ORDINANZA N. 167
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 207, terzo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1973 dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento per revoca di misure di sicurezza nei confronti di Nieddu Francesco, iscritta al n. 428 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 16 gennaio 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice relatore Nicola Reale.
Ritenuto che il giudice di sorveglianza presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza del 23 ottobre 1973 ha sollevato, in riferimento all'art. 102, comma primo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 207, terzo comma, del codice penale, che attribuisce al Ministro di grazia e giustizia il potere di revocare le misure di sicurezza "anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima fissata dalla legge";
che non vi é stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 110 del 1974, ha già dichiarato l'illegittimità dell'art. 207, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e giustizia - anziché al giudice di sorveglianza - il potere di revocare le misure di sicurezza, nonché, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale del secondo comma dello stesso art. 207 del codice penale, che esclude la revoca delle misure di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, dell'art. 207, terzo comma, del codice penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 110 del 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 26 giugno 1975.