ORDINANZA N. 181
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 8, dodicesimo (già quinto) comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 4 aprile 1974 dal pretore di Palmanova nel procedimento penale a carico di Santini Giancarlo ed altro, iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974;
2) ordinanza emessa il 25 gennaio 1974 dal tribunale di Udine nel procedimento penale a carico di Corso Gottardo Secondo, iscritta al n. 293 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974;
3) ordinanza emessa l'11 ottobre 1974 dal pretore di Isola della Scala nel procedimento penale a carico di Beverari Agostino, iscritta al n. 548 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 19 febbraio 1975.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1975 il Giudice relatore Paolo Rossi.
Ritenuto che le ordinanze in epigrafe citate hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, dodicesimo comma (già quinto comma), del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che la medesima questione é stata dichiarata infondata da questa Corte con sentenza n. 272 del 1974;
che non vengono addotti argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, dodicesimo comma (già quinto comma), del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe citate, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 272 del 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1975.