ORDINANZA N. 156
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 247 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1974 dal pretore di Misilmeri nel procedimento civile vertente tra Lo Presti Gaetano e Lo Presti Antonino, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 265 del 10 ottobre 1974.
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1975 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che é stata sollevata, con ordinanza 13 luglio 1974 del pretore di Misilmeri, questione di legittimità - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 247 del codice di procedura civile, secondo cui "non possono deporre il coniuge ancorché separato, i parenti o affini in linea retta e coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazione".
Considerato che questione identica a quella ora sollevata é stata già risolta da questa Corte che, con sentenza n. 248 del 1974, ha dichiarato - con riferimento, appunto, al parametro dell'art. 24 (assorbito essendo rimasto il profilo di violazione dell'art. 3) - l'illegittimità costituzionale della norma denunziata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza in epigrafe, dell'art. 247 del codice di procedura civile, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 248 del 26 giugno 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1975.