ORDINANZA N. 80
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sull'istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 28 dicembre 1974, n. 15423 (concernente il trasferimento alla Regione siciliana e agli Istituti autonomi case popolari dell'Isola, del personale degli enti edilizi soppressi), che ha determinato il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana con ricorso notificato il 14 febbraio 1975, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 6 del registro 1975.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1975 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;
uditi l'avv. Pietro Virga, per la Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 14 febbraio 1975 e depositato il 19 successivo, il Presidente della Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, chiedendo l'annullamento del decreto del Ministro dei lavori pubblici 28 dicembre 1974, n. 15423, che ha trasferito alla Regione il personale proveniente dagli enti edilizi soppressi;
che la Regione ricorrente ha chiesto anche, incidentalmente, la sospensione del provvedimento impugnato, assumendo che dalla sua esecuzione deriverebbero danni gravi ed irreparabili per essa Regione e per gli stessi dipendenti contemplati nel provvedimento, i quali, in mancanza di apposita legge regionale e dei conseguenti atti amministrativi di inquadramento, non potrebbero essere assunti e quindi retribuiti dalla Regione;
che nel giudizio innanzi a questa Corte si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso e della domanda incidentale di sospensione.
Considerato che non sussistono le gravi ragioni addotte per indurre la Corte a disporre l'invocata sospensione del decreto ministeriale impugnato.
Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COTITUZIONALE
riservata ogni decisione sull'ammissibilità del conflitto e sulle questioni di merito con esso sollevate;
rigetta l'istanza di sospensione del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 15423 del 28 dicembre 1974, presentata dal Presidente della Regione siciliana con il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 25 marzo 1975.