Sentenza n. 102 del 1975
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SENTENZA N. 102

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 670 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 marzo 1972 dal pretore di La Spezia nel procedimento penale a carico di Morelli Mario ed altri, iscritta al n. 296 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 27 settembre 1972;

2) ordinanza emessa il 3 novembre 1972 dal pretore di Pietrasanta nel procedimento penale a carico di Balloni Eugenio, iscritta al n. 89 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 9 maggio 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975 il Giudice relatore Leonetto Amadei;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di tal Mario Morelli ed altri, imputati del reato previsto e punito dall'art. 670, primo e secondo comma, del codice penale, il pretore di La Spezia ha sollevato, su istanza della difesa, questione di legittimità costituzionale del predetto articolo, in riferimento all'art. 2 della Costituzione.

La motivazione dell'ordinanza fa perno sull'assunto che sia da escludere che la Costituzione, nel sancire il diritto al lavoro, abbia inteso, di riflesso, riconoscere anche il principio della obbligatorietà del lavoro, rendendolo coercibile nei riguardi di coloro che lo rifiutano per una personale "visione del mondo", espressione di un atteggiamento ideologico di libero dissenso verso i criteri di vita dominanti nella società nella quale sono inseriti.

Sulla base di tale premessa si renderebbe, pertanto, necessario accertare se il mendicare, sia esso esercitato nel quadro di un atteggiamento ideologico di rigetto di valori o per far fronte ad un vero e proprio stato di bisogno, sia tale da ledere "il diritto altrui o sia pregiudizievole in se stesso per la pubblica tranquillità".

Invero, nel caso, sarebbe da escludersi tanto il danno patrimoniale quanto il pericolo per la pubblica tranquillità, risolvendosi al massimo la richiesta del questuante in un eventuale senso di disagio per colui al quale la richiesta sia indirizzata senza che ciò rappresenti turbativa per la stessa tranquillità pubblica.

L'aspetto di fondo della incostituzionalità della norma poggerebbe, pertanto, nella repressione di ogni tipo di attività non conforme allo schema retributivo colpendo normalmente soggetti appartenenti a "gruppi sociologicamente ben definiti ed emarginati: zingari, beatinks, disoccupati, infermi".

Di questo si sarebbe resa conto la stessa giurisprudenza escludendo il reato ogni qualvolta il postulante accompagni la richiesta con qualche offerta simbolica di contro-prestazione (matite, lacci e cose del genere).

Il reato non sarebbe ipotizzabile neppure quando si effettui nei modi e nelle forme specificati nel comma secondo dall'articolo 670 del codice penale, in quanto per essi soccorrerebbero altre previsioni normative (artt. 610, 612, 640 e 660 cod. pen. ecc.).

La questione, così impostata, si porrebbe, al di fuori di quella decisa e risolta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 51 del 1959, sollevata in riferimento all'art. 38 della Costituzione.

É intervenuto il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. Questa, nelle sue deduzioni, sostiene che la norma impugnata sarebbe pienamente legittima e ciò anche per effetto della sentenza della Corte richiamata nell'ordinanza e nella quale si preciserebbe, in via di principio generale, che la norma, "anche nella forma aggravata di accattonaggio vessatorio, tutela il bene giuridico della tranquillità pubblica, con qualche riflesso sull'ordine pubblico". In sostanza, per l'Avvocatura generale dello Stato, la norma impugnata sarebbe diretta a tutelare i beni giuridici della pubblica tranquillità e dell'ordine pubblico, che ben possono essere posti in pericolo da coloro che ricorrono a forme parassitarie di vita.

Se é pur vero che ognuno ha diritto, per la nostra Costituzione, di "esplicare" la propria personalità astenendosi dal lavoro e di praticare un sistema di vita diverso dalla generalità dei cittadini, ciò non toglie che il legislatore sia libero di predisporre mezzi idonei ad evitare che il diritto del singolo contrasti con la tutela della tranquillità e dell'ordine pubblico. Tale principio, affermato oltretutto dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 12 del 1972, porterebbe a dover concludere che la repressione penale dell'accattonaggio non comprimerebbe affatto i diritti fondamentali della personalità.

Per quanto attiene alle forme aggravanti di accattonaggio (art. 670, secondo comma, codice penale) l'Avvocatura dello Stato osserva che le norme penali richiamate nell'ordinanza tutelano beni giuridici diversi da quelli tutelati dalla norma sottoposta all'esame della Corte e rappresentati, appunto, dalla tranquillità e dall'ordine pubblico.

2. - Altra questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 670 del codice penale, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, e 4, secondo comma, della Costituzione é stata sollevata d'ufficio dal pretore di Pietrasanta nel corso del giudizio a carico di tal Eugenio Balloni.

Premesso che nessuna legislazione può favorire la mendicità e tanto meno la Costituzione italiana "fondata sul lavoro" e sul riconoscimento non solo del "diritto al lavoro (art. 1 )", ma anche del "dovere di ogni cittadino di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività lavorativa (art. 4)", il proponente ritiene, però, che non si possa ignorare il fatto che alla base delle cause della mendicità si porrebbe la disoccupazione quale fenomeno strutturale di un regime di libertà economica (art. 41) per cui il diritto al lavoro rappresenterebbe un concetto astratto se non accompagnato da condizioni atte a renderlo effettivo e possibile.

Di fatto tali condizioni non sussisterebbero nel nostro sistema giuridico-sociale, come non sussisterebbero strutture previdenziali capaci di garantire, soprattutto con tempestività, adeguate previdenze a coloro che siano inabili al lavoro e sprovvisti di mezzi necessari per vivere (art. 38, primo comma, Cost.).

L'art. 670, primo comma, del codice penale, vietando aprioristicamente e indiscriminatamente la mendicità, tenderebbe ad imporre a ognuno un dovere di lavorare che può andare oltre la scelta personale e le personali possibilità e terrebbe conto solo a posteriori (art. 154 del t.u. delle leggi di p.s.) di particolari e limitate condizioni di bisogno, escludendo dal previsto intervento assistenziale prefettizio o ministeriale, oltretutto non tempestivo, gli inabili al lavoro e la intera categoria dei considerati "marginalizzati" quali i vecchi, gli analfabeti, i malati cronici non gravi, ecc., e per i quali limitatissime sono le possibilità di svolgere una attività lavorativa.

Proprio l'insufficienza del sistema assistenziale in atto dovrebbe indurre ad escludere la punibilità per accattonaggio degli indigenti inabili al lavoro.

Invero, costituzionalmente inaccettabili sarebbero le varie ragioni che comunemente vengono addotte per giustificare una rigorosa indiscriminata repressione dell'accattonaggio. Ossia la tutela del pubblico decoro, la lotta contro il parassitismo, la moralità pubblica "intesa come fatto ideologico e razziale", ecc.

Riferendosi alla sentenza n. 51 del 1959 della Corte costituzionale e secondo la quale l'art. 670 tutelerebbe "il bene giuridico e la tranquillità pubblica con qualche riflesso sull'ordine pubblico", il proponente rileverebbe sussistere, in ordine alla pena, una diversità di trattamento tra il reato di accattonaggio e quello previsto dall'art. 660 del codice penale in pieno contrasto con il principio di eguaglianza. Infatti il legislatore del 1930 avrebbe trasformato il reato di mendicità in una ipotesi speciale di molestia, punendola in maniera del tutto sproporzionata rispetto all'ipotesi comune, violando così il principio di eguaglianza inteso come ragionevole e non arbitraria proposizione tra le conseguenze giuridiche di due situazioni equiparabili.

Tale aspetto di incostituzionalità si accompagnerebbe a quello desumibile dalle considerazioni sviluppate nella premessa per cui rimarrebbe investito anche l'art. 4 della Costituzione in quanto la punizione della mendicità, cosi come é imposta dal codice penale, tenderebbe a stabilire un obbligo di lavorare oltre quelle possibilità che, secondo detto articolo, ne configurano un limite invalicabile.

Non vi é stata costituzione di parte e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - Le due ordinanze pongono la questione di legittimità costituzionale dell'art. 670 del codice penale, in riferimento, quella del pretore di La Spezia, all'art. 2 della Costituzione, e quella del pretore di Pietrasanta, agli artt. 3, primo e secondo comma, e 4, secondo comma, della stessa Costituzione.

2. - La motivazione dell'ordinanza del pretore di La Spezia ravviserebbe la violazione dei diritti inviolabili dell'uomo, garantiti dall'art. 2 della Costituzione, nel fatto che l'art. 670 del codice penale, nella sua formulazione e nella sua portata, si risolverebbe in una imposizione all'obbligatorietà del lavoro e, di conseguenza, in una coercizione e in un divieto, penalmente sanzionato, di ogni atteggiamento ideologico di libero dissenso verso i criteri di vita dominanti nella società nella quale il soggetto é inserito, e, quindi, di ogni libera scelta di valori e di comportamenti.

In sostanza il dedicarsi alla mendicità rientrerebbe nel quadro di una scelta di libertà che non potrebbe essere perseguita penalmente e non suscettibile, d'altra parte, di ledere i diritti altrui o di presentarsi come elemento di pregiudizio e nocumento per la pubblica tranquillità.

Le questioni relative ai diritti dell'uomo sono state già affrontate e decise da questa Corte in numerose e svariate sentenze.

Un principio generale, ripreso in altre decisioni, é stato fissato dalla sentenza n. 11 del 1956. Con tale sentenza la Corte ha stabilito che l'art. 2 della Costituzione eleva a regola fondamentale, per tutto quanto attiene ai rapporti tra la collettività e i singoli, il riconoscimento di quei diritti che formano il patrimonio irretrattabile della personalità umana e che appartengono all'uomo inteso come essere libero. É stato anche deciso che l'art. 2 deve essere necessariamente ricollegato alle altre norme costituzionali per identificare, anche nei loro limiti, tali diritti inviolabili.

La Corte si é data carico, anche, di fissare i possibili limiti ai diritti inviolabili dell'uomo, affermando, in altre sue decisioni (cfr. sent. n. 75 del 1966 e n. 16 del 1968), che l'art. 2, nel riconoscere quei diritti e i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, non può escludere che a carico dei cittadini possano essere disposte quelle restrizioni della sfera giuridica rese necessarie dalla tutela dell'ordine sociale. Ancora più significativamente con la sentenza n. 168 del 1971 questa Corte ha chiarito che i diritti primari e fondamentali dell'uomo diventerebbero illusori per tutti, se ciascuno potesse esercitarli fuori dell'ambito della legge, della civile regolamentazione, del costume corrente, per cui tali diritti debbono venir contemperati con le esigenze di una tollerabile convivenza.

Con riferimento alla impostazione data al problema dall'ordinanza del pretore di La Spezia e sulla base degli orientamenti di questa Corte in tema di diritti inviolabili dell'uomo, devesi senz'altro affermare che, in linea di principio, la repressione penale dell'accattonaggio non comprime affatto tali diritti e tanto meno rappresenta una indiretta coercizione nei riguardi di quei soggetti che rifiutano di dedicarsi ad un lavoro. Al cittadino che non svolge attività lavorativa non può riconoscersi, per ciò solo, il diritto di sollecitare pubblicamente altri a provvedere al suo mantenimento.

La questione pertanto é infondata.

3. - Conclusioni parzialmente difformi dalle precedenti deve prendere la Corte per quella parte della questione sollevata dal pretore di Pietrasanta che, nel riferirsi all'art. 3, secondo comma, e all'art. 4, secondo comma, della Costituzione, si ricollega, nella motivazione, all'art. 38 della stessa Costituzione. Infatti, l'ordinanza prende in esame anche la particolare posizione di coloro che si dedicano all'accattonaggio in quanto in condizioni fisiche tali da non poter svolgere una attività lavorativa, sia per il loro stato precario di salute, sia per la loro età, e non usufruiscano, per la carenza delle strutture previdenziali imposte dall'art. 38 della Costituzione, di assistenza adeguata, e che, inabili o minorati, non siano stati indirizzati a quel processo di educazione e avviamento professionale conforme alle proprie possibilità (art. 4, secondo comma, della Costituzione) al quale hanno diritto.

Se é pur vero che qualche tendenza giurisprudenziale ha ravvisato sussistere causa di esclusione della punibilità del reato di accattonaggio quando ricorrano le condizioni tipiche volute dall'art. 54 del codice penale, tuttavia ha escluso che lo stato di bisogno possa confondersi con lo stato di necessità. Tale orientamento non può essere accolto nel suo rigido schematismo in ordine a quelle situazioni oggettive e soggettive direttamente riferibili, come nella specie, tanto all'art. 4 quanto all'art. 38 della Costituzione e che debbono essere tenute ragionevolmente presenti dall'interprete della norma ai fini di una decisione che non venga a trovarsi in conflitto con quei principi dell'Ordinamento costituzionale che consacrano veri e propri diritti primari incomprimibili.

Sotto questo profilo ben può rientrare nella sfera di applicazione dell'art. 54 del codice penale il fatto di colui che, fisicamente debilitato e privo di chi debba per legge provvedere ai suoi bisogni essenziali, si induca alla mendicità per non essere stato messo in condizione di poter tempestivamente e validamente usufruire di quell'assistenza pubblica alla quale avrebbe diritto. Nel caso, il concetto di attualità del pericolo di un danno grave alla persona, quale é quello che può essere determinato da uno stato di bisogno non voluto, si profila come una costante senza soluzione fino a quando non siano rimosse le cause che vi hanno dato luogo.

Solo in tali limiti, pertanto, può ritenersi non fondata la questione dell'art. 670 del codice penale in ordine agli aspetti prospettati dal giudice a quo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 670 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, dal pretore di La Spezia, con l'ordinanza di cui in epigrafe;

b) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 670 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 4, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Pietrasanta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 7 maggio 1975.