Ordinanza n. 248 del 1975
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ORDINANZA N. 248

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Luigi OGGIONI, Presidente

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          Prof. Antonino DE STEFANO

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 (Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali), promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1975 dal pretore di Mestre nel procedimento civile vertente tra Furlan Giuseppe e il Comune di Martellago, iscritta al n. 207 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 2 luglio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 marzo 1975 dal pretore di Mestre nel procedimento civile vertente tra Furlan Giuseppe e il Comune di Martellago, é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 recante "Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali";

che nessuno si é costituito in giudizio

Considerato che la medesima questione é stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza 7 maggio 1975, n. 112, e che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalla precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 recante "Nuove norme sul rimborso delle spese di spedalità e manicomiali" sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, dal pretore di Mestre con l'ordinanza di cui in epigrafe, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 112 del 7 maggio 1975.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975.

Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI – Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1975.