ORDINANZA N. 248
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
Prof. Antonino DE STEFANO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 (Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali), promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1975 dal pretore di Mestre nel procedimento civile vertente tra Furlan Giuseppe e il Comune di Martellago, iscritta al n. 207 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 2 luglio 1975.
Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 marzo 1975 dal pretore di Mestre nel procedimento civile vertente tra Furlan Giuseppe e il Comune di Martellago, é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 recante "Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali";
che nessuno si é costituito in giudizio
Considerato che la medesima questione é stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza 7 maggio 1975, n. 112, e che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalla precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 recante "Nuove norme sul rimborso delle spese di spedalità e manicomiali" sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, dal pretore di Mestre con l'ordinanza di cui in epigrafe, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 112 del 7 maggio 1975.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI – Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1975.