SENTENZA N. 206
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti promossi con ricorsi dei Presidenti delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia Lazio e Sardegna, notificati il 29 gennaio, il 14 febbraio e l'8 marzo 1975, depositati in cancelleria il 17 febbraio, il 19 febbraio, e il 18 marzo 1975 ed iscritti ai nn. 5, 6, 11 e 12 del registro 1975, per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti del Ministro per i lavori pubblici 28 dicembre 1974, nn. 15420, 15423, 15425 e 15427, sul trasferimento alle Regioni del personale degli enti edilizi soppressi.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1975 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi l'avv. Gaspare Pacia, per la Regione Friuli- Venezia Giulia, l'avv. Pietro Virga, per la Regione siciliana, gli avvocati Giuseppe Guarino e Manlio Amata, per la Regione Lazio, l'avv. Giuseppe Guarino per la Regione Sardegna, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con decreti del 28 dicembre 1974 nn. 15427, 15423, 15425 e 15420, il Ministro per i lavori pubblici ha proceduto al trasferimento di dipendenti degli enti soppressi in base all'art. 8 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e all'art. 18 del d.P.R.30 dicembre 1972, n. 1036, rispettivamente alla Regione Friuli-Venezia Giulia, alla Regione siciliana, alla Regione Lazio e alla Regione autonoma della Sardegna.
Codeste regioni, ritenendo che con i decreti che singolarmente le riguardavano, lo Stato avesse invaso la competenza a ciascuna di esse costituzionalmente attribuita, con separati ricorsi del 24 gennaio 1975, del 3 febbraio 1975, del 7 marzo 1975 e del 6 marzo 1975 hanno sollevato conflitto di attribuzione per i motivi in ciascuno di essi specificati.
a) La Regione Friuli-Venezia Giulia ha assunto che con il decreto impugnato sarebbe stata lesa la sfera della sua competenza attribuita con gli art. 4, n. 1 e 9, 5, n. 18, 8, 67 e 68 dello Statuto regionale. In particolare ha dedotto: che ha competenza esclusiva nella materia dei lavori pubblici e concorrente nella submateria dell'edilizia popolare e che le relative attribuzioni erano state oggetto di puntuale trasferimento; che le disposizioni della legge n. 865 del 1971 sarebbero applicabili nei confronti di essa Regione solo in quanto vi si trovi affermato un principio fondamentale che possa costituire limite alle potestà regionali; che l'immissione di personale estraneo al di fuori di ogni previsione legislativa regionale determina uno sconvolgimento nella stessa struttura degli uffici ed incide sul loro ordinamento, e che infine nel sistema prefigurato dagli artt. 67 e 68 dello Statuto non vi sarebbe "spazio per recepire trasferimenti d'imperio".
b) La Regione siciliana, chiesta preliminarmente la sospensione del provvedimento impugnato, ha sollevato il conflitto, assumendo che sarebbe stata invasa la competenza spettantele ai sensi degli art 14, lettere f, g, e q; 20 e 43 dello Statuto e precisamente della competenza esclusiva per la determinazione delle tabelle organiche del personale e per la disciplina delle assunzioni, anche mediante opzione, del personale statale ai fini della copertura di detti posti, e per l'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi; nonché della competenza nel settore dell'edilizia economica e popolare che sarebbe submateria della "urbanistica" o dei "lavori pubblici"; che sarebbe stato violato l'art. 43 per essere stato il trasferimento del personale disposto non in base a determinazioni della Commissione paritetica, e comunque senza che nel decreto si facesse menzione che la Regione era stata sentita; e che sarebbero stati violati gli artt. 36 dello Statuto e 97 della Costituzione perché l'immissione di nuovo personale avrebbe potuto essere disposta solo con legge (in relazione al principio fondamentale sancito dal primo comma dell'art. 97 della Costituzione) e per di più regionale (ex art. 36 dello Statuto).
Ed infine, la Regione siciliana ricorrente ha messo in evidenza l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. n. 1036 del 1972 per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in quanto la detta norma in aperto contrasto con il primo limite temporale (dell'11 marzo 1971) posto dall'art. 8 lett. f, della legge n. 865 del 1971, ha fatto salvi i concorsi indetti dagli enti soppressi entro il 31 dicembre 1972 ed ha esteso l'obbligo di utilizzazione, e quindi il trasferimento, al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1973; ed osservando che la questione era stata già sollevata in via principale dalla Regione Lazio nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 243 del 1974 ed in quella sede non era stata esaminata e quindi era rimasta impregiudicata, la ha riproposta.
c) La Regione Lazio, con il suo ricorso, ha impugnato per conflitto di attribuzione l'indicato decreto ministeriale, emesso a sensi del più volte indicato art. 18 del d.P.R. n. 1036 del 1972 e dell'art. 23, secondo comma (recte: primo comma, seconda parte) del d.l. 2 maggio 1974, n. 115, e con il quale erano stati trasferiti tre contingenti di personale, i primi due ad essa Regione in base al disposto delle dette due norme ed il terzo ancora alla Regione ed in definitiva al costituendo Consorzio regionale tra gli istituti autonomi per le case popolari.
Ha assunto che con la sentenza n. 243 del 1974 questa Corte avrebbe statuito che il passaggio alle Regioni di personale statale non avrebbe potuto essere disposto senza il rispetto dei limiti posti dalla VIII disp. trans. della Costituzione, e conseguentemente ed anche per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, quinto comma, del d.P.R. n. 1036 del 1972; che lo Stato, con l'art 23 del d.l. n. 115 del 1974, aveva ribadito il principio del trasferimento del personale degli enti disciolti, ad alcuni enti pubblici locali ed anche, in loro aggiunta, ad essa Regione.
Ha precisato che il decreto impugnato, in quanto emanato in base ad una norma dichiarata illegittima (art. 18, quinto comma) e ad altra (art. 23) che quella riproduce, si presenta come atto direttamente ed immediatamente lesivo della competenza regionale.
In alternativa rispetto alla tesi della già intervenuta caducazione dell'art. 23, ha eccepito, in via preliminare, l'illegittimità costituzionale di codesto articolo nonché dell'art. 18, quarto comma, per le parti che si riferiscono alla Regione e l'ultimo articolo sotto un profilo più radicale per violazione dell'VIII disposizione transitoria e degli artt. 3, 5, 117 e 118 della Costituzione, nella parte in cui la normativa include unicamente essa Regione tra gli enti a carico dei quali può essere disposto il trasferimento, e per ciò che nessun trasferimento di personale può essere autoritativamente disposto dallo Stato a carico delle Regioni se non con l'osservanza delle norme e dei principi costituzionali, ed in particolare solo in concomitanza e dipendenza del trasferimento delle sfere di competenza, e mai quando il trasferimento delle funzioni alle Regioni sia stato già attuato con i decreti emessi in occasione dell'attuazione dell'ordinamento regionale; e qualora non si rispetti il principio della parità di trattamento tra tutte le Regioni.
A proposito del trasferimento di una piccola quota di personale a sensi dell'art. 18, quarto comma, la ricorrente ha rilevato che la norma é stata intesa nello stesso senso in cui era stato interpretato il quinto comma dell'art. 18 e non nel senso che per ufficio operante nel territorio di una singola Regione debba intendersi l'ufficio che abbia istituzionalmente competenza per la singola Regione.
La questione di legittimità costituzionale avrebbe poi, secondo la Regione ricorrente, un ambito più generale.
Lo Stato avrebbe potuto trasferire il proprio personale alle Regioni solo in dipendenza del trasferimento delle competenze, e solo il proprio personale e non quello degli enti pubblici; ancora, gli enti interessati non sarebbero stati consultati nelle debite forme; ed infine, il Governo avrebbe dovuto provvedere in modo diretto e non disponendo in materia con il conferimento al Ministro di un potere discrezionale.
d) Con il quarto ricorso, la Regione Sardegna ha lamentato la invasione della propria competenza ex art. 3, lett. a, dello Statuto (nella materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione, e stato giuridico ed economico del personale).
Come mezzo al fine, ha dedotto in via incidentale l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma quarto, cit. nella parte in cui la norma ha devoluto al Ministro il potere esercitato nel caso concreto.
Ha al riguardo osservato che la mancata impugnativa in via diretta della norma non costituisce fatto preclusivo della proposizione della questione in via incidentale nell'ambito di un procedimento per conflitto di attribuzione; e che nella specie ricorrerebbero sia la rilevanza (non potendo il conflitto essere risolto senza che sia stata previamente definita la questione di legittimità costituzionale), sia la non manifesta infondatezza della questione (in relazione all'attribuzione del potere di trasferimento al Ministro dei lavori pubblici; all'imposizione alla Regione di recepire nell'ambito della propria organizzazione il personale proveniente dagli enti soppressi e di assicurare a tale personale "un trattamento economico globale e di quiescenza non inferiore a quello goduto all'atto del trasferimento"; alla inapplicabilità alle Regioni a Statuto speciale dell'VIII disposizione transitoria e comunque per il personale non statale; alla mancata consultazione o previa intesa con gli organi regionali; ed infine alla violazione della delega a proposito della data a riferimento per l'individuazione del personale da trasferire).
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri si é costituito in tutti e quattro i giudizi chiedendo che i ricorsi fossero dichiarati inammissibili o comunque fossero respinti.
Negli atti di costituzione l'Avvocatura dello Stato ha precisato preliminarmente che il singolo decreto impugnato é stato emanato in ottemperanza degli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 1036 del 1972, relativamente al solo personale facente parte degli uffici regionali degli enti edilizi soppressi contestualmente, aventi sede nella Regione, secondo le norme della legge n. 865 del 1971.
Ha rilevato altresì che questa legge nella sua prima parte ha inteso disciplinare in maniera nuova l'intera materia dell'edilizia economica e popolare riassunta nel concetto di edilizia residenziale pubblica modificando le forme di intervento dello Stato attraverso la creazione di nuove strutture, la previsione di diverse procedure per il finanziamento e la realizzazione dei programmi edilizi. In modo particolare sono stati attribuiti agli organismi regionali le funzioni di servizi precedentemente svolti in larga misura da enti pubblici a carattere regionale dei quali é stata prevista la soppressione con il conseguente trasferimento del personale.
Negli atti di costituzione relativi ai primi tre giudizi, poi, l'Avvocatura dello Stato ha osservato che il decreto impugnato può essere considerato in due modi: o come atto dovuto meramente strumentale ed esecutivo delle norme contenute nell'art. 18, quarto comma, del citato d.P.R. n. 1036 del 1972 e nell'art. 23 del d.l. n. 115 del 1974 ovvero come atto che pur ripetendo dalle leggi citate e in esecuzione di esse il relativo potere, conservi tuttavia un margine di discrezionalità.
Nel primo caso l'impugnazione avrebbe dovuto essere rivolta contro le norme legislative, ed il ricorso di conseguenza dovrebbe dichiararsi inammissibile. Nel secondo caso, dovendosi valutare in concreto se nell'esercizio della potestà conferita al Ministro per i lavori pubblici si sia determinata lesione della competenza regionale, si dovrebbe concludere negativamente, atteso che il decreto impugnato si limita ad individuare i destinatari del trasferimento ed a tutelare i principi della funzione e del trattamento economico e pensionistico dei dipendenti, senza entrare affatto nel merito della loro utilizzazione concreta né del nuovo stato giuridico ed economico che la Regioneriterrà di attribuire loro. Tale impostazione sarebbe poi conforme ai principi indicati dalla Corte con la sentenza n. 243 nella quale la Corte medesima sembrerebbe avere piuttosto inteso vulnerare la sperequazione che si realizzava a danno della Regione Lazio rispetto a tutte le altre, che non affermare il generale principio di non recezione del personale degli enti soppressi da parte di tutte le Regioni in base ad un carico equamente distribuito.
In relazione agli specifici profili prospettati nei ricorsi l'Avvocatura dello Stato ha fatto particolari osservazioni.
Con riferimento all'assunto della Regione Friuli- Venezia Giulia secondo cui il trasferimento del personale sconvolgerebbe la struttura amministrativa della Regione, ha negato l'esistenza di tale sconvolgimento sia sotto il già rilevato profilo della natura e degli effetti del decreto impugnato e sia sotto il profilo della relativamente esigua entità del personale trasferito che per la Regione Friuli-Venezia Giulia ammonta a complessive trentadue unità.
Replicando alla tesi della Regione Sardegna secondo cui uno dei motivi di illegittimità del decreto risiederebbe nel fatto che essa non avrebbe partecipato alla determinazione del procedimento di trasferimento del personale, l'Avvocatura dello Stato ha rilevato che la Regione doveva essere solo consultata non essendo previsto un concerto. Il potere attribuito al Ministro per i lavori pubblici di operare il trasferimento del personale di concerto con il Ministro vigilante sull'ente soppresso e sentiti gli enti interessati si inquadrerebbe nella necessità di graduare e distribuire il personale indicato presso i vari enti di destinazione: si tratta di una attribuzione di potere tipicamente amministrativo che in quanto tale non sfuggirebbe al sindacato giurisdizionale di legittimità ove fosse lesivo di interessi giuridicamente rilevanti.
Nel giudizio promosso dalla Regione siciliana l'Avvocatura dello Stato ha osservato specificamente che sembra da escludere ogni riferimento alla competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di urbanistica e di lavori pubblici. La cosiddetta legge sulla casa attiene alla materia dell'edilizia residenziale pubblica che per quanto connessa con l'urbanistica ed i lavori pubblici, non si identifica con le rispettive materie e non ne costituisce una sottospecie. Ciò sarebbe confermato dalle norme di attuazione in materia di opere pubbliche di cui al d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878 e segnatamente dall'art. 5 a tenore del quale nulla é innovato per quanto riguarda la disciplina dell'edilizia economica e popolare, nonché dal raffronto con la analoga normativa propria delle Regioni a Statuto ordinario.
In particolare per l'edilizia popolare la legge sulla casa nell'art. 70 si é preoccupata di salvaguardare l'autonomia delle Regioni a Statuto speciale che abbiano tale competenza: ma la Regione siciliana non rientra tra queste perché nessuna disposizione statutaria le conferisce siffatta competenza. Inoltre lo Stato non ha inteso depauperare le Regioni a Statuto speciale dal concorso sui fondi che per effetto della soppressione degli enti operanti in edilizia sarebbero affluiti al CER.
Conseguentemente se la Regione siciliana partecipa pleno iure, unitamente alle altre Regioni a Statuto ordinario o a Statuto speciale, ai programmi elaborati in base alla legge sulla casa, essa deve pure assumersi, in concorrenza equilibrata con le altre Regioni ed enti pubblici previsti dalla legge, gli oneri del personale degli enti soppressi.
Ancora non sussisterebbe violazione dell'art. 43 dello Statuto per omessa audizione della commissione paritetica ivi prevista. La procedura indicata dalla citata norma, infatti, si riferisce al passaggio degli uffici e del relativo personale in attuazione del trasferimento delle funzioni dallo Stato alla Regione siciliana disposto con le specifiche norme di attuazione laddove il passaggio del personale in esame consegue al corpus delle leggi sull'edilizia residenziale pubblica in cui le Regioni sono destinatarie e al livello delle proposte partecipi. Anche l'altra dedotta violazione dell'art. 43 dello Statuto per il fatto che la Regione non sarebbe stata sentita prima del trasferimento non sarebbe fondata. La Regione, infatti, sarebbe stata ripetutamente sentita come da essa ammesso in ricorso; e non potrebbe peraltro pretendere di sostituire ad un semplice parere un più penetrante concerto.
Infine, sempre secondo l'Avvocatura, non sarebbero esistenti le violazioni dedotte dalla Regione siciliana relativamente agli artt. 36 dello Statuto e 97 della Costituzione. Per quanto attiene, infatti, alla riserva di legge nell'organizzazione dei pubblici uffici, essa é stata rispettata perché il trasferimento ha avuto luogo in base al decreto delegato e al successivo decreto legge n. 115 del 1974. Né potrebbe parlarsi di una riserva di legge regionale in considerazione dei rilievi già esposti in ordine alla legittimità sostanziale del trasferimento di personale. Quanto poi al maggiore onere di spesa va chiarito che esso corrisponde alle nuove funzioni attribuite alle Regioni dalla legge sulla casa e recepite, sul piano operativo interno, dalle stesse leggi regionali invocate dalla ricorrente.
Relativamente alle questioni prospettate dalla Regione Lazio, l'Avvocatura dello Stato ha rilevato che le censure di illegittimità costituzionale rivolte contro il d.l. n. 115 del 1974 e relativa legge di conversione n. 247 del 1974 sono inammissibili per tardività in quanto avrebbero dovuto e potuto essere proposte entro i termini perentori fissati, ove fosse vero l'assunto della Regione secondo cui il citato d.l. comportava e comporta lesione diretta ed immediata della sfera di competenza regionale.
Richiamando la sentenza n. 112 del 1972 di questa Corte l'Avvocatura dello Stato ha affermato non essere consentito innestare artificiosamente su un ricorso per conflitto di attribuzione un giudizio incidentale di legittimità costituzionale allorquando l'oggetto dei due giudizi sia sostanzialmente identico. Comunque la questione sarebbe manifestamente infondata atteso che l'art. 23 del d.l. impugnato non attribuisce alla Regione una posizione deteriore rispetto a quella di altre Regioni, ma la allinea con queste.
Con riferimento poi alle violazioni dell'VIII disposizione transitoria della Costituzione denunciate dalla Regione Lazio, l'Avvocatura dello Stato ha rilevato che le Regioni in base alla legge sulla casa, hanno ottenuto a livello di delega nuove e più ampie attribuzioni nella materia dell'edilizia residenziale pubblica e pertanto in corrispondenza con tali funzioni il trasferimento del personale trova una razionale giustificazione. Peraltro detto trasferimento non spiega effetti traumatizzanti nella struttura del personale della Regione. Né varrebbe osservare che secondo l'VIII disp. trans. solo il personale dello Stato e neppure quello degli enti pubblici potrebbe essere trasferito alle Regioni: infatti, la norma invocata tende ad evitare una dispendiosa espansione del personale dell'impiego pubblico in concomitanza dell'instaurazione del sistema regionale con la conseguenza che se lo Stato attraverso quella che potrebbe definirsi l'amministrazione indiretta del settore dell'edilizia abitativa abdica a parte delle funzioni esercitate attraverso quella amministrazione delegandole alle Regioni, corrisponde ad una corretta ratio interpretativa dei principi enunciati nell'VIII disp. trans. citata, prevede anche il trasferimento del personale alle Regioni delegate ai nuovi compiti.
La Regione Lazio lamentava poi di non essere stata consultata: ma, secondo l'Avvocatura dello Stato, codesta consultazione non sarebbe richiesta essendo sufficiente l'intesa di massima con gli enti interessati.
Nei giudizi promossi con i ricorsi delle Regioni siciliana, Lazio e Sardegna, si lamenta ulteriormente in sede di conflitto o di denuncia di illegittimità costituzionale che l'art. 18 più volte citato include nel contingente da trasferire anche il personale in servizio al 31 dicembre 1973 laddove la legge di delega si riferiva solo al personale in servizio all'11 marzo 1971. Anche questa censura, secondo l'Avvocatura dello Stato, non avrebbe fondamento, a prescindere dal problema della ammissibilità della relativa questione con riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Infatti, avendo il primo comma del citato art. 18 bloccato le assunzioni di personale, la data può ritenersi sostanzialmente quella del 31 dicembre 1972, e lo scivolamento al 31 dicembre 1973 si é reso necessario per consentire l'esaurimento dei concorsi indetti entro il 1972. Quanto poi alla differenza tra la data dell'11 marzo 1971 e quella del 31 dicembre 1973 l'Avvocatura ha osservato che si tratta di un divario dovuto al lungo iter necessario per la approvazione della legge. D'altra parte la giurisprudenza di questa Corte sarebbe univoca nel ritenere che il legislatore delegato può legittimamente sopprimere o modificare disposizioni della legge di delega se la necessità di correzione e di adattamento viene richiesta dagli scopi da raggiungere dalla legge delegata. Nel caso di specie si sarebbe realizzata codesta situazione.
3. - Nel giudizio promosso con ricorso della Regione siciliana, convocate le parti davanti a sé e sentite le stesse, nella camera di consiglio del 20 marzo 1975, a mezzo dell'avv. prof. Pietro Virga e del sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, la Corte ha, con ordinanza n. 80 del 1975, rigettato la istanza di sospensione del decreto ministeriale impugnato.
4. - Con la memoria la Regione Friuli-Venezia Giulia ha dedotto, anzitutto, la non proponibilità dell'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dall'Avvocatura dello Stato, osservando che essa Regione non aveva interesse ad impugnare l'art. 18 del decreto n. 1036 e l'art. 8 della legge di delega, perché tali norme non apparivano ad essa applicabili e precisamente in quanto contenute in un sistema normativo, riguardante le sole Regioni ordinarie, in quanto correlate ad un contestuale passaggio di funzioni alle sole Regioni ordinarie ed in quanto incompatibili con gli artt. 67 e 68 dello Statuto speciale.
Ha rilevato ancora la Regione che il decreto ministeriale impugnato esorbita dal limite di previsione delle norme a cui si ricollega e ne costituisce, anzi, una falsa ed illegittima applicazione; e che esso decreto é, nel contempo, lesivo della sfera di autonomia della Regione e perciò é stato impugnato per i motivi indicati in ricorso.
Ed ha concluso ricordando, a proposito dell'assunta impossibilità che ad essa Regione venga autoritativamente e direttamente trasferito personale, gli art. 33 e 34 del d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 con i quali venne assicurata la sostanziale osservanza degli art. 67 e 68 dello Statuto persino in sede di passaggio di interi uffici statali alla Regione.
Altra memoria é stata depositata dalla Regione siciliana.
Con essa la Regione, contestando la validità dell'eccezione di acquiescenza per mancata impugnativa del decreto P.R. n. 1036 e del d.l. n. 115, ha ricordato che con il quinto mezzo di ricorso aveva sollevato in via incidentale la questione di legittimità costituzionale del decreto n. 1036 per eccesso di delega e che con il quarto motivo aveva denunciato la violazione delle disposizioni contenute nello stesso decreto, ed ha sostenuto che il ripetuto decreto era ad essa Regione non applicabile, perché emanato solo per disciplinare la materia in relazione alle Regioni di diritto comune e perché essa Regione, con la legge regionale n. 21 del 1973, aveva disciplinato autonomamente la materia, onde nel territorio della Regione stessa doveva trovare applicazione la successiva legge regionale, secondo i principi generali in tema di concorrenza tra leggi statali e leggi regionali.
Ha risposto poi alle osservazioni dell'Avvocatura dello Stato in ordine ai motivi di ricorso, precisando: - che la materia dell'edilizia economica e popolare non può non considerarsi submateria dei "lavori pubblici" e dell'urbanistica", in base al d.P.R. n. 878 del 1950 e stante l'emanazione di una imponente mole di legislazione regionale in tema di edilizia economica e popolare (senza che sia stata sollevata alcuna eccezione di incostituzionalità circa l'appartenenza della materia alla Regione); - che il provvedimento impugnato investe soprattutto l'ordinamento degli uffici e degli enti regionali e lo stato giuridico ed economico del personale, materie che certamente rientrano nella competenza esclusiva (sent. n. 112/1973); - che non si potesse prescindere nella specie da un decreto presidenziale preceduto dalle determinazioni della commissione paritetica; - che essendo gli organici del personale bloccati con la legge regionale n. 7 del 1972, non é consentito di dilatarli senza alcun intervento dell'Assemblea legislativa regionale; - che la Regione non era stata affatto interpellata; ed infine - che non vale eccepire l'inammissibilità del quinto motivo di ricorso per mancata impugnativa del decreto in via principale, perché "il trasferimento del personale é stato disciplinato con una norma precisa nella sua completezza dalla legge delega e quindi in sede amministrativa non si poteva imporre un onere maggiore sia pure sanzionato dalla norma "interposta", onde il giudice non può fare a meno in sede di esame della legittimità del decreto impugnato di sollevare innanzi a sé la questione di legittimità della norma interposta".
5. - Nei giudizi promossi dalla Regione siciliana e dalla Regione Lazio sono intervenuti rispettivamente Attilio Rossetti e Giancarlo Adilardi.
Il primo, con atto notificato alle parti del conflitto il 19 aprile 1975 e depositato lo stesso giorno, ha chiesto alla Corte di voler ammettere l'intervento e respingere il ricorso del Presidente della Regione siciliana con tutte le conseguenze.
Il secondo, con atto notificato il 18 aprile 1975 e depositato il giorno successivo, ha chiesto che, ammesso l'intervento, fosse dichiarato inammissibile o in subordine respinto il ricorso della Regione Lazio.
L'Adilardi, sull'ammissibilità dell'intervento, ha dedotto che il decreto del Ministro per i lavori pubblici impugnato dalla Regione Lazio ha attribuito direttamente ad esso istante un diritto soggettivo perfetto (alla prosecuzione presso la Regione del rapporto di impiego da tempo esistente presso uno degli enti soppressi per effetto del d.P.R. n. 1036 del 1972, prosecuzione per altro disposta con norme di legge); che, qualora venga riconosciuto il denunciato vizio di incompetenza, la Corte annulla il provvedimento impugnato e a causa di ciò i destinatari del provvedimento possono subire la perdita del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo acquisito per effetto di esso; che di detti destinatari nessuna norma precluda il loro intervento davanti a questa Corte; e che, per una norma del genere, qualora esistesse, dovrebbe essere sollevata questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa; e che anzi, le norme relative al procedimento davanti al Consiglio di Stato applicabili ai giudizi per conflitti di attribuzione prevedono e ammettono l'intervento con il solo limite che l'interveniente non sia legittimato a proporre ricorso in via principale; che, pertanto, i controinteressati - come tali privi di interesse (processuale) all'impugnazione diretta - hanno diritto ad intervenire dinanzi alla Corte, senza alcun limite di tempo.
6. - All'udienza del 23 aprile 1975, l'avv. Carlo Selvaggi per Adilardi ha insistito perché l'intervento fosse ammesso. Di contrario avviso si sono dichiarati il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avv. prof. Pietro Virga, per la Regione siciliana; si é rimesso alla giustizia della Corte l'avv. prof. Giuseppe Guarino per la Regione Lazio e per la Regione autonoma della Sardegna.
Questa Corte, con ordinanza letta in udienza, ritenuto che dal sistema concernente i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, quale risulta dall'art. 134 della Costituzione, si deve necessariamente dedurre che il contraddittorio é strettamente limitato ai soggetti legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi; e che gli art. 20 e 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui implicitamente escludono l'intervento di soggetti diversi dallo Stato e dalle Regioni, appaiono conformi al predetto sistema; e ché, pertanto, manifestamente infondata é l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa del signor Adilardi; ha dichiarato inammissibile l'intervento di Giancarlo Adilardi e di Attilio Rossetti.
Dopo di che l'avv. Savarese, l'avv. prof. Guarino e lo avv. prof. Virga, hanno svolto le ragioni a sostegno delle richieste di cui ai rispettivi ricorsi ed hanno insistito nelle prese conclusioni.
Considerato in diritto
1. - Con i quattro ricorsi indicati in epigrafe la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Regione siciliana, la Regione Lazio e la Regione autonoma della Sardegna hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione ai decreti del Ministro per i lavori pubblici del 28 dicembre 1974, portanti i n. 15427, 15423, 15425, 15420, chiedendo a questa Corte: la prima, di volere annullare l'impugnato decreto n. 15427 in quanto lesivo di competenze costituzionalmente assegnate ad essa Regione dagli art. 4, n. 1 e 9, 5, n. 18, 8, 67 e 68 dello Statuto regionale; la seconda, di volere preliminarmente sospendere l'impugnato provvedimento n. 15423 e, scendendo nel merito, accogliere il ricorso, annullando il detto decreto (per violazione degli art. 14, lett. f, g e q, 20,36 e 43 dello Statuto regionale e dell'art. 97 della Costituzione), previa, occorrendo, dichiarazione incidentale di illegittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 in riferimento all'art. 76 della Costituzione; la terza, di volere dichiarare la competenza di essa Regione Lazio nella materia de qua e, per l'effetto, annullare il decreto n. 15425, previa, ove occorra, rimessione degli atti innanzi alla Corte stessa per la questione di legittimità degli art. 18, comma quarto, del d.P.R. n. 1036 del 1972, 23 del d.l. 2 maggio 1974, n. 115 e 23 della legge 27 giugno 1974, n. 247, per violazione degli art. VIII disp. trans. 3, 5, 117 e 118 e, limitatamente all'art. 18 citato, anche dell'art. 8 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; e la quarta, infine, di volere dichiarare la competenza di essa Regione autonoma della Sardegna nella ripetuta materia e per l'effetto annullare il decreto n. 15420, previa rimessione degli atti innanzi alla Corte medesima per la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma quarto, del d.P.R. n. 1036 del 1972 per violazione degli artt. 3, lett. a, e 6 dello Statuto speciale e VIII disp. trans. della Costituzione, nonché per violazione dell'art. 8 della legge n. 865 del 1971 ai sensi degli art. 76 e 77 della Costituzione.
Tali essendo le conclusioni formulate dalle quattro Regioni con i rispettivi ricorsi, numerose sono le questioni prospettate in termini identici o analoghi; e per ciò i relativi giudizi possono essere riuniti e vanno decisi con unica sentenza.
2. - Ai fini della valutazione delle ragioni fatte valere dalle ricorrenti e dal Presidente del Consiglio dei ministri, giova ricordare quanto segue.
I decreti del Ministro per i lavori pubblici sono stati emanati in attuazione degli art. 18 e 19 del d.P.R. n. 1036 del 1972 (e questo decreto, a sua volta, dell'art. 8 della legge n. 865 del 1971) e dell'art. 23 del d.l. n. 115 del 1974.
Con la legge n. 865 del 1971 (recante "provvedimenti e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, norme sulla espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazione alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167, 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata") il legislatore statale, disponendo in ordine agli argomenti in rubrica, ha delegato il Governo della Repubblica, tra l'altro, a provvedere allo scioglimento degli enti pubblici edilizi sia a carattere nazionale che locale (fatta esclusione per gli IACP operanti nel territorio di ogni singola Regione), a ristrutturare gli IACP ed a trasferire agli IACP ristrutturati ed alle Regioni il personale, ancorché non di ruolo, degli enti soppressi, salvaguardando i diritti acquisiti ed utilizzando quello in servizio alla data dell'11 marzo 1971 (articolo 8 lett. d ed f della detta legge n. 865).
Con il d.P.R. n. 1036 del 1972 sono stati soppressi vari enti pubblici edilizi con effetto dal 31 dicembre 1973 (art. 13) e si é fatto ad essi divieto di assumere personale salvo che si fosse trattato di vincitori di concorsi indetti entro il 31 dicembre 1972 (art. 18, comma primo); e si é disposto, in ordine al personale degli enti soppressi, il trasferimento agli IACP provinciali, ai loro consorzi ed alle Regioni ed inoltre la possibile utilizzazione di esso presso il Ministero dei lavori pubblici per lo svolgimento di compiti all'uopo specificati (art. 18, comma secondo), ed in particolare: a) il trasferimento del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1973 presso enti o uffici periferici operanti nell'ambito del territorio di una singola provincia all'Istituto autonomo provinciale per le case popolari della provincia (art. 18, comma terzo); b) il trasferimento del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1973 presso enti ed uffici operanti nel territorio di una singola Regione, alla Regione, al consorzio regionale e all'Istituto autonomo provinciale per le case popolari del capoluogo regionale, con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro che esercita la vigilanza sull'ente interessato, da emanarsi, sentiti gli enti medesimi, entro centottanta giorni dalla predetta data (art. 18, comma quarto); e c) il trasferimento del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1973 presso le sedi o gli uffici centrali degli enti a carattere nazionale, alla Regione Lazio, all'Istituto autonomo provinciale per le case popolari della provincia di Roma, al consorzio regionale per il Lazio o ad enti pubblici aventi finalità analoghe (e l'utilizzazione, nei limiti fissati d'intesa con il Ministro per il tesoro, presso il Ministero dei lavori pubblici), con decreto del Ministro per i lavori pubblici da emanarsi di concerto con il Ministro che esercita la vigilanza sull'ente interessato, sentiti gli enti interessati, entro centottanta giorni dalla predetta data (art. 18, comma quinto). Si é fissato un termine (novanta giorni dal 31 dicembre 1973) al personale perché lo stesso comunicasse al Ministero dei lavori pubblici le proprie preferenze di destinazione o l'opzione per l'assegnazione ad enti aventi finalità analoghe (art. 18, comma settimo) e si é disposto che "al personale trasferito deve essere assicurato un trattamento economico globale e di quiescenza non inferiore a quello goduto all'atto del trasferimento, nonché la destinazione a funzioni corrispondenti a quelle già esercitate" (art. 19, comma primo).
Con l'art. 23 del d.l. n. 115 del 1974 (convertito, sul punto, senza modifiche, nella legge n. 247 del 1974) si é statuito: "I termini fissati dall'art. 18 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036 per la comunicazione delle preferenze di destinazione e per il trasferimento del personale sono prorogati di sei mesi. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, da emanarsi sentiti gli enti interessati entro il 31 dicembre 1974, il personale in servizio al 31 dicembre 1973 presso le sedi o gli uffici centrali degli enti a carattere nazionale può essere trasferito ai sensi del quinto comma dello stesso art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma, al consorzio regionale del Lazio tra gli istituti autonomi per le case popolari, alla Regione Lazio, nonché al Ministero dei lavori pubblici per le esigenze del Comitato per l'edilizia residenziale" (primo comma); e "il personale di cui al precedente comma può altresì essere trasferito con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro che esercita la vigilanza sull'ente e sentito l'ente stesso, alla Cassa per il Mezzogiorno, all'Istituto nazionale delle assicurazioni, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio e all'Istituto nazionale previdenza dirigenti aziende industriali" (secondo comma).
3. - Si assume da parte dell'Avvocatura generale dello Stato che, essendo i detti decreti ministeriali emanati in ottemperanza al disposto degli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 1036 del 1972 e potendo gli stessi decreti essere considerati come atti dovuti e meramente strumentali ed esecutivi delle citate norme, i relativi ricorsi sarebbero inammissibili; si assume, altresì, dalla stessa difesa dello Stato che le censure di illegittimità costituzionale mosse in via incidentale dalla Regione Lazio contro gli artt. 23 del d.l. n. 115 del 1974 e 23 della legge n. 247 del 1974, sarebbero inammissibili per tardività, e che non sarebbe consentito innestare artificiosamente, su un ricorso per conflitto di attribuzione, un giudizio incidentale di legittimità costituzionale, allorquando l'oggetto dei due giudizi sia sostanzialmente identico.
I due rilievi, attengono, il primo, all'ammissibilità dei ricorsi per conflitto di attribuzione e, il secondo, alla prospettabilità in via incidentale di questioni di legittimità costituzionale nei giudizi promossi con i detti ricorsi, e pertanto andrebbero a rigore esaminati gradatamente, ma in una considerazione complessiva delle richieste e deduzioni delle parti, si prestano ad una valutazione unitaria, potendo conseguire dall'osservazione di un solo fenomeno da diverse angolazioni.
In relazione ad essi bisogna tenere presente che, nella ipotesi di conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni insorto a seguito di un atto dello Stato o della Regione che sia invasivo dell'altrui sfera di competenza, é, tra le altre, condizione di ammissibilità del relativo ricorso che la negazione o lesione della competenza sia compiuta immediatamente e direttamente con quell'atto, ed esso, qualora sia preceduto da altro che ne costituisca il precedente logico e giuridico, sia nei confronti dello stesso, autonomo, nel senso che non ne ripeta identicamente il contenuto o ne costituisca una mera e necessaria esecuzione. Nelle ipotesi opposte a quelle ora ricordate, l'assunto conflitto, infatti. difetterebbe degli essenziali requisiti dell'originarietà e dell'attualità, dovendosi in tali ipotesi riconoscere che il conflitto, come tale o sotto l'aspetto di violazione di disposizione o principio costituzionale, fosse insorto in precedenza, ed il ricorso rivolto alla prospettazione del conflitto o alla impugnativa in via principale delle norme di legge avrebbe dovuto essere avanzato a proposito dell'atto che lo aveva causato o della legge che aveva negato o violato la competenza altrui ed entro il relativo termine.
Nella specie, essendo stati i decreti ministeriali, in relazione ai quali sono stati proposti i ricorsi sopradetti, emessi, come si é già precisato, in attuazione delle norme ricordate, e più precisamente tutti e quattro i decreti in attuazione dell'art. 18, comma quarto del d.P.R. n. 1036 del 1972 e quello relativo alla Regione Lazio anche dell'art. 23, comma secondo (recte: comma primo, seconda parte) del d.l. n. 115 del 1974, si pone per questa Corte l'esigenza di rispondere al quesito se codesti provvedimenti siano autonomi nei confronti delle citate norme legislative, se, cioé, non ne ripetano identicamente il contenuto o non ne costituiscano una mera e necessaria esecuzione o in altre parole se gli assunti conflitti di attribuzione siano originari ed attuali.
4. - Il potere di trasferire il personale degli enti edilizi soppressi ad altro ente (o di utilizzarlo presso altro ente) e, per quel che qui interessa, a ciascuna delle Regioni ricorrenti trova la sua consacrazione, in termini di titolarità e di esercizio, nella legge di delega n. 865 del 1971 e nel decreto delegato n. 1036 del 1972 e, a proposito della Regione Lazio, anche nel decreto legge n. 115 del 1974.
Ciò risulta in modo evidente dalle norme legislative sopra riportate.
E per tanto é da riconoscere che l'attribuzione, in modo esclusivo, di tale potere e del suo esercizio (con la fissazione delle relative possibilità e modalità) al Governo della Repubblica e per esso al Ministro per i lavori pubblici, ha comportato le asserite violazioni delle sfere di competenza regionali.
Ne consegue che sopra codesti punti (titolarità del potere e legittimazione ad esercitarlo) é dalle richiamate norme che per la prima volta la pretesa competenza regionale (ammessane, in ipotesi, l'esistenza) sarebbe stata invasa e comunque negata.
Ad escludere tale constatazione, d'altra parte, non valgono le considerazioni e prospettazioni fatte dalle Regioni ricorrenti.
Non giova, infatti, sostenere come fa la Regione Friuli-Venezia Giulia, che nei confronti di essa Regione le citate norme legislative non fossero applicabili e quindi l'effetto invasivo o negatorio della competenza non si sarebbe potuto verificare. Tali norme non possono dirsi dettate solo per le Regioni a Statuto ordinario perché la legge n. 865 del 1971, là ove si riferisce alle Regioni ne parla di regola senza ulteriori qualificazioni e specificazioni e là ove detta disposizione per le Regioni "a Statuto ordinario" (art. 7, comma primo) o per le Regioni "a Statuto speciale aventi competenza in materia di edilizia popolare" (art. 70, comma primo), lo fa per motivi che giustificano appieno le eccezioni perché nel primo caso c'era da trasferire solo alle Regioni a Statuto ordinario date attribuzioni dell'amministrazione dei lavori pubblici, qualora non fossero stati emanati, alla data di entrata in vigore della legge, i decreti delegati, in materia di urbanistica, previsti dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e perché nel secondo caso la speciale norma dettata per le Regioni a Statuto speciale aventi competenza in materia di edilizia popolare risponde all'esigenza, di carattere finanziario-contabile, che tali Regioni iscrivano nei rispettivi bilanci (con il potere di disporre direttamente) le quote (ad esse devolute) degli stanziamenti previsti dalla legge, ed in fatto la relativa determinazione del CIPE si é avuta per tutte le Regioni a Statuto speciale.
Va aggiunto, a proposito dei rilievi mossi dalla Regione siciliana, che detta Regione, dopo avere. con la legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, emanato "primi provvedimenti per la semplificazione delle procedure amministrative e per l'acceleramento della spesa" (e nell'art. 9, comma nono, previsto, per date espropriazioni, l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. dal 9 al 21 della legge n. 865 del 1971), con la legge regionale 26 maggio 1973, n. 21 ha dettato integrazioni e modifiche della precedente legge e nuove norme al riguardo e all'art. 11 ha espressamente statuito che "nell'ambito della Regione siciliana si applicano le norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica nn. 1035 e 1036 del 30 dicembre 1972" (comma primo), che "sono fatte salve per gli alloggi popolari costruiti col finanziamento a totale carico o col contributo della Regione ad eccezione di quelli utilizzati dalle cooperative edilizie per i loro soci, le vigenti norme regionali concernenti la determinazione dei canoni di locazione e la cessione in proprietà" (comma secondo) e che "le attribuzioni conferite col decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, alla Regione e al Presidente della Giunta regionale sono esercitate dall'Assessore regionale per i lavori pubblici a norma dell'art. 16 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28" (comma terzo).
Di fronte a tali norme, statali e regionali, si presenta possibile l'alternativa: che la disciplina dettata dal d.P.R. n. 1036 del 1972 sia stata recepita o meno dalla Regione siciliana. Ma, al sopraddetto fine, operare la scelta non é necessario perché in entrambi i casi titolare del potere di trasferire il personale de quo, alle condizioni e con le modalità di cui alla legge statale, era ed é rimasto sempre lo Stato. Infatti, se non si é avuto il recepimento delle dette norme, c'é da constatare che esse prevedono per lo Stato la titolarità del potere e la legittimazione ad esercitarlo e risultano, per quanto si é sopra precisato, dettate per tutte le Regioni; e se si é verificato il caso opposto, c'é da rilevare che le attribuzioni non possono non essere rimaste ferme, dovendosi escludere che al riguardo la Regione (come la stessa riconosce) avrebbe potuto legiferare (trattandosi di organi centrali statali).
Ed infine, e sempre a confronto della tesi che la pretesa competenza delle Regioni sarebbe stata invasa e comunque negata per la prima volta dalle richiamate norme statali, va precisato che non si prestano ad essere condivise le considerazioni svolte dalla Regione Lazio a proposito dell'art. 23 del d.l. n. 115 del 1974.
Non si può ammettere che detto articolo contenga una norma applicativa dell'art. 18 del d.P.R. n. 1036 del 1972 e quindi non offra un autonomo fondamento per il provvedimento impugnato. Alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 18 citato, comma quinto (sentenza n. 243 del 1974), in quanto la norma individuava la Regione Lazio "come l'unica amministrazione regionale destinataria del trasferimento del personale dei soppressi enti a carattere nazionale operanti nella materia dell'edilizia residenziale pubblica", é seguita l'emanazione (con l'art. 23 citato) di una distinta e differente norma: infatti, mentre non vi é dubbio che essa si ricolleghi alla precedente dell'art. 18, comma quinto (come é dimostrato dal fatto che disciplina la stessa ipotesi e formalmente proprio nella precedente norma trova la fonte del potere di trasferimento del personale), é del pari certa la novità di alcune statuizioni (termine per l'emissione del decreto di trasferimento, fissato al 31 dicembre 1974 e non al 26 giugno 1974 e neppure al 29 dicembre 1974, fissato per la emissione di analoghi decreti nelle altre ipotesi; possibilità, e non doverosità, di trasferimento del personale alla Regione Lazio; indicazione di un maggior numero di enti quali possibili assegnatari e differente inclusione della Regione Lazio nel relativo elenco). Per ciò bisogna ritenere che l'art. 23 offra un autonomo fondamento per il provvedimento impugnato; e per codesta norma ricorrono le stesse ragioni precisate a proposito dell'art. 18, con la conseguenza che anche in base ad essa si sarebbe verificato (ove si dovesse ammettere la pretesa competenza regionale) la denunciata lesione o negazione di attribuzioni.
5. - Da quanto precede deriva l'inammissibilità dei ricorsi delle quattro Regioni, in toto o nelle parti che di seguito sono specificate.
Risulta inammissibile il ricorso della Regione Friuli- Venezia Giulia perché, come si é rilevato, la legge n. 865 del 1971 ed il d.P.R. n. 1036 del 1972, avrebbero posto in essere le medesime invasioni di competenza che la ricorrente vorrebbe ricollegare al decreto ministeriale impugnato: quelle norme legislative vanno al di là o contro l'assunta pretesa "competenza esclusiva nella materia dei lavori pubblici e competenza concorrente nella submateria dell'edilizia popolare", nonché quella in materia di ordinamento degli uffici e di acquisizione di personale proveniente dallo Stato o da altri enti pubblici; e la Regione ricorrente, per altro, non denuncia una specifica violazione dell'art. 65 dello Statuto speciale.
É del pari inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Lazio. É escluso infatti che il provvedimento impugnato abbia leso immediatamente e direttamente la competenza regionale e risulta altresì, in ordine a tutte le denuncie di illegittimità costituzionale delle norme legislative e per il fatto della attuale prospettazione, che le assunte violazioni della VIII disp. trans. e degli art. 3, 5, 76 (in relazione all'art. 8 della legge n. 865 del 1971), 117 e 118 della Costituzione sono riconducibili alle più volte indicate norme e non (e neppure, anche) al decreto impugnato.
Ugualmente inammissibile é, infine, il ricorso proposto dalla Regione Sardegna. Secondo la stessa ricorrente il decreto impugnato si fonda sull'art. 18, comma quarto, della legge numero 865 del 1971 e il provvedimento e (a monte) la norma di legge "integrano una evidente lesione della sfera di competenza legislativa ed amministrativa, che l'art. 3 (lett. a) dello Statuto riserva alla Regione Sardegna in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale"; e nell'impugnare il decreto ministeriale la Regione dichiara di dover dedurre - quale mezzo al fine - l'illegittimità costituzionale del citato art. 18, comma quarto "che ha devoluto al Ministro il potere, di cui si é fatto uso nel caso di specie". E risulta quindi mancante la necessaria autonomia dell'oggetto del conflitto nei confronti di quello dell'eccepita illegittimità costituzionale.
Non si può quindi passare all'esame delle questioni di legittimità costituzionale.
6. - A proposito del ricorso proposto dalla Regione siciliana, e ricordata in punto di fatto l'ordinanza n. 80 del 1975, deve osservarsi che le considerazioni in precedenza svolte in ordine agli altri ricorsi valgono relativamente al primo, al terzo ed al quinto dei motivi rassegnati: anche per la Regione siciliana non appare dubbio, infatti, che le ripetute norme legislative siano destinate ad operare e che da esse siano derivate le assunte invasioni della sfera di competenza. Il ricorso, pertanto, é sotto i profili indicati in quei motivi, inammissibile.
Ma l'interpretazione, ampia ed estensiva di tali norme non può portare a doversi ritenere che il legislatore, per il trasferimento del personale de quo, abbia voluto che nella specie si procedesse senza o contro l'osservanza dell'art. 43 dello Statuto speciale. Adoperandosi l'espressione "sentiti gli enti interessati" si vuole che l'emissione del decreto ministeriale sia preceduta in caso di trasferimento di personale ad una Regione, dall'audizione della Regione stessa, ma non si dice come tale audizione debba aver luogo ed é ragionevole pensare quindi che, in mancanza di uno specifico precetto al riguardo nella normativa ordinaria, questa trovi nel citato art. 43 la sua integrazione.
Stante ciò il ricorso in esame, relativamente ai motivi (secondo e quarto) con cui si assume che con il provvedimento impugnato sia stato violato il detto art. 43, é ammissibile.
Passando al merito, basta constatare che lo Stato, con il decreto n. 15423 del 28 dicembre 1974 del Ministro per i lavori pubblici, ha per la prima volta, immediatamente e direttamente, non osservato prescrizioni costituzionalmente garantite. Lo Stato ha bensì invitato con nota del 30 ottobre 1974, n. 12565 il Presidente della Regione a far conoscere le disponibilità di accoglimento del personale nella propria struttura organizzativa (giusta quanto si ammette a pag. 4 del ricorso), ha inviato alla Regione l'elenco nominativo del personale che aveva chiesto di essere ad essa trasferito ed ha sentito la commissione consultiva di cui all'art. 23 della legge n. 247 del 1974 (e dell'effettuazione delle due ultime operazioni ha dato atto nel decreto), ma non ha tenuto conto del disposto dell'art. 43 dello Statuto speciale, al caso certamente applicabile. E pertanto il ricorso, su tal punto, merita d'essere accolto, con le connesse e conseguenti pronunce in ordine alla competenza ed alla sorte del decreto impugnato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto d'attribuzione proposti dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione Lazio e dalla Regione autonoma della Sardegna avverso i decreti del Ministro per i lavori pubblici del 28 dicembre 1974, portanti rispettivamente i nn. 15427, 15425 e 15420;
dichiara che il trasferimento alla Regione siciliana del personale degli enti edilizi soppressi, previsto dall'art. 18, comma quarto, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, deve aver luogo secondo le norme all'uopo determinate dalla commissione paritetica di cui all'art. 43 dello Statuto approvato con d.l. 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e conseguentemente annulla il decreto impugnato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1975.