Sentenza n. 87 del 1975
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SENTENZA N. 87

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana, e dell'art. 19 delle disposizioni preliminari al codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 maggio 1974 dal giudice conciliatore di Milano nel procedimento civile vertente tra Boschetti Wilma e Frigerio Anna Maria, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974;

2) ordinanza emessa il 17 ottobre 1974 dal tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Melissari Loredana Marina e il Ministero dell'interno, iscritta al n. 511 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 del 15 gennaio 1975.

Visti gli atti di costituzione di Boschettti Wilma e del Ministero dell'interno;

udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1975 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

uditi l'avv. Giovanni Maria Ubertazzi, per Boschetti Wilma, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Ministero dell'interno.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento civile vertente tra Wilma Boschetti e Anna Maria Frigerio, il giudice conciliatore di Milano, con ordinanza emessa il 24 maggio 1974, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, e dell'art. 19 disposizioni preliminari al codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.

Quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva che la Boschetti ha convenuto in giudizio la Frigerio per la consegna di una stampa, venduta da quest'ultima all'attrice alla condizione che la stampa medesima restasse di esclusiva proprietà di cittadini italiani. La convenuta aveva eccepito il verificarsi della condizione risolutiva, poiché la Boschetti aveva acquistato la cittadinanza austriaca per effetto di matrimonio con cittadino di quel Paese e poiché, in ogni modo, la stampa sarebbe divenuta di proprietà di stranieri, in virtù dell'art. 19 delle disposizioni preliminari al codice civile, che, rinviando alla legge nazionale del marito per quel che attiene ai rapporti patrimoniali dei coniugi, rendeva applicabile la normativa austriaca in materia, la quale prevede - appunto - il regime di comunione dei beni.

Sulla non manifesta infondatezza il giudice conciliatore ha rilevato che, per l'art. 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadina italiana che, sposando uno straniero, ne acquisti la cittadinanza, perde automaticamente la nazionalità italiana, mentre, al contrario, il cittadino che sposi una straniera mantiene la propria nazionalità. Tale disparità di trattamento non apparirebbe in armonia con il principio generale di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, concretandosi in una tipica discriminazione per ragione di sesso.

Il regime dell'art. 10 integrerebbe inoltre altra discriminazione rispetto alla ipotesi di perdita della cittadinanza, contemplata dall'art. 8 della stessa legge 13 giugno 1912. Infatti, mentre per l'art. 8 il cittadino italiano che abbia acquisito la cittadinanza straniera perde la sua cittadinanza per esplicita dichiarazione di rinuncia e per trasferimento della residenza del cittadino all'estero, la donna che sposa uno straniero perde la cittadinanza italiana anche se in contrasto con la sua volontà e anche se non trasferisce all'estero la sua residenza.

Le discriminazioni anzidette sarebbero rilevanti anche in rapporto con l'art. 29 della Costituzione, poiché la prevalenza della nazionalità del marito non sembra indispensabile al principio dell'eguaglianza morale e giuridica fra coniugi.

Sull'art. 19 delle disposizioni preliminari al codice civile, il giudice a quo osserva che la disposizione per cui rapporti patrimoniali tra una cittadina italiana (che abbia conservato la propria cittadinanza) e il marito straniero debbono essere regolati dalla legge nazionale di quest'ultimo può essere ritenuta discriminatoria e inconciliabile con la parità di condizione dei soggetti in generale e dei coniugi in ispecie, parità alla quale si ispirano rispettivamente l'art. 3 e l'art. 29 della Costituzione.

2. - Analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, é stata sollevata dal tribunale di Firenze nel procedimento promosso da Loredana Marina Melissari in Firouze Bakhate contro il Ministero dell'interno, perché l'ufficiale di stato civile la mantenesse nel registro dei cittadini italiani, nonostante l'attrice avesse contratto matrimonio con un cittadino persiano.

Secondo il giudice a quo vi sarebbe violazione dell'art. 3 Cost., perché il trattamento differenziato tra uomo e donna non appare improntato a criteri di razionalità. Non si comprenderebbe, infatti, perché anche la donna italiana che si marita con uno straniero non possa comunicare allo straniero la cittadinanza italiana o perché, per converso, l'uomo cittadino che si sposa con una straniera non perda la cittadinanza italiana, sempreché la moglie possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lui si comunichi.

Il principio dell'unità familiare contenuto nell'art. 29 della Costituzione non risulterebbe rafforzato dalla normativa vigente che invece parrebbe vulnerare l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi enunciata nello stesso art. 29. Anzi, secondo il tribunale, a ben vedere l'art. 10 é contrario all'unità della famiglia, perché la donna italiana che sposa uno straniero, perdendo la cittadinanza italiana, sarebbe costretta per esempio a perdere un impiego dello Stato italiano e potrebbe essere spinta a sciogliere il matrimonio per tale motivo estraneo alla normale logica dei rapporti coniugali.

3. - Le ordinanze sono state notificate, comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Si sono costituiti la signora Wilma Boschetti in Lepuschiz, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Maria Ubertazzi, Fausto Capelli e Marco Polastri Menni, e il Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

La Boschetti conclude per l'illegittimità costituzionale della norma denunciata, osservando che le giustificazioni addotte dal legislatore del 1912 in ordine alla perdita di cittadinanza della donna maritata con uno straniero sono superate dai mutamenti sociali e politici intervenuti e dalle modificazioni costituzionali dell'ordinamento italiano.

Come soluzione ragionevole, la Boschetti indica quella contenuta nell'art. 8 della legge sulla cittadinanza, che, una volta dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 10, dovrebbe applicarsi anche all'ipotesi di donna che abbia acquistato la cittadinanza straniera per effetto di matrimonio. In base a detto art. 8, n. 2, l'italiano che sia divenuto anche cittadino straniero perde la originaria cittadinanza solo se dichiari di rinunciarvi e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza. Tale soluzione sarebbe stata anche adottata da altri ordinamenti come gli Stati Uniti d'America (art. 2 Cable Act) e l'URSS (art. 8 della legge 22 aprile 1941).

In ordine all'art. 19 delle disposizioni preliminari al codice civile, la difesa della Boschetti si diffonde innanzitutto sulla possibilità di un sindacato di legittimità costituzionale delle norme di diritto internazionale privato anche per quel che attiene alla scelta del criterio di collegamento. osserva nel merito che il legislatore avrebbe potuto far ricorso ad altri criteri, diversi da quello della nazionalità di un solo soggetto, quale per esempio la legge del luogo in cui é stato celebrato il matrimonio, ed insiste sulla discriminazione introdotta dall'art. 19, che non sarebbe giustificata dal principio di unità familiare.

4. - Secondo l'Avvocatura dello Stato é certo vero che nella società naturale fondata sul matrimonio vige il principio dell'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 29 Cost.): ma tale principio incontra tuttavia un limite costituzionalmente sancito, e cioé le differenziazioni dettate per legge a garanzia dell'unità familiare, onde é legittima una differenza di trattamento fra coniugi razionalmente disposta per la realizzazione di tale tutela.

Quanto alla cittadinanza, il criterio ispiratore del legislatore italiano in materia di unità familiare sarebbe univoco e mira a tutelare l'unità del nucleo, conferendo forza assorbente allo status del marito rispetto a quello della moglie.

Non si vuole ovviamente sostenere che tale soluzione sia l'unica astrattamente possibile: quello che é certo, secondo l'Avvocatura dello Stato, é che l'attuale legislazione italiana sulla cittadinanza - ed in particolare sull'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie per iuris comunicatio con correlativa perdita della propria - oltre ad essere analoga a quella vigente in altri paesi civili sarebbe razionalmente ispirata alla tutela dell'unità del nucleo familiare.

Né sarebbe lecito far carico al legislatore italiano di non aver adottato altre soluzioni, quali quelle accennate e quale potrebbe essere quella seguita da altri Stati, di consentire la doppia cittadinanza.

Le valutazioni de iure condendo sarebbero comunque riservate esclusivamente al legislatore.

5. - La Boschetti ha presentato memoria, ampiamente ribadendo le conclusioni già rassegnate.

Considerato in diritto

1. - due giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza, stante che sollevano analoghe questioni di legittimità costituzionale.

2. - L'ordinanza del tribunale di Firenze denunzia, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, la legittimità dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui dispone che una cittadina italiana che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi.

La questione appare fondata.

La norma impugnata stabilisce infatti che, rispetto all'ordinamento italiano, la perdita della cittadinanza italiana avvenga automaticamente per il fatto stesso del matrimonio, indipendentemente dalla volontà della donna ed anche se questa manifesti una volontà contraria, sottoponendo la perdita ad una condizione dipendente dall'ordinamento del marito e pertanto estraneo a quello italiano, cioé che nell'ordinamento straniero vi sia una norma che attribuisca alla donna italiana la cittadinanza dell'uomo per effetto del matrimonio.

L'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi.

La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima é posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa.

La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioé di una circostanza estranea alla loro volontà.

La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi é ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto.

3. - Pertanto é in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità.

Devesi quindi dichiarare, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, la illegittimità costituzionale della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevede che la donna cittadina, che si marita ad uno straniero, perde, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per effetto del matrimonio a lei si comunichi.

4. - Il giudice conciliatore di Milano denunzia, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, anche l'art. 19 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, il quale prescrive che i rapporti patrimoniali fra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione.

Nell'ordinanza non é motivata la rilevanza della questione per il giudizio a quo avente come oggetto la produttività di effetti di un contratto di alienazione di cosa mobile ad una donna, espressamente subordinato alla condizione che la cosa dovesse rimanere in proprietà esclusiva di cittadini italiani, non essendo fra l'altro indicata la natura della condizione e gli effetti di essa in ordine all'efficacia e alla risoluzione del contratto.

Devesi pertanto ordinare la restituzione degli atti al giudice a quo perché motivi in ordine alla rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;

b) ordina la restituzione degli atti al giudice conciliatore di Milano, per quanto riguarda la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1975.