Ordinanza n.143 del 1975
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ORDINANZA N. 143

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), e dell'art. 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 aprile 1974 dal pretore di Pescara nel procedimento civile vertente tra Farchione Concetta e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 328 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277 del 23 ottobre 1974;

2) ordinanza emessa il 14 novembre 1974 dal pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Tortora Pasqualina e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 531 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 del 12 febbraio 1975;

3) ordinanza emessa il 19 dicembre 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Benevento nel procedimento civile vertente tra Paolozza Giovannangelo e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 89 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975.

Visto l'atto di costituzione di Paolozza Giovannangelo;

udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che l'ordinanza 2 aprile 1974 del pretore di Pescara propone questione di legittimità costituzionale dell'articolo 25, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui riconosce il trattamento di riversibilità alla vedova di coltivatore diretto deceduto dopo l'entrata in vigore di tale legge solo se il coniuge non era titolare di pensione o lo era con decorrenza 1 gennaio 1970 o successiva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che l'ordinanza 14 novembre 1974 del pretore di Napoli eleva a sospetto di incostituzionalità la stessa disposizione, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione;

che l'ordinanza 19 dicembre 1974 del giudice del lavoro del tribunale di Benevento solleva questione di costituzionalità dello stesso art. 25 della legge n. 153 del 1969, nella parte in cui esclude dal beneficio della pensione di riversibilità l'orfano, inabile al lavoro, di coltivatore diretto, mezzadro o colono deceduto anteriormente all'entrata in vigore di tale legge (lo maggio 1969); nonché dell'art. 18, secondo comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, nella parte in cui non riconosce in ogni caso all'orfano inabile al lavoro la pensione di riversibilità: e ciò in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che in questa sede si é costituito solo Giovannangelo Paolozza, mentre non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che la questione sollevata con le ordinanze del pretore di Pescara e del pretore di Napoli é stata dichiarata non fondata con sentenza n. 33 del 1975, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che non vengono addotti argomenti nuovi o diversi, in quanto anche per quelli attinenti alla pretesa violazione dell'art. 38 Cost. valgono le medesime ragioni poste a base della ridetta sentenza;

che per le disposizioni censurate dal giudice del lavoro del tribunale di Benevento - e nei limiti dell'ordinanza - valgono le stesse statuizioni della menzionata sentenza n. 33 del 1975, tenendo anche conto dell'equiparazione tra orfani minori ed orfani inabili (contenuta nell'art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, richiamato dall'art. 18 della legge n. 1047 del 1957), che rientrano nella generica e comprensiva categoria di orfani su cui si é già pronunziata la ridetta sentenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata con l'ordinanza 19 dicembre 1974 del giudice del lavoro del tribunale di Benevento - dell'art. 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), già dichiarato illegittimo con sentenza n. 33 del 1975 di questa Corte, in parte qua;

2) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata con le tre ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione - dell'art. 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), già dichiarata non fondata con la stessa sentenza numero 33 del 1975.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1975.