Ordinanza n. 78 del 1975
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ORDINANZA N. 78

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 462, primo comma, n. 3, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 luglio 1974 dal tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Di Cristina Giuseppe, iscritta al n. 414 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 13 novembre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1975 il Giudice relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che, con ordinanza 29 luglio 1974 il tribunale di Palermo, nel procedimento a carico di Di Cristina Giuseppe, ha sollevato questione di legittimità dell'art. 462, primo comma, n. 3, del codice di procedura penale, in riferimento all'articolo 24, comma secondo, della Costituzione;

che la sollevata questione ha per oggetto la legittimità della lettura in dibattimento delle deposizioni testimoniali rese in istruttoria, quando risulti che il teste sia irreperibile.

Considerato che identica questione é già stata dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte 9 novembre 1973, n. 154, e non viene qui addotto alcun valido argomento in contrario, per cui va dichiarata la manifesta infondatezza della questione (art. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 462, primo comma, n. 3, del codice di procedura penale, sollevata con ordinanza 29 luglio 1974 del tribunale di Palermo in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, e già dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte 9 novembre 1973, n. 154.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 25 marzo 1975.