Sentenza n. 171 del 1975
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SENTENZA N. 171

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 413 e 434, secondo comma, del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 giugno 1973 dal tribunale di Pescara nel procedimento civile vertente tra Di Rocco Tito e la società Montedison, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974;

2) ordinanza emessa il 28 febbraio 1974 dal pretore di Arona nel procedimento civile vertente tra Matli Ermenegildo e Lucchini Paride, iscritta al n. 228 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione di Di Rocco Tito, della società Montedison e di Matli Ermenegildo;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1975 il Giudice relatore Michele Rossano;

 

uditi l'avv. Ubaldo Prosperetti, per la società Montedison, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento civile - promosso da Tito Di Rocco, già dipendente della s.p.a. Montecatini Edison, al fine di ottenere il pagamento della somma di lire 38.000.000 a titolo di indennizzo per la riportata permanente menomazione delle vie respiratorie - il tribunale di Pescara, con ordinanza 26 giugno 1973, ha sollevato, di ufficio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 434, cpv., cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 della Costituzione. Ha ritenuto la questione rilevante ai fini della decisione perché, se fosse dichiarata la illegittimità costituzionale della norma citata, sarebbero applicabili le norme comuni sulla competenza per territorio e, quindi, il tribunale adito avrebbe potuto conoscere della controversia.

Ha, poi, affermato che la questione non é manifestamente infondata poiché il menzionato art. 434, cpv., cod. proc. civ. - prevedendo per le controversie individuali di lavoro la competenza esclusiva, ancorché derogabile, del giudice del luogo in cui si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di essa - determina un irragionevole privilegio per il datore di lavoro, al quale é attribuita la speciale, esclusiva possibilità di esercitare il diritto di difesa nel luogo ove normalmente esercita la sua attività, in maniera, quindi, più agevole e diversa da quella riconosciuta, nelle medesime controversie di lavoro, alla controparte, che deve sostenere l'aggravio dell'eventuale maggior costo del processo conseguente alla esclusione dei fori ordinari, generali e facoltativi, previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.

L'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 26 giugno 1974.

Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituiti Tito Di Rocco e la società Montecatini Edison.

2. - Nel corso del procedimento di opposizione al decreto 7 settembre 1972 - con il quale il pretore di Arona aveva ingiunto a Paride Lucchini di pagare a Ermenegildo Matli la somma di lire 750.000, importo di retribuzioni non corrisposte nel corso del rapporto di lavoro - l'opposto sollevò la questione di legittimità costituzionale, prima, dell'art. 434 cod. proc. civ. e, poi, dell'art. 413 cod. proc. civ., nel testo di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, entrata in vigore durante il giudizio, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., in quanto la detta disposizione - impedendo al lavoratore di scegliere il giudice della sede meno difficoltosa e meno dispendiosa - determinava una disparità di trattamento ingiustificata, in contrasto anche con la tutela assicurata al lavoratore dall'art. 35 della Costituzione.

Il pretore di Arona, con ordinanza 28 febbraio 1974, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 413 cod. proc. civ. nel testo dell'art. 1 legge 11 agosto 1973, n. 533, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione.

Ha osservato che l'obbligo di adire il foro esclusivo previsto dall'art. 413 cod. proc. civ. costituisce una limitazione per il lavoratore - al quale é riconosciuta una posizione di preminenza dal citato art. 35 Cost. - e determina una ingiustificata disparità di trattamento tra il medesimo lavoratore ed ogni altro cittadino, al quale il sistema processuale riconosce la facoltà di adire uno dei fori alternativamente previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.

L'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 settembre 1974.

Nel giudizio davanti a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e si é costituita la parte Ermenegildo Matli.

Considerato in diritto

1. - I due giudizi possono esser riuniti e decisi con unica sentenza, in quanto, per essendo diverse le norme che sarebbero illegittime, sono in parte comuni i motivi addotti nelle ordinanze per giustificare i dubbi della illegittimità.

2. - La questione sollevata con l'ordinanza del tribunale di Pescara, che ha ritenuto la non manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 434, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo vigente prima della legge 11 agosto 1973, n. 533, in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 Cost. é stata ritenuta non fondata da questa Corte, con sentenza 13 marzo 1974, n. 62, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. Né l'attuale prospettazione della questione con riguardo anche anche all'art. 24 Cost. induce a diversa decisione. Tale articolo, pur se interpretato in relazione con gli artt. 3 e 35 Cost. nel senso di un principio di favore per i lavoratori anche sul piano processuale, legittima una disciplina legislativa che, in deroga a quella dei processi ordinari, consideri i particolari caratteri dei rapporti individuali di lavoro, i bisogni e la posizione dei lavoratori, e stabilisca norme adeguate al fine della tempestiva corresponsione del bene tutelato ai lavoratori in conformità delle previsioni, eliminando, per quanto possibile, ostacoli di fatto. E l'art. 434, secondo comma, cod. proc. civ., in quanto stabilisce per le controversie individuali del lavoro la competenza del giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza alla quale é addetto il lavoratore, in deroga alle disposizioni del foro generale delle persone fisiche e giuridiche, é inspirato al principio di adeguare la disciplina del processo al rapporto oggetto della controversia per renderne più agevole lo svolgimento, tenuto conto di fattori rilevanti quali: la coincidenza della residenza del lavoratore con il luogo dove esegue la prestazione; l'espletamento delle prove per testimoni, per l'esigenza della celerità del processo, nel luogo dove i lavoratori adempiono le prestazioni e di regola risiedono; la conoscenza, da parte del giudice più vicino al luogo dove si é svolto il rapporto, oggetto della controversia, di circostanze rilevanti, anche sindacali. L'articolo 434, secondo comma, nella sua precedente formula non contrasta con gli articoli della Costituzione indicati nell'ordinanza, ma é improntato all'osservanza dei principi costituzionali di tutela dei lavoratori. Considerazioni in contrario concernono casi particolari, che, in quanto tali, non possono inficiare le valutazioni che la disciplina legislativa postula, per sua essenza, in conformità dei rapporti sostanziali e processuali.

3. - Le considerazioni innanzi svolte escludono anche fondamento alla denuncia di incostituzionalità dell'art. 413 cod. proc. civ. nel testo della legge 11 agosto 1973, n. 533, che ha sostituito l'art. 434. In proposito va, inoltre, considerato che la nuova norma stabilisce la competenza speciale del giudice nella cui circoscrizione é sorto il rapporto in aggiunta a quelli previsti dall'art. 434 e tali generali previsioni confermano che il legislatore si é ispirato alle esigenze generali perseguite dall'art. 434. Le previsioni del terzo comma di applicabilità dell'art. 18 cod. proc. civ. (foro di residenza delle persone fisiche), qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, e del quarto comma di nullità delle clausole derogative di competenza, rivelano l'intento di specificare, per i casi concreti di impossibile applicazione dei fori di competenza inderogabile, quello ritenuto più aderente alla specialità del rapporto di lavoro. Né l'interprete può sostituire proprie valutazioni a quelle di competenza del legislatore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate:

a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 434, capoverso, del codice di procedura civile, sollevata dal tribunale di Pescara, con ordinanza 26 giugno 1973, in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 della Costituzione;

b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 413 del codice di procedura civile, nel testo dell'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sollevata dal pretore di Arona, con ordinanza 28 febbraio 1974, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.

D Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1975.