni di legge all'epoca vigenti, la cui illegittimità costituzionale é stata esclusa dalla Corte con sentenza n. 34 del 1973.

Inoltre dalle intercettazioni telefoniche emergono elementi idonei a diminuire la responsabilità di alcuni imputati, ma di esse non può tenersi conto ai sensi della disposizione impegnata, con violazione d'ogni criterio di ragionevolezza. Nel caso di concorso di più persone nel reato, come nel giudizio pendente innanzi al giudice a quo, i mandanti e finanziatori della impresa criminosa rimarrebbero impuniti, mentre coloro che parteciparono alla sola operazione finale subirebbero tutto il peso dell'accusa perché colti in flagrante.

Si osserva ancora nell'ordinanza di rimessione che dall'esame degli atti parlamentari risulta che la norma impugnata venne considerata come pleonastica e approvata, su tale presupposto, per evitare che il provvedimento venisse rinviato alla Camera. Questo rilievo consentirebbe di escludere che il legislatore abbia voluto disporre la retroattività delle norme per la tutela di un superiore interesse pubblico, trascendente la sfera dei diritti sopra evidenziati, o che l'abbia ritenuta necessaria per una supposta incostituzionalità della precedente normativa, esclusa dalla citata sentenza della Corte costituzionale.

Infine la norma impugnata sarebbe intrinsecamente contraddittoria e contrastante con l'art. 3 Cost., perché vieterebbe l'utilizzazione processuale di intercettazioni ritualmente assunte dall'autorità giudiziaria, se viziate dall'inosservanza delle disposizioni tecniche - amministrative introdotte con la legge nuova, pur consentendo, nel contempo, la utilizzazione di un mezzo di prova illecito ottenuto da un soggetto estraneo alla autorità giudiziaria in un luogo non di privata dimora.

É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 31 dicembre 1974, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione sollevata.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che l'interpretazione supposta dal giudice istruttore appare errata. Invero l'impugnato art. 8, approvato dal Parlamento come norma pleonastica, non introduttiva di una deroga al principio generale tempus regit actum, va interpretato alla lettera, nel suo riferimento all'articolo 226 quinquies c.p.p., nel senso cioé che ha inteso chiarire espressamente che la sanzione della nullità assoluta ed insanabile per le intercettazioni abusive deve trovare applicazione anche alle operazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della legge n. 98 del 1974.

Tuttavia l'illegittimità da cui consegue la nullità deve esser riferita alle sole norme processuali precedentemente in vigore, e non anche a quelle introdotte dalla nuova legge. La disposizione, così intesa, eliminerebbe il dubbio sorto precedentemente in dottrina circa la possibilità, per il giudice, di valutare liberamente le intercettazioni illegittime.

Peraltro, quand'anche si condividesse l'interpretazione del giudice a quo, non sussisterebbero i vizi denunciati, perché l'invalidazione, sia pure a posteriori, di uno dei mezzi di prova spettanti al p.m., non violerebbe il principio che sancisce l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale. La situazione discriminata in cui si verrebbero a trovare i vari coimputati di uno stesso reato discende da situazioni oggettivamente diverse, ossia dal fatto che taluni sono raggiunti da elementi di prova, e tal altri no. Infine l'ultima censura prospettata, di irrazionalità della norma denunciata, apparirebbe non pertinente perché formulabile in relazione non tanto all'impugnato art. 8, quanto agli artt. 614, 615 e 615 bis c.p., e sarebbe comunque irrilevante nel procedimento pendente innanzi al giudice a quo perché originato da intercettazioni effettuate dal nucleo investigativo dei carabinieri.

Considerato in diritto

1. - Le due ordinanze sollevano questioni connesse, che possono essere decise con unica sentenza, previa riunione dei relativi giudizi.

2. - La Corte costituzionale é chiamata a decidere se contrastino o meno con gli artt. 15 e 24 della Costituzione, gli artt. 226, ultimo comma, e 339 del codice di procedura penale che attribuiscono all'autorità giudiziaria il potere di autorizzare, con decreto motivato, gli ufficiali di polizia giudiziaria a compiere intercettazioni telefoniche sia negli atti preliminari alla istruzione sia nel corso della stessa, ed altresì se le medesime disposizioni, in relazione all'art. 304 quater c.p.p., nella parte in cui consentono agli ufficiali di polizia giudiziaria di prendere diretta cognizione delle comunicazioni intercettate e non prescrivono il deposito in cancelleria dei relativi verbali, violino o meno gli artt. 3, 15 e 25 della Costituzione.

Le norme del codice di procedura penale sono state denunciate a questa Corte con ordinanza 18 dicembre 1972 del giudice istruttore presso il tribunale di Roma, nel testo antecedente alla riforma introdotta con la legge 8 aprile 1974, n.98.

Tutte le censure prospettate appaiono infondate.

La questione più ampia, attinente alla legittimità delle autorizzazioni ad effettuare intercettazioni telefoniche, é stata decisa con la sentenza n. 34 del 1973, né sono addotti nuovi argomenti che possano indurre la Corte a modificare il proprio avviso.

Relativamente alle altre questioni si osserva.

Il fatto che gli ufficiali di polizia prendano diretta cognizione delle comunicazioni telefoniche intercettate, mentre sono obbligati, ex art. 338 c.p.p., ad inviare ancora chiusi al giudice le lettere e gli altri oggetti di corrispondenza sequestrati, non contrasta con il principio di ragionevolezza, perché le due ipotesi comparate non presentano, sul piano oggettivo e funzionale, identità di caratteri. Nel caso che il giudice abbia bisogno di ottenere una lettera o un plico, e ne abbia delegato il sequestro alla polizia, non c'é ragione che quest'ultima ne prenda cognizione. Qualora invece si verta nel caso di intercettazioni telefoniche, possono essere indispensabili le audizioni da parte della polizia, sempre sotto il vincolo del segreto.

L'obbligo del segreto gravante su tutti coloro che vengono a conoscenza delle intercettazioni telefoniche (artt. 230 e 307 c.p.p.) tutela altresì il diritto alla riservatezza dei terzi estranei alle indagini ma in comunicazione con il soggetto inquisito, così come già riconosciuto dalla citata sentenza di questa Corte n. 34 del 1973. D'altro canto anche il sistema precedente alla novella del 1974 non autorizzava la divulgazione in pubblico dibattimento di comunicazioni telefoniche non pertinenti al processo. Pertanto non é fondata l'eccezione d'incostituzionalità in relazione all'art. 15 della Costituzione.

Neppure sussiste la denunciata violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) sotto il profilo che non é previsto l'immediato deposito dei verbali d'esecuzione delle intercettazioni telefoniche (art. 304 quater c.p.p.). Il principio costituzionale invocato non impone che alla difesa sia data immediata notizia di ogni atto istruttorio effettuato. É sufficiente che al momento del deposito di tutti gli atti istruttori sia obbligatorio il deposito del verbale d'intercettazione telefonica, così come imposto, prima della decisione di rinvio a giudizio o di proscioglimento, nel rito formale, dall'art. 372 del codice di procedura penale. Dall'innovazione introdotta in proposito con l'art. 5 della citata legge n. 98 del 1974, non può arguirsi l'illegittimità della precedente disciplina, ma soltanto un diverso apprezzamento, effettuato dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità politica, in ordine all'opportunità di consentire un più immediato controllo sui verbali d'intercettazione da parte della difesa.

3. - Altra questione sottoposta al giudizio di questa Corte concerne l'art. 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98, secondo cui le nullità insanabili previste dall'art. 226 quinquies c.p.p. (introdotto dalla medesima legge) si applicano anche alle intercettazioni raccolte prima dell'entrata in vigore della legge stessa, derogando al principio tempus regit actum, per il dubbio che la conseguente supposta invalidazione a posteriori delle intercettazioni autorizzate dalla autorità giudiziaria - ma senza il rispetto delle nuove disposizioni - possa contrastare con gli artt. 112 e 3 della Costituzione. In particolare l'effetto retroattivo della norma impugnata violerebbe l'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale creando inoltre un'ingiustificata disparità di trattamento tra più imputati, per alcuni dei quali le prove, legittimamente acquisite, sarebbero successivamente colpite da nullità assoluta.

La questione non é fondata.

A questo fine sembra necessario confrontare l'interpretazione letterale delle nuove disposizioni introdotte con la citata legge n. 98 del 1974, con la ratio della stessa, quale emerge anche dai lavori preparatori, tenendo nel debito conto che il legislatore ha voluto innovare alla disciplina preesistente anche per adeguarsi ai principi enunciati da questa Corte con la citata sentenza n. 34 del 1973.

Sotto il primo profilo va rilevato che l'art. 226 quinquies c.p.p. - introdotto dall'art. 5 della legge in esame - impedisce di tener conto delle intercettazioni effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge o in difformità delle relative prescrizioni, sancendo una nullità insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Ciò equivale a dire che nessun effetto probatorio può derivare da intercettazioni siffatte, le quali debbono ritenersi come inesistenti (non interessa, perché irrilevante, l'equiparazione, a tali ipotesi, delle notizie o immagini ottenute nei modi di cui all'art. 615 bis c.p.).

La norma ora esaminata ha valore innovativo ed il legislatore, adottandola, ha voluto superare il contrario orientamento della giurisprudenza e di parte della dottrina secondo cui avrebbe dovuto prevalere il principio del libero convincimento del giudice, anche con riferimento a prove assunte senza l'osservanza delle disposizioni che le disciplinano.

Di conseguenza la norma prevista dall'impugnato art. 8 secondo cui le nullità sancite dall'art. 226 quinquies c.p.p. si applicano anche alle intercettazioni precedentemente raccolte, non vuol significare che le prove già assunte in piena aderenza alle regole all'epoca vigenti, siano invalidate ex post, ma risolvere il contrasto sopra indicato, nel senso che le prove assunte, in contrasto con le norme allora vigenti, nella interpretazione datane da questa Corte con la sentenza n. 34 del 1973, sono assolutamente inidonee a produrre alcun effetto, anche se raccolte prima dell'entrata in vigore della legge.

Conferma in questa conclusione il rilievo che il legislatore volle ispirarsi ai principi affermati nella citata sentenza della Corte, la quale, nel riconoscere la legittimità delle intercettazioni autorizzate dal giudice, ebbe tuttavia ad esprimere il timore che "intercettazioni telefoniche assunte illegittimamente, senza previa motivata autorizzazione" se avessero potuto valere come indizi o come prove, avrebbero esposto a gravissima menomazione un diritto riconosciuto e garantito come inviolabile dalla Costituzione.

Deve quindi escludersi che la norma impugnata abbia quel significato erroneamente presupposto dal giudice a quo, in assenza, per giunta, di una chiara volontà del legislatore di derogare al principio generale vigente in materia, indicato con l'espressione tempus regit actum.

Giova infine considerare che l'interpretazione contraria, implicante l'eccezionale invalidazione a posteriori di talune prove ritualmente assunte secondo la legge dell'epoca, contrasterebbe anche con il principio costituzionale di eguaglianza, discriminando tra prova e prova senza validi motivi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 226, ultimo comma, e 339 del codice di procedura penale (nel testo antecedente alla legge n. 98 del 1974), sollevata, in riferimento agli artt. 15 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza 18 dicembre 1972 in epigrafe indicata, e già dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 34 del 1973;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 226, ultimo comma, 339 (testo antecedente alla legge n. 98 del 1974) e 304 quater del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 15 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza 18 dicembre 1972 in epigrafe indicata;

dichiara non fondata, nei sensi della motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98 (tutela della riservatezza e della libertà e segretezza della corrispondenza), sollevata, in riferimento agli articoli 112 e 3 della Costituzione, con l'ordinanza 24 settembre 1974 in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 21 maggio 1975.