Sentenza n. 162 del 1975
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SENTENZA N. 162

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 401 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 settembre 1973 dal tribunale di Mantova nel procedimento penale a carico di Giberti Furio, iscritta al n. 38 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974.

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1975 il Giudice relatore Paolo Rossi.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento penale a carico di Giberti Furio, il tribunale di Mantova ha sollevato, in riferimento al principio d'eguaglianza e al diritto di difesa, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 401 c.p.p., nella parte in cui limita la deducibilità delle nullità incorse nell'istruzione sommaria al termine di soli 5 giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, anziché consentirla nei 5 giorni dalla notifica al difensore dell'avviso della data fissata per il dibattimento (art. 410 c.p.p.).

Osserva il giudice a quo che, mentre per i procedimenti istruiti in via formale la difesa ha diritto di dedurre le nullità nel termine di 5 giorni dall'avviso di deposito degli atti, che é notificato al difensore, nel caso di procedimenti esperiti con il rito sommario il termine decorre dalla notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato il quale può essere privo, quantomeno in fatto, di assistenza tecnica nel breve termine concessogli.

Tale brevità, congiunta alla possibilità che il difensore riceva la notifica dell'avviso previsto dall'art. 410 c.p.p. dopo la scadenza dei 5 giorni, violerebbe il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione. La minore tutela che ne deriva per colui nei cui confronti si sia proceduto con istruzione sommaria sarebbe inoltre in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Nessuna parte si é costituita o é intervenuta in questa sede.

Considerato in diritto

La Corte deve decidere se contrasti o meno con gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, l'art. 401 del codice di procedura penale, nella parte in cui fa decorrere il termine di cinque giorni per la deduzione delle nullità relative intercorse nell'istruzione sommaria dalla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, anziché dalla notificazione al difensore dell'avviso della data fissata per il dibattimento.

La questione é fondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte il diritto di difesa, pur potendo atteggiarsi in funzione delle peculiari caratteristiche dei diversi tipi di procedimenti e dei superiori interessi di giustizia, deve essere garantito in modo effettivo e adeguato alle circostanze, con modalità che a queste si adattino.

Il diritto di difesa, inoltre, va inteso come effettiva potestà di assistenza tecnica e professionale, ed il compito del difensore é di importanza essenziale, tanto che esso deve considerarsi esercizio di funzione pubblica.

L'art. 401 c.p.p. disciplina le modalità formali e temporali secondo cui far valere le nullità relative intercorse nel procedimento con istruzione sommaria, concedendo all'imputato un breve termine per denunciarle, a pena di decadenza. Tale termine, tuttavia, decorre dalla conoscibilità dell'atto da parte del diretto interessato, e non del suo difensore, benché la cognizione di elementi tecnici rientranti nella specifica competenza professionale del difensore sia indispensabile per rendersi conto delle nullità e far rilevare i vizi invalidanti.

La norma impugnata risulta quindi contrastante con l'invocato principio costituzionale, garantito dall'art. 24 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 401 del codice di procedura penale, nella parte in cui fa decorrere il termine di cinque giorni per la deduzione delle nullità relative intercorse nell'istruzione sommaria, dalla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio anziché dalla notificazione al difensore dell'avviso della data fissata per il dibattimento.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1975.