ORDINANZA N. 204
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti promossi con ricorsi dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lazio e Toscana, rispettivamente notificati il 26 luglio 1974, il 20 e 16 gennaio 1975, depositati in cancelleria il 14 agosto 1974, il 24 e 30 gennaio 1975 ed iscritti al n. 16 del registro 1974 ed ai nn. 2 e 3 del registro 1975, per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in data 10 maggio 1974, 14 agosto 1974 e 28 ottobre 1974, sul trasferimento delle foreste demaniali alle predette Regioni.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1975 il Giudice relatore Guido Astuti;
uditi gli avvocati Fabio Alberto Roversi Monaco e Vittorio Passerini, per la Regione Emilia-Romagna, l'avv. Aldo Sandulli, per la Regione Lazio, l'avv. Enzo Cheli, per la Regione Toscana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con i ricorsi sopraindicati le Regioni Emilia-Romagna, Lazio e Toscana hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in ordine ai decreti ministeriali con i quali é stato effettuato il trasferimento alle Regioni stesse delle foreste appartenenti allo Stato, a norma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281; che i ricorsi prospettano questioni concernenti l'applicazione della stessa legge, sotto profili in parte comuni e collegati da identità dell'oggetto, e che pertanto può disporsi la riunione dei giudizi, per la loro definizione con unica sentenza.
Considerato che ai fini di una più completa istruttoria, anche in accoglimento delle istanze formulate dalle Regioni ricorrenti, salva e impregiudicata ogni decisione sulle questioni pregiudiziali e di merito, é opportuno acquisire i seguenti atti, documenti ed elementi, relativi ai provvedimenti ministeriali che hanno dato luogo ai ricorsi, e precisamente:
a) deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali n. 2 in data 10 marzo 1972, e n. 2/67 in data 17 aprile 1973;
b) corrispondenza intercorsa tra lo Stato e le Regioni in occasione del trasferimento delle foreste;
c) elenco analitico e consistenza dei boschi da seme, dei vivai interregionali, e delle aziende pilota;
d) elenco e consistenza dei parchi nazionali del Lazio;
e) elenco, tipologia e consistenza delle riserve naturali;
f) elenco e tipologia dei fabbricati non pertinenti alla gestione delle foreste (sedi di uffici amministrativi e stazioni forestali dell'Azienda di Stato; immobili con destinazione civile, agricola e industriale; alberghi, colonie, case per ferie; conventi e luoghi di culto, ecc.);
g) elenco dei terreni ed immobili soggetti a vincolo militare.
Visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito dei giudizi;
dispone la riunione dei giudizi in epigrafe;
ordina che entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza siano depositati presso la cancelleria di questa Corte, a cura dei Ministeri interessati, gli atti, documenti ed elementi sopra indicati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 10 luglio 1975.