SENTENZA N. 161
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 6 settembre 1952, n. 1438, e 27 dicembre 1952, n. 3843 (riforma fondiaria), promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1973 dal tribunale di Grosseto nel procedimento civile vertente tra Saraceni Massimiliana e lo Ente di sviluppo nella Toscana e nel Lazio, iscritta al n. 391 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973.
Visti gli atti di costituzione di Saraceni Massimiliana e dell'Ente di sviluppo;
udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1975 il Giudice relatore Leonetto Amadei;
uditi l'avv. Alessandro di Majo, per Saraceni Massimiliana, e l'avv. Guido Ruo, per l'Ente di sviluppo.
Ritenuto in fatto
1. - Nel giudizio civile, promosso da Massimiliana Saraceni in Ricci contro l'Ente di sviluppo nella Toscana e nel Lazio, avente per oggetto la restituzione di terreni, che sarebbero stati illegittimamente espropriati in territorio di Orbetello in attuazione di riforma fondiaria, o quantomeno il risarcimento dei danni, il tribunale di Grosseto, a seguito di una consulenza tecnica disposta al fine di appurare l'effettiva consistenza dei terreni appartenenti all'attrice alla data del 15 novembre 1949 e le eventuali variazioni catastali del 23 gennaio 1951, ha sollevato, con ordinanza 22 giugno 1973, la questione di legittimità costituzionale dei d.P.R. 6 settembre 1952, n. 1438, e 27 dicembre 1952, n. 3843, nella loro relazione con la legge delega 21 ottobre 1950, n. 841, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Il collegio, nel prendere atto che la consulenza tecnica avrebbe posto in evidenza che i decreti impugnati si sarebbero riferiti, ai fini dell'applicazione delle tabelle di scorporo annesse alla legge 21 ottobre 1950, n. 844, non già alle risultanze del catasto vigente alla data del 15 novembre 1949, bensì alle variazioni introdotte negli atti catastali il 23 gennaio 1951, con conseguente espropriazione di una quota di reddito dominicale superiore a quella prevista nella legge, ha ritenuto dove ravvisare nei decreti stessi un eccesso di delega nei confronti dell'art. 4 della citata legge n. 841 del 1950.
La sollevata eccezione troverebbe riscontro, ad avviso del tribunale, nella costante giurisprudenza della Corte costituzionale, che avrebbe ripetutamente affermato l'esigenza della determinazione delle quote di scorporo sui dati catastali esistenti alla data del 15 novembre 1949, o, comunque, alla consistenza effettiva dei beni a tale data.
In ordine alla proponibilità e rilevanza della questione lo stesso collegio osserva che la soluzione di questa sarebbe pregiudiziale rispetto alla domanda attrice di risarcimento dei danni in quanto i due decreti presidenziali emessi nel 1952 sarebbero vere e proprie leggi le quali trarrebbero tale loro dignità dalla delegazione concessa dall'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dagli artt. 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, contrariamente all'assunto dell'Ente convenuto.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono regolarmente costituiti la parte attrice, rappresentata e difesa dall'avv. Alessio di Majo e l'Ente convenuto, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Ruo.
3. - La parte attrice fa proprie, nelle sue deduzioni, le motivazioni sviluppate nell'ordinanza dal giudice a quo a sostegno della proposta questione.
4. - La difesa dell'Ente pur prendendo atto della ormai consolidata giurisprudenza costituzionale in materia, prospetta alla Corte la possibilità di un riesame del proprio orientamento per quanto riguarda l'esclusione dall'ambito degli accertamenti demandati al giudice di merito delle indagini attinenti alla classe di produttività e alla qualità di coltura dei terreni sottoposti all'esproprio e sotto il profilo che le valutazioni estimative sarebbero di competenza dell'autorità amministrativa e non già di quella giudiziaria.
Per la difesa, infatti, i dati catastali relativi verrebbero in esame solo ai fini di accertare se essi, in quanto superati dalla realtà della situazione dei terreni al 15 novembre 1949, non fossero più tali da costituire una limitazione al governo nell'esercizio del potere delegato, e se piuttosto dovessero valere a tali fini i dati successivamente accertati dall'autorità amministrativa quando essi riflettessero una situazione già esistente alla stessa data del 15 novembre 1949. L'indagine sarebbe, pertanto, costituzionale, "trattandosi di valutare del vincolo che dall'atto amministrativo, vigente al 15 novembre 1949, ma sicuramente errato e non aggiornato e successivamente corretto e aggiornato, potesse derivare all'attività legislativa delegata al governo".
Per quanto specificatamente attiene alla questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3843, la difesa dell'Ente obietta che tale legge delegata avrebbe esaurito i suoi effetti quale autorizzazione al conservatore dei registri immobiliari a trascrivere il vincolo di indisponibilità nel quadro della cosiddetta procedura "del terzo residuo" concretizzatasi in un atto amministrativo accettato ed eseguito e diventato esecutivo per non essere stato impugnato nei termini. Conseguirebbe da ciò che la dichiarazione di incostituzionalità opererebbe non già su una norma in vigore, presente nell'ordinamento, ma "su una norma che avrebbe avuto vigore in un periodo di tempo circoscritto".
D'altra parte, a parere della difesa, alla dichiarazione di incostituzionalità di tale decreto non potrebbe conseguire lo accertamento della verità derivata dal successivo atto amministrativo di trasferimento di proprietà (d.P.R. 1 febbraio 1957) per essere questo, in mancanza di impugnativa, diventato esecutivo.
Sotto questo profilo, si assume, infine, difetterebbe addirittura "la imprescindibile incidentalità" tra la questione di legittimità costituzionale prospettata in ordine al decreto numero 3843 del 1952 e il procedimento pendente davanti al giudice di merito che l'ha promosso.
Conclude la difesa dell'Ente chiedendo che la Corte, dichiarando l'incostituzionalità del d.P.R. 6 settembre 1952, n. 1438, in parte qua, voglia disporre che il giudice di merito nell'indagine conseguente consideri i dati catastali, anche successivi al 15 novembre 1949, ove rispecchino l'effettiva situazione a tale data e dichiarare inammissibile la questione di incostituzionalità del d.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3843.
Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza in epigrafe la Corte é chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, del d.P.R. 6 settembre 1952, n. 1438, avente per oggetto, per gli effetti di cui all'art. 4 della legge di riforma fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841, il trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Saraceni Filippo fu Massimiliano siti in Comune di Orbetello, nonché del d.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3843, di approvazione del piano particolareggiato d'espropriazione compilato, in applicazione dell'art. 9 della precitata legge di riforma, dall'Ente stesso.
Si denuncia un eccesso di delega da parte del legislatore per essersi riferito con le disposizioni di legge impugnate, ai fini della compilazione delle tabelle di scorporo, non già alle risultanze catastali vigenti al 15 novembre 1949, come imporrebbe l'art. 4 della legge 1950, n. 841, bensì alle variazioni intervenute al 23 gennaio 1951, come accertato da consulenza tecnica regolarmente disposta.
2. - L'Ente espropriante non contesta, relativamente al d.P.R. n. 1438 del 1952, il vizio di legittimità costituzionale di tale disposizione legislativa sulla base della ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, ma richiede una revisione dell'indirizzo giurisprudenziale circa la classe dei terreni e la valutazione di estimo catastale.
Per quanto attiene, invece, al d.P.R. n. 3843 del 1952, la difesa dell'Ente eccepisce che avendo il provvedimento in questione già esaurito i suoi effetti, la dichiarazione di incostituzionalità opererebbe non già su un atto in vigore, presente nell'ordinamento, ma su un atto valido per un tempo circoscritto a seguito del d.P.R. 1 febbraio 1957, con il quale é stato eliminato il vincolo di indisponibilità e disposta la espropriazione dei terreni, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 841 del 1950.
3. - La Corte rileva che risultando dagli atti essersi, nei provvedimenti impugnati, tenuto conto, ai fini dell'esproprio, di dati catastali diversi da quelli esistenti al 15 novembre 1949, deve essere accolta, in base alla propria costante giurisprudenza, la questione di legittimità costituzionale dei precitati decreti presidenziali per violazione dell'art. 4 della legge numero 841 del 1950, atteso il loro contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione.
In ordine alla richiesta, da parte della difesa dell'Ente, di una revisione dell'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte circa il classamento dei terreni e l'estimo catastale, la Corte stessa non ha che da riportarsi alla propria sentenza del 27 febbraio 1974 relativa ad altro giudizio identico all'attuale e nel corso del quale era stata formulata analoga richiesta negli stessi termini. In tale sentenza é stato ulteriormente ribadito il principio secondo cui "la consistenza dei terreni soggetti a scorporo deve essere quella reale e non quella risultante dai dati catastali vigenti all'epoca a cui si riferisce la legge, onde nell'esame del merito successivo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dei decreti che, come quelli in esame, erroneamente si siano basati su dati catastali diversi da quelli prescritti, compete al giudice ordinario ogni ulteriore indagine tendente ad accertare la corrispondenza dei dati del vecchio catasto alla situazione di fatto esistente al 15 novembre 1949 e ciò limitatamente alla estensione dei terreni e con esclusione, in ogni caso, di valutazioni attinenti all'estimo catastale, come tali sottratte alla competenza del giudice ordinario".
4. - Per quanto specificamente attiene al d.P.R. n. 3843 del 1952 non valgono le argomentazioni della difesa dell'Ente dirette ad ottenere una dichiarazione di inammissibilità della sollevata eccezione di incostituzionalità di tale decreto.
Il decreto n. 3843 del 1952 é intimamente connesso a quello n. 1438 dello stesso anno in quanto si inserisce, come quest'ultimo, in quel procedimento di espropriazione che ha tratto la sua derivazione dalla legge n. 841 del 1950. Il primo decreto costituisce il presupposto del secondo, per cui la sua illegittimità costituzionale comporta, come conseguenza logica e inderogabile, la illegittimità costituzionale di quest'ultimo.
Invero, la determinazione del terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, fu fissata sulla base del piano particolareggiato di espropriazione approvato col ricordato d.P.R. n. 1438 del 1952, e, quindi, riferito a dati non conformi a legge.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 6 settembre 1952, n. 1438, e 27 dicembre 1952, n. 3843, in quanto per la formulazione del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione nella zona, successivamente al 15 novembre 1949.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 26 giugno 1975.