Sentenza n. 218 del 1975
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SENTENZA N. 218

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 29 ottobre 1949, n. 826, concernente aumento delle sanzioni pecuniarie relative alle contravvenzioni della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea, e dell'art. 36 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modifiche, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 febbraio 1972 dal pretore di Monza nel procedimento penale a carico di Panarotto Faustino, iscritte al n. 179 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972;

2) ordinanze emesse l'8 gennaio 1973 dal pretore di Valle della Lucania nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Ruocco Antonio e di Avallone Salvatore, iscritte ai nn. 196 e 197 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'11 luglio 1973 e n. 191 del 25 luglio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1975 il Giudice relatore Michele Rossano.

Ritenuto in fatto

Nel corso del procedimento penale a carico di Panarotto Faustino, autista della soc. S.A.S. - indiziato, in seguito a rapporto dei carabinieri di Cernusco sul Naviglio, della contravvenzione prevista dall'art.20 legge 28 settembre 1939, n. 1822, e punita ai sensi dell'art. 1 legge 29 ottobre 1949, n. 826, per non avere effettuato, il 18 dicembre 1971, il servizio di linea, con autobus da Cernusco sul Naviglio a Sesto San Giovanni - il pretore di Monza, con ordinanza 25 febbraio 1972, ha sollevato, di ufficio, in riferimento all'art. 112 Cost., la questione di legittimità costituzionale del terzo comma del citato art. 1 legge n. 826 del 1949. Ha rilevato che la norma citata é stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza nel senso che l'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni della menzionata legge n. 1822 del 1939 é di competenza esclusiva dei funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile, e, quindi, qualora - il fatto sia stato accertato e denunziato da autorità diversa, deve essere necessariamente dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale. Ha affermato che sussiste violazione del principio dell'art. 112 Cost., dato che in base a tale principio il pubblico ministero ha l'obbligo incondizionato di esercitare l'azione penale per tutti i reati di cui venga a conoscenza, quale che sia la fonte della notitia criminis.

L'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 21 giugno 1972. Nel giudizio davanti a questa Corte non si é costituita la parte e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Nel corso dei due procedimenti penali a carico rispettivamente di Ruocco Antonio, autista della ditta "La Veloce", e Avallone Salvatore, autista della soc. per az. "Sometra" - imputati, in seguito a rapporto dei carabinieri di Castelnuovo Cilento, della contravvenzione prevista dagli artt. 10 e 36 legge 28 settembre 1939, n. 1822, per avere trasportato, su autocorriera di linea, un numero di passeggeri superiore a quello prescritto - il pretore di Vallo della Lucania, con due ordinanze, dal contenuto identico, emesse l'8 gennaio 1973 - ha sollevato di ufficio, in riferimento all'art. 112 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modifiche. Ha affermato che le norme citate sono in contrasto con il principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, dato che questa azione non può essere promossa qualora le infrazioni alle disposizioni della menzionata legge n. 1822 del 1939 non siano state accertate da funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e la notitia criminis non sia stata trasmessa dai medesimi funzionari.

Le due ordinanze sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 176 dell'11 luglio 1973 e n. 191 del 25 luglio 1973.

 

Nei giudizi davanti a questa Corte le parti non si sono costituite e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - Le ordinanze sollevano questioni identiche che, pertanto, possono essere decise con unica sentenza.

2. - Secondo le ordinanze sarebbe illegittimo, per violazione dell'art. 112 Cost., l'art. 1, terzo comma, legge 29 ottobre 1949, n. 826, che sostituì l'art. 36 legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea, in quanto dispone che "l'accertamento delle contravvenzioni spetta esclusivamente ai funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione". Tale esclusiva competenza violerebbe il principio dell'art. 112 Cost., secondo il quale il pubblico ministero ha l'obbligo di iniziare l'azione penale qualunque sia la fonte da cui attinga la notitia criminis, laddove, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, anche nel caso in cui l'accertamento dell'infrazione contravvenzionale risulti essere stato effettuato dai carabinieri e riferito al pubblico ministero, l'azione sarebbe improcedibile. Né, é posto in risalto nell'ordinanza del pretore di Monza, il pubblico ministero potrebbe "richiedere l'Ispettorato della motorizzazione per sanare l'aspetto formale della sua investitura". Tale organo, "agendo nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, potrebbe correttamente ritenere l'insussistenza dell'infrazione. In tal caso la delibazione sull'eventuale configurabilità del reato, spetterebbe, in definitiva, non già al pretore, sibbene ad un'autorità amministrativa che illegittimamente verrebbe ad interferire nell'esercizio di una funzione giurisdizionale".

3. - La questione non é fondata.

L'art. 1, terzo comma, legge n. 826 del 1949 cit., che prevede l'esclusiva competenza dei funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, concerne, come é precisato nel primo comma dello stesso articolo, che stabilisce la sanzione dell'ammenda da un minimo ad un massimo, soltanto le contravvenzioni "alle disposizioni della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea". E in ordine ad esse l'art. 20 del Capo V intitolato "Vigilanza e facoltà governative" dispone: "Spetta al Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) di impartire le disposizioni necessarie per garantire la regolarità e la sicurezza dell'esercizio dei servizi pubblici automobilistici di cui all'art. 1. Al suddetto Ispettorato é anche demandata la vigilanza sui servizi stessi. I funzionari dell'Ispettorato hanno la facoltà di chiedere in visione e di esaminare direttamente i libri, le contabilità e i documenti dell'azienda relativi alla gestione del servizio ed hanno inoltre libero percorso sulle vetture e libero accesso nelle rimesse ed alle officine, previa esibizione della tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ispettorato medesimo. Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni dell'autorità di vigilanza, di fornire a questa tutti i dati od elementi statistici concernenti il servizio e di fare quant'altro occorra per agevolare ai funzionari predetti il proprio mandato".

I successivi artt. 21, 22, 23 della stessa legge disciplinano in particolare i provvedimenti che il Ministero, "ove il concessionario non ottemperi nel termine prefisso alle disposizioni impartite dall'autorità di vigilanza" può adottare, indipendentemente da quelli stabiliti dall'art. 19 (sospensione del pagamento del sussidio) e dall'art. 36 (accertamento delle contravvenzioni, ora art. 1 legge n. 826 del 1949 cit.).

4. - Tanto premesso, può affermarsi che le contravvenzioni previste dalla norma impugnata concernono la violazione di provvedimenti dell'autorità amministrativa (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) emanati, nei confronti dei concessionari, nell'esercizio di un autonomo potere disciplinato dalla legge per il perseguimento di un interesse pubblico delimitato e precisato nell'articolo 20 legge n. 1822 del 1939 citata e successive disposizioni della legge medesima.

Secondo la disciplina citata (art. 1 legge n. 826 del 1949 e artt. 20,21,22,23 legge n. 1822 del 1939) l'accertamento del fatto é bensì di competenza esclusiva dell'Ispettorato della motorizzazione civile, tuttavia non é escluso che le contravvenzioni possano essere contestate da qualsiasi organo di polizia giudiziaria, spettando peraltro all'autorità giudiziaria di richiedere all'Ispettorato i necessari e dovuti accertamenti a premessa del promovimento dell'azione penale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate:

a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 29 ottobre 1949, n. 826, concernente aumento delle sanzioni pecuniarie relative alle contravvenzioni della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea, sollevata dal pretore di Monza con ordinanza 25 febbraio 1972, in riferimento all'art. 112 della Costituzione;

b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea e successive modifiche (legge 29 ottobre 1949, n. 826), sollevata dal pretore di Vallo della Lucania con le ordinanze 8 gennaio 1973, in riferimento all'art. 112 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1975.