SENTENZA N. 210
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli art. 156 e 273 del r.d. 9 maggio 1912, n. 1447 (testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili), promosso con ordinanza emessa il 5 aprile 1973 dal tribunale di Trento nel procedimento civile vertente tra la società Funivie Seggiovie San Martino e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.
Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione delle finanze dello Stato;
udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1975 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un giudizio di opposizione ad un'ingiunzione fiscale emessa dall'Amministrazione delle finanze dello Stato nei confronti della s.p.a Funivie Seggiovie S. Martino, per la riscossione di un'imposta suppletiva di registro su un atto di concessione della Regione Trentino-Alto Adige, in favore della suddetta società, per la costruzione e l'esercizio di una sciovia, il tribunale di Trento, con ordinanza 5 aprile 1973, ha sollevato, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale "dell'art. 156 del testo unico approvato con r.d. 9 maggio 1912, n. 1447, nella parte in cui prevede la facoltà di accordare ai concessionari la esenzione dal diritto proporzionale di registro e l'applicazione del solo diritto fisso per l'atto con cui il governo fa la concessione della strada ferrata, e dell'art. 273 dello stesso testo unico nella parte in cui estende tale disciplina anche alle tramvie".
Nel richiamare la normativa in materia, il tribunale fa presente che, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e dell'art. 32 del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, le competenze sui trasporti di interesse regionale spettano ora alla ridetta Regione e che, pertanto, le concessioni da essa fatte in tale settore sarebbero assistite dalle stesse agevolazioni, proprie delle concessioni governative.
Ciò premesso, rileva che per l'art. 156 del citato t.u. può essere accordata ai concessionari l'esenzione dal diritto proporzionale di registro, con l'applicazione del solo diritto fisso ad alcuni atti, fra i quali quello con cui il governo fa la concessione della strada ferrata; e che la stessa disposizione, in base all'art. 273 del t.u., sarebbe applicabile anche alle tramvie a trazione meccanica.
La facoltà di accordare il beneficio risulterebbe confermata dall'art. 17 della legge 14 luglio 1912, n. 835, che, in tema di registrazione degli atti di concessione delle tramvie, avrebbe fatto saldi i privilegi che lo Stato poteva attribuire per le imposte di registro relative a concessioni da esso direttamente provenienti.
L'art. 56, terzo comma, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3285 (c.d. legge di registro) avrebbe, poi, stabilito, per gli atti di concessione di tramvie a trazione meccanica prive di sovvenzione governativa, ma ai soli fini del computo dell'imposta proporzionale e senza fare menzione dell'imposta fissa, che il tributo si sarebbe dovuto applicare sull'ammontare della spesa totale di costruzione o primo impianto della linea; e lo stesso regime fiscale sarebbe stato seguito dal r.d.l. 9 maggio 1935, n. 306.
Infine, le medesime norme sulle tramvie extraurbane sarebbero state estese alle funivie con l'art. 10 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, in quanto non diversamente disposto da tale legge.
Deriverebbe da tutto ciò, secondo il tribunale, il persistente vigore delle norme denunziate e la loro applicabilità al caso in esame.
Per altro, gli art. 156 e 273 del t.u. del 1912, in violazione dell'art. 23 Cost., attribuirebbero all'Amministrazione un ampio potere discrezionale circa l'esonero dall'imposta proporzionale, senza indicare i presupposti soggettivi ed oggettivi né le circostanze che valgano a legittimare l'uso della facoltà.
Dinanzi a questa Corte si é costituita fuori termine l'Amministrazione finanziaria, parte nel giudizio a quo, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.
Considerato in diritto
1. - La Corte é stata chiamata a pronunziarsi se violino l'art. 23 della Costituzione, per mancanza di determinazione dei presupposti soggettivi ed oggettivi, gli art. 156 e 273 del t.u. approvato con r.d. 9 maggio 1912, n. 1447, nella parte in cui prevedono la facoltà di accordare ai concessionari di funivie - alle quali con l'art. 10 della legge 23 giugno 1927, numero 1110, é stato esteso il regime fiscale per la concessione di tramvie extraurbane - l'esenzione dal diritto proporzionale di registro e l'applicazione del solo diritto fisso.
2. - È da precisare che la norma posta a base dell'ingiunzione fiscale é quella che concerne l'imposizione del tributo nella misura proporzionale: ed é di tutta evidenza che tale norma sarebbe applicabile anche nel caso in cui venissero dichiarate costituzionalmente illegittime le disposizioni denunziate, relative al potere discrezionale che tuttora spetterebbe all'Amministrazione finanziaria, di ridurre l'entità del tributo a misura fissa.
La dedotta questione é, pertanto, inammissibile per la sua manifesta irrilevanza rispetto al giudizio di merito.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli art. 156 e 273 del r.d. 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, sollevata con ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1975.