ORDINANZA N. 180
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale siciliana 16 maggio 1972, n. 30 (Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio), promosso con ordinanza emessa il 10 settembre 1974 dal pretore di Marsala sul ricorso di Sforzini Angelo, quale direttore della filiale di Marsala dei "Magazzini Standa", contro il prefetto di Trapani, iscritta al n. 480 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1975.
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice relatore Nicola Reale.
Ritenuto che il pretore di Marsala con ordinanza del 10 settembre 1974 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma secondo, della legge regionale siciliana 16 maggio 1972, n. 30, sulla disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio;
che non vi é stata costituzione di parte né intervento del Presidente della Regione siciliana;
Considerato che con sentenza n. 59 del 12 marzo 1975 questa Corte ha già dichiarato non fondata la questione;
che non sono stati addotti motivi nuovi né sussistono ragioni per discostarsi dalla precedente decisione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma secondo, della legge regionale siciliana 16 maggio 1972, n.30 (Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio), sollevata - in riferimento all'art. 3 Cost. - dal pretore di Marsala con l'ordinanza in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 59 del 1975.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1975.