ORDINANZA N. 191
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.l. 22 gennaio 1973, n. 2 (Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973), convertito in legge 23 marzo 1973, n. 36, promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1973 dal pretore di Siracusa nel procedimento penale a carico di Ruggeri Gaetano, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973.
Visto l'atto d'intento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che, secondo l'ordinanza di rimessione, gli articoli di cui al detto decreto sono in contrasto con gli artt. 3,24, primo comma, e 101 della Costituzione, in quanto, nel disporre la sospensione dei termini di prescrizione e di quelli perentori, legali e convenzionali, in favore degli abitanti dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle calamità naturali verificatesi nel settembre 1971, dicembre 1972 e gennaio e febbraio 1973, non avrebbero fatto riferimento alla data degli eventi calamitosi per stabilire l'inizio della anzidetta sospensione, con la conseguenza che questa avrebbe avuto in tutti i casi una medesima, assai lunga, durata compresa tra la data di entrata in vigore del decreto e quella terminale massima in esso indicata nel 25 luglio 1974: il che avrebbe importato un trattamento uguale in situazioni tra loro differenziate e determinato la violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e della stessa tutela giurisdizionale;
Considerato invece che nell'art. 4 del decreto legge di che trattasi é stabilito che nei decreti da emanarsi dal Presidente della Repubblica per indicare i comuni colpiti, la durata del periodo di sospensione dei termini, non superiore a 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge, doveva essere determinata in relazione alla situazione verificatasi nelle diverse località per effetto degli eventi calamitosi;
Considerato perciò che la norma impugnata non ha omesso, nel commettere al potere esecutivo le formulazioni delle norme di dettaglio, di precisare i criteri che dovevano presiedere alla diversificata normativa concernente, nei vari casi, l'inizio e la durata della sospensione dei termini di che trattasi e che, ove quel potere non vi si fosse attenuto, la competenza a decidere in proposito in relazione al giudizio di merito, sarebbe del giudice ordinario;
che pertanto va dichiarata la manifesta infondatezza della questione proposta.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.l. 22 gennaio 1973, n. 2 (convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, ed avente per oggetto provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973): questione, con l'ordinanza in epigrafe proposta in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 101 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria l'8 luglio 1975.