SENTENZA N. 35
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott- Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41, lett. a, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), sostituito dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1972 dal pretore di Bordighera nel procedimento penale a carico di Villa Maria ed altri, iscritta al n. 347 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 6 dicembre 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974 il Giudice relatore Michele Rossano;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento penale a carico di Villa Maria, Alborno Battista e Repetto Giovanni - imputati del reato di cui all'art. 41, lett. b, legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 13, legge 6 agosto 1967, n. 765, per avere, nella costruzione di un fabbricato in sopraelevazione, autorizzata con licenza edilizia, apportato consistenti modifiche, soprattutto in relazione alla realizzazione di un piano mansarda abitabile e di un vano di circa mq. 50 non previsto in progetto - il pretore di Bordighera sollevò di ufficio, con ordinanza 14 luglio 1972, questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, lett. a, legge 17 agosto 1942, n. 1150 - sostituito dall'art. 13, legge 6 agosto 1967, n.765 - , in riferimento all'art.3 della Costituzione. Affermò che il citato art. 41, lett. a, legge n. 1150 del 1942, era in contrasto con i principi di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, in quanto considerava illecito penale l'inosservanza delle modalità esecutive, fissate nella licenza edilizia, anche quando si trattava di lavori di modifica degli interni di fabbricati, che - se effettuati senza licenza, in violazione di norme di regolamenti edilizi comunali, nella specie, dell'art. 2 regolamento edilizio del Comune di Bordighera - costituirebbe mero illecito amministrativo.
Nel giudizio non si sono costituite parti private. É, invece, intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni in data 23 dicembre 1972, con le quali ha chiesto: in via preliminare, che sia dichiarata inammissibile, perché priva di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale; in via subordinata, che sia dichiarata la infondatezza della indicata questione.
Considerato in diritto
L'Avvocatura generale dello Stato, a fondamento dell'asserita irrilevanza della questione, rileva che nell'ordinanza di rimessione il pretore ha omesso di indicare sia i fatti ascritti agli imputati, sia le disposizioni di legge, che sarebbero state violate, ed ha soltanto affermato che il processo non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della "suddetta questione di legittimità costituzionale che viene sollevata di ufficio". Aggiunge che dagli atti del processo, rimessi a questa Corte, risulta un'imputazione diversa da quella comportata dalle norme oggetto della presente questione.
La Corte ritiene che l'eccezione sia infondata atteso che rientra nella competenza del pretore modificare i termini dell'imputazione originaria ed é quindi da ritenersi nella specie che il pretore abbia inteso operare nell'ambito di tale competenza.
Ma la questione, sebbene rilevante, non é fondata.
In vero il pretore erroneamente ha escluso che nella specie sia applicabile l'art. 31, primo comma, legge n. 1150 del 1942, il quale dispone che chiunque intende nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti deve chiedere apposita licenza edilizia.
Nella stessa ordinanza di rimessione si afferma che i lavori sono costituiti da "una consistente e vasta modifica degli interni, atta anche a mutare profondamente la destinazione dei locali dell'edificio".
Tali lavori richiedevano la licenza edilizia - a termini del citato art. 31, primo comma, legge n. 1150 del 1942 (modificato dall'art. 13 legge 6 agosto 1967, n. 765) - dato che essi modificano l'edificio preesistente e non sono di modica entità.
É, quindi, destituita di fondamento la tesi del pretore, secondo la quale non costituisce illecito penale l'esecuzione, senza licenza edilizia, dei lavori sopra indicati, perché concernenti l'interno dell'edificio.
Pertanto, in mancanza del presupposto della diversità di trattamento, non sussiste la violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, lett. a, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) - sostituito dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765 - sollevata dal pretore di Bordighera, con ordinanza 14 luglio 1972, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1975.