Ordinanza n. 167 del 1975
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ORDINANZA N. 167

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 207, terzo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1973 dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento per revoca di misure di sicurezza nei confronti di Nieddu Francesco, iscritta al n. 428 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 16 gennaio 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice relatore Nicola Reale.

Ritenuto che il giudice di sorveglianza presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza del 23 ottobre 1973 ha sollevato, in riferimento all'art. 102, comma primo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 207, terzo comma, del codice penale, che attribuisce al Ministro di grazia e giustizia il potere di revocare le misure di sicurezza "anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima fissata dalla legge";

 

che non vi é stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 110 del 1974, ha già dichiarato l'illegittimità dell'art. 207, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e giustizia - anziché al giudice di sorveglianza - il potere di revocare le misure di sicurezza, nonché, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale del secondo comma dello stesso art. 207 del codice penale, che esclude la revoca delle misure di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, dell'art. 207, terzo comma, del codice penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 110 del 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1975.