Ordinanza n.155 del 1975
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ORDINANZA N. 155

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, penultimo comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1973 dal pretore di Calitri nel procedimento penale a carico di Masucci Raffaele, iscritta al n. 272 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1975 il Giudice relatore Angelo De Marco.

Ritenuto che con ordinanza 26 ottobre 1973, emessa nel corso del procedimento penale contro Masucci Raffaele, il pretore di Calitri ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 8 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, così come modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, nella parte in cui assoggetta alla medesima sanzione sia il fatto di chi caccia senza essere coperto da assicurazione, sia il fatto di chi, pur avendo l'assicurazione, venga sorpreso a cacciare privo dei relativi documenti dimostrativi;

che l'ordinanza é stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata;

che non vi é stata costituzione di parti.

Considerato che questa Corte con sentenza n. 218 del 1974 ha già dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 suddetto nella parte impugnata con l'ordinanza del pretore di Calitri.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, penultimo comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), così come modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, nella parte, già dichiarata illegittima con la sentenza n. 218 del 1974, in cui assoggetta alla medesima sanzione sia il fatto di chi caccia senza essere coperto dall'assicurazione, sia il fatto di chi, pur avendo l'assicurazione, venga sorpreso a caccia privo dei documenti dimostrativi; questione sollevata dal pretore di Calitri con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1975.