ORDINANZA N. 242
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
Prof. Antonino DE STEFANO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1972 dalla Corte dei conti - sezione III pensioni civili - sul ricorso di Zaccaria Nicolina contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 6 marzo 1974.
Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1975 il Giudice relatore Michele Rossano.
Rilevato che con ordinanza 16 dicembre 1972 la Corte dei conti (sez. III giurisdizionale) - nel procedimento promosso su ricorso di Nicolina Zaccaria, vedova dell'insegnante Giuliano Licchiello - ha sollevato di ufficio - in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 36, primo comma, e 38 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto comma, legge 15 febbraio 1958, n. 46 (nuove norme sulle pensioni ordinare a carico dello Stato) nella parte in cui subordina il diritto dei superstiti al riscatto dei servizi pre-ruolo, resi dal dipendente statale, alla presentazione della relativa domanda all'Amministrazione entro 90 giorni dal decesso dello stesso dipendente;
Considerato che l'art. 147 d.P.R. 29 dicembre 1973, n 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), prescrive che, nel caso di decesso in servizio del dipendente, l'ufficio competente a liquidare la pensione interpella, circa il computo dei servizi o periodi, gli aventi causa, i quali possono presentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione dell'invito dell'ufficio;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 254 citato testo unico, sono abrogate tutte le norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato e che, ai sensi del successivo art. 256, le disposizioni del testo unico stesso si applicano ai casi in corso di trattazione in sede amministrativa o giurisdizionale;
Ritenuto che, essendo sopravvenute le richiamate norme del d.P.R. n. 1092 del 1973, Si rende necessaria una nuova valutazione, da parte della Corte dei conti, della rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza 16 dicembre 1972.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI – Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1975.