ORDINANZA N. 25
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 febbraio 1973 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Brasiello Vincenzo e Forgione Filippo, iscritta al n. 432 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 del 23 gennaio 1974;
2) ordinanza emessa il 6 novembre 1973 dal pretore di Piacenza nel procedimento civile vertente tra Cordani Aldo e Malaspina Silvano, iscritta al n. 438 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 6 febbraio 1974.
Visti gli atti di costituzione di Cordani Aldo e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 1974 il Giudice relatore Giulio Gionfrida
Ritenuto che con le ordinanze del tribunale di Napoli e del pretore di Piacenza di cui in epigrafe é sollevata la questione se l'art. 22 della legge 1969, n. 990, contrasti con l'art. 24 della Costituzione, dubitandosi - per il "caso in cui l'assicuratore rimanga ignoto (perché il danneggiante non si é fermato, non ha esposto il contrassegno, si é rifiutato di esibire il certificato assicurativo, ecc.)" - che il danneggiato resti, in concreto, privo di ogni tutela giudiziaria, essendo per lui impossibile l'adempimento dell'onere della previa comunicazione e del conseguente rispetto del termine moratorio;
che, posta la richiamata unicità di oggetto dei rispettivi giudizi, é opportuno disporre la loro riunione per addivenire ad unica decisione.
Considerato che identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 citato, con riferimento allo stesso parametro costituzionale, é già stata dichiarata non fondata con sentenza n. 97 del 1973, anche con riguardo all'ipotesi (ricorrente nei giudizi a quibus) che dal sinistro siano, in particolare, derivati danni per le sole cose;
che non sono stati addotti né sussistono motivi per discostarsi da detta decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata dal tribunale di Napoli e dal pretore di Piacenza, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate e già dichiarata non fondata con sentenza n. 97 del 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1975.