SENTENZA N. 175
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 dicembre 1974, concernente l'istituzione di una Commissione regionale consultiva per le assicurazioni private, promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 28 dicembre 1974, depositato in cancelleria il 7 gennaio 1975 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1975.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1975 il Giudice relatore Angelo De Marco;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il ricorrente, e l'avv. Guido Aula, per la Regione siciliana.
Ritenuto in fatto
Nella seduta del 20 dicembre 1974, l'Assemblea regionale siciliana approvava il disegno di legge n. 493 avente per oggetto "Istituzione di una Commissione regionale consultiva per le assicurazioni private".
Il Commissario dello Stato presso quella Regione, avutane comunicazione il 23 dicembre 1974, agli effetti dell'articolo 28 dello Statuto speciale, con atto notificato il giorno 28 dicembre 1974, ha impugnato tale legge davanti a questa Corte sostenendone la illegittimità per violazione dell'art. 17, lett. e, dello Statuto speciale e dell'art. 4 delle norme di attuazione emanate con d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182.
Premesso che in materia di disciplina delle assicurazioni la Regione ha competenza legislativa, meramente concorrente, da esercitarsi entro i limiti dei principi ed interessi generali cui s'informa la legislazione dello Stato e per soddisfare le proprie condizioni particolari e le proprie esigenze, il Commissario dello Stato sostiene che la legge impugnata eccede da tali limiti, in quanto, anche ai sensi dell'art. 4 delle norme di attuazione, deve escludersi che lo Stato abbia trasferito alla Regione anche la funzione consultiva.
Tale funzione, infatti, deve ritenersi riservata allo Stato, allo scopo di garantire, in materia di assicurazioni, unità di indirizzo ed armonica disciplina nell'ambito dell'intero territorio nazionale.
Resiste la Regione opponendo che proprio dall'art. 4, secondo comma, delle norme di attuazione, in base al principio ubi voluit dixit chiaramente si desume che la riserva della funzione consultiva allo Stato é limitata alle sole assicurazioni sulla vita ed a quelle individuali sugli infortuni.
Con memoria depositata il 19 aprile 1975, l'Avvocatura generale dello Stato insiste nel sostenere la fondatezza del ricorso, mettendo in particolare evidenza il carattere unitario della Commissione consultiva ministeriale che si articola bensì in due distinte sezioni aventi competenza rispettivamente per le assicurazioni sulla vita e per quelle individuali sugli infortuni, da un lato e per le assicurazioni sui danni dall'altro, ma prevede anche una competenza a sezioni unite nei casi che riguardano entrambi i due tipi di assicurazioni e, più genericamente, nei casi in cui il presidente lo ritenga opportuno.
Alla sua volta, il patrocinio della Regione, con memoria depositata il 19 aprile 1975, insiste nel sostenere che il secondo comma dell'art. 4 delle norme di attuazione é chiarissimo nel senso che la competenza della Commissione ministeriale anche per le assicurazioni che interessano il territorio regionale é limitata a quelle sulla vita ed individuali sugli infortuni.
Considerato in diritto
1. - Come si é riferito in narrativa, il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana impugna l'approvazione del disegno di legge regionale, avente per oggetto "Istituzione di una Commissione regionale consultiva per le assicurazioni private", sostenendone l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 17, attuazione emanate con d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182.
2. - Prima di passare all'esame delle censure poste a fondamento del ricorso é opportuno premettere quanto segue:
Con l'art. 14, lett. d, dello Statuto speciale siciliano tutta la materia dell'industria e commercio, tranne la parte che concerne i rapporti privati, é attribuita alla potestà di legislazione esclusiva della Regione, con il conseguente trasferimento all'Assessore regionale del ramo di tutti i poteri spettanti, in sede statale, al Ministro per l'industria e commercio ed, in seguito alla emanazione delle norme di attuazione, tale trasferimento é stato completamente effettuato.
Senonché, in forza dell'art. 17, lett. e, dello stesso Statuto speciale, per il settore attinente alla "disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio" i poteri della Regione sono stati notevolmente attenuati sia perché alla potestà legislativa esclusiva é stata sostituita quella concorrente, sia perché per effetto delle norme di attuazione anche a questa già più limitata potestà sono state apportate ulteriori limitazioni.
In particolare, per quanto attiene alla materia delle assicurazioni, l'art. 4 delle norme di attuazione testualmente dispone:
"L'Assessorato regionale esercita le attribuzioni del Ministero dell'industria e del commercio nei confronti delle imprese di assicurazione che abbiano la loro sede e che assumano rischi entro i limiti territoriali della Regione.
Per quanto concerne le assicurazioni sulla vita e quelle individuali sugli infortuni, l'Assessorato esercita le attribuzioni del Ministero previa intesa con quest'ultimo, sentita la Commissione consultiva istituita con decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 349.
Un rappresentante del Governo della Regione farà parte della predetta Commissione consultiva".
Da questa norma chiaramente risulta che, sostanzialmente, la potestà legislativa regionale é stata circoscritta al solo settore delle assicurazioni per i danni.
Senza che occorra indagare sulla natura e sulla portata delle norme di attuazione non può contestarsi che esse vadano tenute presenti in sede di interpretazione delle norme statutarie, compilate come sono, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto speciale da una commissione paritetica composta, in posizioni di assoluta eguaglianza, di due membri nominati dal Governo dello Stato e di due membri nominati dal Presidente della Regione e tradotte, poi, in un decreto legislativo del Presidente della Repubblica.
Ciò posto, poiché anche nel primo comma del richiamato art. 4 é ribadito e confermato il principio che, nell'ambito della Regione e nei confronti delle imprese di assicurazione che abbiano la loro sede e che assumano i loro rischi nel territorio regionale le attribuzioni del Ministero dell'industria e del commercio sono esercitate dal corrispondente Assessorato regionale é chiaro che, salvo espressa norma in senso diverso, nessuna deroga a tale principio può essere ammessa e che, comunque, di tale espressa norma che é di stretta interpretazione, non sia consentita la estensione a casi o ipotesi che non siano quelli in essa preveduti.
Come si é sopra notato una notevole deroga é disposta appunto dal secondo comma dell'art. 4, per effetto del quale la potestà legislativa concorrente della Regione é, sostanzialmente, limitata alle sole assicurazioni per i danni.
Oltre questi limiti, per le ragioni sopra esposte, non si può andare senza violare non solo la lettera, ma, soprattutto, lo spirito sia delle norme statutarie, sia di quelle di attuazione.
Per le assicurazioni sulla vita e per quelle individuali sugli infortuni, infatti, esiste l'esigenza di garantire unità di indirizzo ed armonica disciplina per l'intero territorio nazionale e ciò spiega e legittima la deroga alla competenza regionale di cui al comma in esame.
Per le assicurazioni per i danni, invece, sussiste in pieno, anche in coerenza con il concetto di decentramento funzionale, la esigenza di una potestà legislativa concorrente che tenga conto delle particolari caratteristiche e condizioni proprie della popolazione locale.
In questa ripartizione tra esigenze generali da valere per tutto il territorio nazionale ed esigenze particolari da valere soltanto nell'ambito del territorio regionale va appunto identificata la ratio della norma.
Ne consegue che al parere della Commissione di cui al d.lgv. n. 349 del 1946 - di nomina ministeriale - é subordinato l'esercizio da parte dell'Assessorato regionale delle attribuzioni del Ministero, previa intesa con quest'ultimo, soltanto per quanto concerne le assicurazioni sulla vita e quelle individuali sugli infortuni.
Per le assicurazioni per i danni, invece, l'Assessorato non é tenuto a previa intesa con il Ministero, del quale esercita direttamente le attribuzioni sia in forza dell'art. 17, lett. e, dello Statuto speciale, sia in forza dell'art. 4, comma primo, delle norme di attuazione.
Siccome, poi, tra le attribuzioni del Ministro vi é quella di nominare la citata Commissione consultiva, ben può l'Assessore avvalersi di tale attribuzione per la nomina di una propria Commissione per il settore delle assicurazioni danni incondizionatamente attribuito alla Regione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale siciliana, approvata dall'Assemblea regionale il 20 dicembre 1974, concernente la "Istituzione di una Commissione regionale consultiva per le assicurazioni private", sollevata in riferimento all'art. 17 dello Statuto speciale dal Commissario dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1975.