SENTENZA N. 184
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 59, primo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e 47, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1973 dalla Corte dei conti - sezione I pensioni di guerra - sul ricorso di Larino Anna, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974.
Udito nella Camera di consiglio del 24 aprile 1975 il Giudice relatore Michele Rossano.
Ritenuto in fatto
Con atto in data 1 febbraio 1964 Anna Larino propose ricorso alla Corte dei conti avverso il decreto n. 2020554 del 23 agosto 1963, con il quale il Ministro del Tesoro le aveva negato il diritto alla pensione privilegiata - chiesta quale vedova di Domenico Vanacore, deceduto per fatto di guerra - perché la domanda era stata presentata dopo il passaggio alle seconde nozze e, quindi, non sussisteva la condizione di vedovanza richiesta dagli artt. 55 e 59 legge 10 agosto 1950, n. 648.
La Corte dei conti - sez. I giurisdizionale - con ordinanza 21 maggio 1973, ha ritenuto rilevante ai fini della definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione - sollevata dalla Larino - di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, legge 10 agosto 1950, n. 648, e del corrispondente art. 47, primo comma, legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui stabiliscono che la vedova che passi ad altre nozze perde la pensione, in riferimento all'art. 3 Costituzione.
Ha osservato che, in base alle norme citate, si ha una disparità di trattamento tra la vedova ed il vedovo di guerra che passino ad altre nozze, in quanto, mentre per la prima la perdita del diritto a pensione si verifica per il solo fatto del matrimonio, a prescindere dall'accertamento delle condizioni economiche del marito, il secondo decade da tale diritto solo nel caso in cui contragga matrimonio con donna che fruisca di reddito assoggettabile all'imposta complementare. L'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 13 marzo 1974.
Poiché non vi é stata costituzione di parti, la Corte ha deciso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 26 legge n. 87 del 1953.
Considerato in diritto
1. - La questione, sollevata dalla Corte dei conti, investe la legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 59, primo comma, legge 10 agosto 1950, n. 648, e del corrispondente art. 47, primo comma, legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui stabiliscono che perde la pensione la vedova che passi ad altre nozze.
2. Secondo la giurisprudenza della Corte dei conti le nuove nozze, per quanto riguarda il vedovo, non possono essere prese in considerazione in sé, ma solo in quanto influiscono sulle di lui condizioni economiche, come esplicitamente previsto dal quinto comma dell'art. 62 legge 18 marzo 1968, n. 313, il quale stabilisce che il vedovo che passa a nuove nozze perde il diritto a pensione se contrae matrimonio con donna che fruisce di reddito in misura superiore ai limiti previsti dall'art. 20.
La disciplina differenziata prevista per la vedova non é giustificata da una diversità obiettiva delle situazioni dei due coniugi e neppure dalla situazione conseguente alle eventuali nuove nozze per ciò che ciascun coniuge, qualunque sia il sesso, é tenuto nei confronti dell'altro, agli stessi obblighi sul piano patrimoniale (sentenza n. 133 del 1970); e pertanto essa disciplina risulta costituzionalmente illegittima.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, legge 10 agosto 1950, n. 648, "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra" e del corrispondente art. 47, primo comma, legge 18 marzo 1968, n. 313 "Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra", nella parte in cui stabiliscono che la vedova che passi ad altre nozze perde la pensione per il solo fatto del matrimonio anche se il marito non fruisce di reddito assoggettabile alla imposta complementare.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria l'8 luglio 1975.