Sentenza n. 224 del 1975
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SENTENZA N. 224

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1973 dal pretore di Cariati nel procedimento penale a carico di Scalioti Michele, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 236 del 12 settembre 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 1975 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Scalioti Michele, imputato della contravvenzione di cui all'art. 21 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per aver rimosso dal posto di lavoro i libri paga e matricola, il pretore di Cariati, con ordinanza emessa il 6 aprile 1973, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 21 in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Il giudice a quo ritiene che gli incaricati dell'Istituto assicuratore, preposti dalla norma denunciata al controllo dell'adempimento di una serie di obblighi da parte del datore di lavoro, sarebbero ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 227 (recte 221) del codice di procedura penale. Rileva ancora che sotto il profilo obiettivo le operazioni svolte dagli incaricati dell'Istituto di assicurazione ed in particolare quelle di ricevere da parte del datore di lavoro notizie e chiarimenti e la controfirma della relazione degli incaricati stessi sono inquadrabili negli schemi di un'ispezione e di un interrogatorio di polizia giudiziaria. Dovrebbero pertanto applicarsi agli atti compiuti dagli incaricati le garanzie di difesa previste dall'art. 225 del codice di procedura penale, mentre invece la norma denunziata, in violazione del diritto di difesa, prevede solo il diritto del datore di lavoro di fare iscrivere nella relazione redatta dagli incaricati le dichiarazioni che ritiene opportune o il rifiuto della controfirma.

2. - L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. É intervenuto dinanzi alla Corte costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura osserva che, ove si ritenessero esatte le premesse da cui muove il giudice a quo, e cioé che gli incaricati dell'INAIL svolgano attività preistruttoria, sarebbero immediatamente applicabili gli artt. 219 e seguenti del codice di procedura penale, poiché la norma denunciata non impedisce la diretta operatività delle garanzie generali di difesa (così come per un caso analogo ritenuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 10 del 1971). Ma in realtà le attività previste dalla norma denunciata non rivestono i caratteri della preistruttoria, poiché gli incaricati dell'INAIL sono sforniti di poteri coercitivi, avendo solo funzioni di controllo, coordinate da particolari obblighi di collaborazione da parte di privati. Anche se gli accertamenti conducessero a una denuncia all'autorità giudiziaria, essi comunque non potrebbero pregiudicare il successivo processo penale né comprometterne la sorte.

Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza in epigrafe viene sollevata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, partendo dal presupposto che gli incaricati degli istituti assicuratori, preposti dalla norma denunziata al controllo dell'adempimento di una serie di obblighi da parte del datore di lavoro, siano ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 227 (recte 221) del codice di procedura penale. Inoltre, secondo il giudice a quo, le operazioni che vengono svolte in adempimento agli obblighi imposti dalla norma impugnata al datore di lavoro, quali quelle di presentare agli incaricati dell'Istituto assicuratore ad ogni loro richiesta i libri paga e matricola, dare prove, notizie, chiarimenti relativi all'esattezza delle registrazioni, controfirmare le copie conformi del libro paga e le relazioni degli incaricati, sarebbero attività riferibili agli schemi di un'ispezione e di un interrogatorio, preliminari all'istruttoria penale. La norma impugnata, non disponendo l'applicazione e l'osservanza da parte degli incaricati dell'istituto assicuratore delle disposizioni dell'art. 225 del codice di procedura penale modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 392, confliggerebbe con l'art. 24 della Costituzione, in quanto non tutelerebbe appieno il diritto di difesa del datore di lavoro, concedendogli soltanto la facoltà di fare iscrivere nella relazione redatta dagli incaricati dell'Istituto le dichiarazioni che crede opportune o di rifiutarsi di controfirmare.

2. - La questione non é fondata.

I presupposti da cui parte l'ordinanza in epigrafe si rivelano erronei, giacché da nessuna norma può desumersi la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria degli incaricati dell'istituto assicuratore ai quali é demandato l'espletamento delle attività, di cui al denunziato art. 21 del d.P.R. 1124 del 1965, a differenza degli ispettori del lavoro, ai quali la legge (art. 8 del d.P.R. n. 520 del 1955) riconosce espressamente la qualifica di organo di polizia giudiziaria "nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti".

Né, per gli incaricati dell'istituto assicuratore, di cui al citato art. 21 del d.P.R. 1124 del 1965, una siffatta qualifica può desumersi dai compiti ad essi affidati, dato che questi consistono nel controllo degli adempimenti in ordine al versamento dei contributi che fa carico ai datori di lavoro. Trattasi di funzioni esclusivamente di controllo in forma di verifica, compiute per conto e nell'interesse dell'istituto previdenziale, il quale é parte del rapporto assicurativo, e che non implicano in alcun modo esercizio di poteri coercitivi penalmente rilevanti nei confronti del datore di lavoro, parte anch'esso del medesimo rapporto assicurativo.

Se nello svolgimento di tali funzioni gli incaricati vengono a conoscenza di inadempimenti costituenti reati perseguibili d'ufficio, non hanno alcun potere di compiere atti procedurali penali, ma hanno solo l'obbligo, in quanto pubblici ufficiali, di farne rapporto alla competente autorità giudiziaria.

Di fronte a questa funzione di controllo degli incaricati, i quali, come s'é detto, non hanno alcun potere coercitivo o di apprensione autoritativa, l'espletamento degli obblighi dei datori di lavoro, consistenti nell'esibizione di documenti contabili determinati e nel fornire spiegazioni, dati e notizie in ordine alle registrazioni eseguite in questi documenti, non comporta alcuna menomazione o limitazione al diritto di difesa, il quale potrà liberamente esplicarsi e svolgersi di fronte ad eventuali successive contestazioni degli organi competenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità Costituzionale dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1975.