SENTENZA N. 84
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso del Ministro per il tesoro, per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22 luglio 1974, depositato in cancelleria il 3 agosto successivo ed iscritto al n. 14 del registro 1974, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente della Regione siciliana 12 marzo 1974, recante autorizzazione alla Banca di credito San Giuliano di Caltagirone ad istituire un'agenzia in San Giovanni Li Cuti (Catania).
Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1974 i1 Giudice relatore Guido Astuti.
Ritenuto in fatto
A seguito del decreto emesso il 12 marzo 1974 dal Presidente della Regione siciliana, il Presidente del Consiglio dei ministri sollevava, con ricorso in data 16 luglio 1974, conflitto di attribuzione.
Il decreto impugnato era successivamente revocato con altro decreto del 1 agosto 1974, e quindi il Presidente del Consiglio con atto depositato il 19 settembre 1974, rinunziava al ricorso.
Considerato in diritto
Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione al decreto 12 marzo 1974 del Presidente della Regione siciliana, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione del 25 aprile 1974, n. 28, avente ad oggetto l'autorizzazione alla Banca di credito San Giuliano di Caltagirone ad istituire una agenzia in San Giovanni Li Cuti (Catania).
Nel ricorso era denunziata la violazione degli artt. 17, lett. c, e 20 dello Statuto regionale, e dell'art. 3 del d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133 (Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio).
Il Presidente della Regione siciliana, con decreto 1 agosto 1974, ha revocato il precedente decreto 12 marzo 1974, oggetto del ricorso.
L'Avvocatura dello Stato, con atto depositato in cancelleria il 19 settembre 1974, ha reso noto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunziato al ricorso.
Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, é da dichiarare la cessazione della materia del contendere.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso proposto dal Ministro per il tesoro, per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, in ordine al decreto 12 marzo 1974 del Presidente della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1975.