Ordinanza n. 230 del 1975
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ORDINANZA N. 230

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          Prof. Antonino DE STEFANO

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1971, n. 825; degli artt. 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; dell'art. 4 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; e degli artt. 1, 46, 56 e 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (cumulo dei redditi familiari), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 aprile 1975 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Capaccioli Mario e Garzia Erminia, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 114 del 30 aprile 1975;

2) ordinanza emessa il 2 aprile 1975 dal pretore di Voghera nel procedimento civile vertente tra Odorisio Roberto e Morini Mirella, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 28 maggio 1975;

3) ordinanza emessa il 29 aprile 1975 dal pretore di Livorno nel procedimento civile vertente tra Scappatura Giuseppe e Lombardi Maria, iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975;

4) ordinanza emessa il 16 aprile 1975 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Pomarici Ferdinando e Farciglia Maria Rosaria, iscritta al n. 275 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975;

5) ordinanza emessa il 26 aprile 1975 dal pretore di Arona nel procedimento civile vertente tra Aprile Michele e Rossi Piera, iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975;

6) ordinanza emessa il 24 aprile 1975 dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Calefato Claudio e Ottavi Paola, iscritta al n. 314 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione di Garzia Erminia e di Ottavi Paola;

udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1975 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

uditi l'avv. Franco Gaetano Scoca, per Garzia Erminia, l'avv. Paolo Barile, per Ottavi Paola, ed il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe i pretori di Roma, Voghera, Livorno, Milano, Arona e Firenze hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale relative a norme della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (contenente delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (relativo alla istituzione ed alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (sulla revisione della disciplina del contenzioso tributario);

che, considerate unitariamente, le questioni concernono:

a) gli artt. 4, lettera a, del d.P.R. n. 597 e 1, comma terzo, del d.P.R. n. 600 in relazione all'art. 2 della legge n. 825 del 1971, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;

b) i detti artt. 4, lettera a, e 1, comma terzo, nonché il detto art. 2 della legge n. 825, in riferimento agli artt. 3, 29, 31, 53, 4, 35 e 37 della Costituzione;

c) gli stessi artt. 4, lettera a, e 1, comma terzo (ed il secondo anche in conseguenza del primo), in riferimento agli artt.3, 4, 13, 15,24,27,29,31,36, 37 e 53 della Costituzione;

d) gli stessi artt. 4, lettera a, 1, comma terzo, e 2, nonché gli artt. 46, 56 e 57 del d.P.R. n. 600 del 1973, in riferimento all'art. 27 della Costituzione;

e) i detti artt. 2, 4, lettera a, e 1, comma terzo, nonché gli artt. 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del d.P.R. n. 636 del 1972, in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

f) il detto art. 4, lettera a, nella parte in cui, ai fini della determinazione del reddito complessivo, imputa al soggetto passivo, oltre ai redditi propri, quelli della moglie, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 13, 15, 24, 27, 29, 31, 35, 37, 53 e 76 della Costituzione;

che l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, nei sei gidizi, con distinti atti di costituzione, ha chiesto che le questioni siano dichiarate in tutto o in parte inammissibili e comunque non fondate, e con la memoria ha altresì avanzato istanza di rinvio della trattazione dei giudizi;

che l'avv. Scoca, per la Garzia, ha chiesto che sia dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 4, lettera a, del d.P.R. n. 597 del 1973 anche in relazione all'art. 2, comma primo, n. 3, della legge n. 825 del 1971, e dell'art. 1, comma terzo, del d.P.R. n. 600 del 1973;

che l'avv. Barile, per la Ottavi, ha chiesto la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4, lettera a, del d.P.R. n. 597 del 1973;

che all'udienza dell'8 ottobre 1975, il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni ha rinnovato l'istanza di rinvio della trattazione dei giudizi, l'avv. Barile si é opposto all'accoglimento dell'istanza e che questa Corte ha respinto l'istanza; e successivamente il Presidente del Consiglio dei ministri e le parti private, a mezzo dei loro rappresentanti e difensori, hanno svolto le rispettive ragioni ed insistito nelle relative conclusioni.

Considerato che i sei giudizi, stante l'identità, totale o parziale, delle questioni che ne costituiscono gli oggetti, possono essere riuniti;

che l'eccezione, avanzata dall'Avvocatura generale dello Stato, di inammissibilità di tutte le dette questioni in quanto sollevate nel corso di giudizi in ciascuno dei quali, in considerazione dell'oggetto della domanda, il pretore avrebbe dovuto dichiarare improponibile o inammissibile l'esercizio dell'azione ex art. 700 del codice di procedura civile, non appare fondata, perché ogni valutazione in ordine all'azione fatta valere spetta al giudice di merito;

che del pari non é fondata l'altra eccezione proposta dalla stessa Avvocatura generale dello Stato, secondo cui le dette questioni sarebbero inammissibili sotto il profilo che la risoluzione delle stesse non avrebbe carattere pregiudiziale nei confronti della chiesta decisione, stante che il pretore si sarebbe potuto e dovuto limitare a dare atto del rifiuto della moglie resistente di aderire alla richiesta di dati e documenti relativi al proprio reddito; e ciò perché il petitum in ciascuno dei detti giudizi é consistito in una domanda di accertamento di codesto rifiuto da parte della moglie e di condanna della stessa a provvedere nel senso invocato dal ricorrente;

che tra le norme denunciate é quella di cui all'art. 1, comma terzo, del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo la quale ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente, ed in unico contesto, i redditi propri ed a lui imputabili;

che di detta norma é prospettato, tra l'altro, il contrasto con il principio di eguaglianza, per ciò che nel caso, come quello di specie, in cui oggetto di imputazione sono i redditi della moglie, solo il marito, e non anche la moglie, sarebbe soggetto all'obbligo della dichiarazione;

che la valutazione della dedotta disparità di trattamento e quindi la decisione in ordine alla questione di legittimità costituzionale non possono aversi se non unitamente e in relazione alla considerazione del contenuto e della portata dell'art. 2, comma primo, del d.P.R. n. 597 del 1973, e cioé della soggettività passiva di imposta;

che a proposito di quest'ultima norma (non denunciata da alcuna delle ordinanze), statuendo essa che "soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, ad eccezione di quelle i cui redditi sono imputati ad altri ai sensi dell'art. 4" dello stesso decreto n. 597, si può, per altro, dubitare circa la conformità di essa norma agli artt. 3 e 29, e 24 della Costituzione, perché, nell'ipotesi in cui soggetto passivo dell'imposta sia un marito e siano a questo imputati i redditi della moglie, é previsto un trattamento differenziato, nonostante la parità morale e giuridica dei coniugi, e senza che la disparità si presenti razionalmente giustificata, o funzionalizzata alla garanzia dell'unità familiare, e tale trattamento differenziato si pone o si risolve anche sul terreno della tutela in giudizio dei diritti e degli interessi;

che tale questione di legittimità costituzionale ha rilevanza per la decisione della questione concernente l'art. 1, comma terzo, del d.P.R. n. 600 sopra ricordata ed é, per quanto detto, non manifestamente infondata;

che ricorrono, pertanto, gli estremi perché la Corte, riservata ogni pronuncia in ordine a tutte le questioni di cui alle ordinanze indicate in epigrafe, sollevi davanti a sé la questione di legittimità costituzionale ora specificata, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

solleva davanti a sé la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in riferimento agli artt. 3, 29 e 24 della Costituzione;

sospende i giudizi in corso e come sopra riuniti;

 

ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

ordina che gli atti dei giudizi in atto pendenti siano restituiti alla cancelleria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1975.