SENTENZA N. 47
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 luglio 1974, recante "Provvedimenti per la pesca", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 27 luglio 1974, depositato in cancelleria il 3 agosto successivo ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1974.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione siciliana;
udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1975 il Giudice relatore Angelo De Marco;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Commissario dello Stato, e l'avv. Silvio De Fina, per il Presidente della Regione siciliana.
Ritenuto in fatto
Con ricorso notificato al Presidente della Regione il 27 luglio 1974, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato davanti a questa Corte la legge approvata da quell'Assemblea regionale nella seduta del 19 luglio 1974, recante "Provvedimenti per la pesca" chiedendo che ne venga dichiarata la illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 81 della Costituzione e dell'art. 17 dello Statuto speciale, per i seguenti motivi:
a) violazione dell'art. 81 della Costituzione, in quanto nel secondo comma dell'art. 30 la legge impugnata dispone: "Agli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 1975 e successivi si provvede utilizzando parte dell'incremento delle entrate tributarie della Regione", il che non soddisfa il precetto costituzionale, dato che tale incremento é incerto sia nell'an sia nel quantum;
b) violazione dell'art.17 dello Statuto speciale, in quanto la materia delle radiocomunicazioni ai sensi degli artt. 1, 2 e 195 del t.u. 29 marzo 1973, n. 156, spetta esclusivamente allo Stato ed, in particolare, ai sensi dell'art. 317 dello stesso testo unico la organizzazione dei servizi radioelettrici terrestri inerenti alla sicurezza della navigazione marittima spetta al Ministero della marina mercantile che é tenuto ad avvalersi del sistema di stazioni radio costiere gestite dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, mentre con l'art. 21 della legge impugnata si attribuiscono, al riguardo, potestà all'Assessore regionale per l'industria e commercio.
Si é costituito resistente il Presidente della Giunta regionale siciliana, il di cui patrocinio, con memoria depositata l'8 agosto 1974, chiede che il ricorso venga respinto, confutandone la fondatezza.
Con successiva memoria l'Avvocatura generale dello Stato, chiaritine i motivi, insiste per l'accoglimento del ricorso.
Anche il patrocinio della Regione, con successiva memoria, insiste, alla sua volta, per il rigetto del ricorso ed, in particolare, per quanto riguarda la censura relativa alla violazione dell'art. 81 della Costituzione, ha prodotto una documentazione in base alla quale la previsione di maggiori entrate atte a coprire la spesa preventivata sarebbe risultata fondata.
Nell'udienza odierna, poi, il patrocinio della Regione, con il consenso dell'Avvocatura generale dello Stato, ha depositato copia della legge approvata dall'Assemblea regionale il 17 dicembre 1974 ed in corso di pubblicazione, con la quale vengono soppressi gli articoli 21 e 22 della impugnata legge 19 luglio 1974 ed, in conseguenza, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Considerato in diritto
1. - Come si é riferito in narrativa, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge regionale approvata il 19 luglio 1974, recante "Provvedimenti per la pesca" per i seguenti motivi:
a) violazione dell'art. 81 della Costituzione, in quanto con l'art. 30, per la copertura finanziaria si fa richiamo "all'incremento delle entrate della Regione", ossia a un dato incerto nell'an e nel quantum;
b) violazione dell'art. 17 dello Statuto speciale, in quanto con l'art. 21 della legge impugnata si dettano norme attinenti alla materia delle radiocomunicazioni, che non rientra sicuramente nei poteri di legislazione sia esclusiva, sia integrativa spettanti alla Regione.
2. - Per quanto riguarda questo secondo motivo si può senz'altro dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto, con legge approvata dall'Assemblea regionale il 17 dicembre 1974 ed in corso di pubblicazione, si é statuito che le disposizioni di cui agli artt. 21 e 22 della legge approvata dall'Assemblea regionale il 19 luglio 1974 (legge impugnata) "sono soppresse" e che, conseguentemente, é "soppressa" l'autorizzazione di spesa prevista nella predetta legge, per la parte riguardante le indicate disposizioni.
Infatti, alla relativa richiesta del patrocinio della Regione, l'Avvocatura generale dello Stato, sostanzialmente non si é opposta, rimettendosi alle decisioni della Corte.
3. - Resta, peraltro, da esaminare il primo motivo del ricorso, che investe tutta la legge impugnata.
Ma questo motivo, a parte il rilievo che, per effetto della abrogazione degli artt. 21 e 22 e della modificazione dell'articolo 28 della legge impugnata, l'onere finanziario che da tale legge deriva é stato in gran parte ridotto, risulta infondato, in quanto il patrocinio della Regione ha dimostrato, con elementi non contestati dall'Avvocatura generale dello Stato, che la previsione dell'art. 30 di far fronte alle spese con l'aumento del gettito tributario, per l'anno 1974 si é dimostrata pienamente ragionevole, cosicché può ritenersi soddisfatta l'esigenza di cui all'art. 81 della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara cessata la materia del contendere per quanto riguarda l'art. 21 della legge approvata il 19 luglio 1974 dall'Assemblea regionale siciliana, recante "Provvedimenti per la pesca";
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge predetta, sollevata con il ricorso di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 81 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO
Depositata in cancelleria il 6 marzo 1975.