ORDINANZA N. 53
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 23, 132, secondo comma, e 624 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 novembre 1973 dal pretore di Fiorenzuola d'Arda nel procedimento penale a carico di Fraschini Rino, iscritta al n. 57 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 27 marzo 1974;
2) ordinanze emesse l'11 aprile e il 26 giugno 1974 dal pretore di Prato nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Lauricella Carmela e di Capialbi Caterina, iscritte ai nn. 267 e 387 del registro ordinane 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974 e n. 296 del 13 novembre 1974.
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1975 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il pretore di Fiorenzuola d'Arda ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 132, secondo comma, e 624 del codice penale e il pretore di Prato anche quella dell'art.23 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione;
che dette ordinanze sostengono che le norme denunziate prevedono, quanto all'entità della pena edittale minima, un trattamento che é ingiustamente eguale ed irragionevole per fatti di diversa gravità (art. 3 Cost.) e contrario, per di più, al senso di umanità e alla finalità rieducativa della pena (art.27 Cost.);
che i giudizi possono essere riuniti;
che nessuna delle parti si é costituita dinanzi a questa Corte e non ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Considerato che la Corte si é già pronunziata sulla medesima questione negando il contrasto con l'art. 3 Cost., tenuto conto pure della finalità della sanzione penale e, in particolare, della sua funzione rieducativa;
che gli stessi argomenti valgono in ordine alla asserita violazione dell'art. 27 della Costituzione;
che non sussistono ragioni che inducano la Corte a modificare la sua giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, 132, secondo comma, e 624 del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, sollevata con le ordinanze in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 208 del 1974 di questa Corte.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 6 marzo 1975.