SENTENZA N. 117
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1916, secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1973 dal pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e Servidori Roberto ed altro, iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1975 il Giudice relatore Angelo De Marco.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza 10 luglio 1973 pronunciata nel corso del procedimento civile promosso dall'INAM contro Servidori Roberto ed altro, il pretore di Ferrara sollevava d'ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1916, comma secondo, del codice civile, nella parte in cui non annovera fra le persone nei confronti delle quali non é ammessa la surroga, il coniuge dell'assicurato.
Oggetto del giudizio a quo era, infatti, l'azione di surroga che l'INAM aveva intentata nei confronti del Servidori per l'indennità relativa a danni causati dalla moglie del convenuto.
Dopo gli adempimenti di legge il giudizio viene ora alla cognizione della Corte riunita in camera di consiglio, non essendovi stata costituzione di parti.
Considerato in diritto
Con l'ordinanza di cui in epigrafe il pretore di Ferrara ha sottoposto a questa Corte la questione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, del secondo comma dell'art. 1916 del codice civile, in quanto non contempla il coniuge tra le persone nei confronti delle quali non é ammessa azione in surrogazione.
La questione é fondata.
L'art. 1916 del codice civile, infatti, dopo avere disposto nel primo comma che l'assicuratore che ha pagato l'indennità é surrogato, fino alla concorrenza di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, nel secondo comma statuisce che, salvo in caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno é causato "dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici".
Nella relazione ministeriale la ratio di quest'ultima disposizione viene indicata nell'esigenza di evitare che le conseguenze della surroga ricadano direttamente o indirettamente sull'assicurato, rendendo priva di effetti la copertura del rischio.
É di tutta evidenza che questa ratio condurrebbe a ritenere che la surrogazione non dovrebbe aver luogo anche nei confronti del coniuge dell'assicurato, che, invece, non é contemplato fra le persone nei confronti delle quali la surrogazione non é ammessa e, trattandosi di norma eccezionale, non si può supplire a tale omissione, attraverso una interpretazione estensiva.
Non può, peraltro, non constatarsi l'evidente disparità di trattamento tra il coniuge e gli altri parenti e congiunti contemplati nella norma denunziata, disparità che peraltro non trova razionale motivazione nei lavori preparatori.
Di qui la necessaria conseguenza della violazione del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1916, comma secondo, del codice civile, nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non é ammessa surrogazione, il coniuge dell'assicurato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, PRESIDENTE
ANGELO DE MARCO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 21 maggio 1975.