Sentenza n. 16 del 1975
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SENTENZA N. 16

ANNO 1975

 

         REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra), promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1973 dal Consiglio nazionale dei geometri sul ricorso di Call Giovanni contro il Collegio dei geometri di Bolzano, iscritta al n. 258 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.

Visto l'atto di costituzione del Collegio dei geometri di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 1974 il Giudice relatore Paolo Rossi;

udito l'avv. Giuseppe Guarino, per il Collegio dei geometri di Bolzano.

Ritenuto in fatto

Il Consiglio nazionale dei geometri, esaminando, in sede giurisdizionale, il ricorso promosso dal geometra Call contro la reiezione della sua domanda di iscrizione all'Albo professionale pronunciata dal Collegio di Bolzano, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del "Regolamento per la professione di geometra, approvato con r.d.11 febbraio 1929, n.274", in riferimento all'art.33, quinto comma, della Costituzione

Nell'ordinanza di rimessione si osserva che la domanda d'iscrizione era stata respinta avendo il ricorrente conseguito il titolo di maturità tecnica in base alla legge 5 aprile 1969, n. 119, titolo ritenuto oggettivamente diverso da quello disciplinato dal r.d. 6 maggio 1923, n. 1054, il cui conseguimento era invece sufficiente per la diretta iscrizione all'Albo professionale, ai sensi delle impugnate disposizioni regolamentari sulla professione di geometra.

Rileva il giudice a quo che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 43 del 1972, ha dedotto dal principio costituzionale invocato la necessità che l'esame professionale di Stato sia strutturato in maniera tale da essere, anche se in misura ridotta, e però appena sufficiente, idoneo ad un conveniente accertamento della preparazione pratica di chi, in possesso del titolo di studio, aspiri a svolgere in modo autonomo e pubblico l'attività professionale. Tali caratteri non potrebbero riscontrarsi nell'esame di Stato previsto dalla citata legge 119 del 1969, giacché questo non assicura la sua rispondenza a finalità tecnico-professionali. Invero, delle due prove scritte, una consiste in un tema e l'altra in una dissertazione su una materia oggetto d'insegnamento negli istituti tecnici; il colloquio verte su due sole materie (una scelta dal candidato); della commissione giudicatrice non fanno parte appartenenti alla libera professione, e la dichiarazione di maturità é decisa a maggioranza semplice. In conclusione l'esame non concerne tutte le materie la cui conoscenza é indispensabile all'esercizio professionale e può essere superato nonostante il risultato nelle prove tecniche: pertanto esso non può configurarsi come l'esame di Stato prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale dal chiaro disposto dell'art. 33, quinto comma, della Costituzione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri non é intervenuto in giudizio. Si é costituito il Collegio dei geometri di Bolzano, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Lubrano, con atto depositato il 4 luglio 1973, sviluppando ampiamente gli argomenti prospettati dall'ordinanza di rimessione.

Considerato in diritto

1. - Il Consiglio nazionale dei geometri (con ordinanza del 6 marzo 1973), interpretati gli artt. 1 e 4 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 (regolamento per la professione di geometra) nel senso che essi comportino "la iscrizione negli alti professionali dei geometri che abbiano conseguito il titolo di studio previsto dalla legge 5 aprile 1969, n. 119", solleva la questione di legittimità costituzionale di dette norme, assumendo che le stesse, "in quanto non prevedono come condizione per l'iscrizione nell'albo un esame (separato o congiunto rispetto a quello accademico) avente carattere professionale e diretto ad accertare la specifica capacità e preparazione tecnico-professionale dei richiedenti, ma ritengano all'uopo sufficiente il superamento del solo esame di Stato accademico, appaiono in contrasto con il principio dell'art. 33 Cost., onde, come già rilevato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 43 del 1972, appare necessario porle a raffronto con le disposizioni ed i principi della Costituzione".

2. - Questi, ad avviso della Corte, sono i termini della questione. E soprattutto, soltanto le norme di cui agli artt. 1 e 4 del r.d. n. 274 del 1929 costituiscono oggetto della denuncia, e non anche, come ha invece sostenuto in pubblica udienza la difesa del Collegio dei geometri di Bolzano, quella contenuta nell'art. 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1195, nella parte in cui, demandando al regolamento la disciplina della professione di geometra, non ha imposto di subordinare l'iscrizione all'Albo dei geometri al superamento di un esame di idoneità professionale. Manca infatti nell'ordinanza di rimessione qualsiasi riferimento anche indiretto o implicito alle norme di detta o di altra legge, per cui possa o debba ritenersi che la questione sottoposta all'esame di questa Corte abbia il più ampio oggetto, ora indicato.

3. - Le norme impugnate sono contenute in un regio decreto - emanato su proposta del Ministro per la giustizia, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei ministri - che ha natura regolamentare e che come "regolamento per la professione di geometra" é qualificato nel suo stesso titolo ed in numerose sue disposizioni.

La questione di legittimità de qua, stante ciò, deve essere dichiarata inammissibile perché é relativa a norme contenute in un atto privo di forza di legge e quindi non soggetto a controllo di questa Corte.

La conseguente pronuncia (di inammissibilità della questione) non contrasta e tanto meno nega la possibilità ammessa da questa Corte, con sentenza n. 43 del 1972, che "allo stato attuale della legislazione..., per la professione di geometra, é il relativo ordinamento (ed in particolare, e tra le altre, la norma di cui all'art. 4, lettera c, del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274) che andrebbe messo a raffronto con le disposizioni e i principi della Costituzione".

E ciò perché, nell'ambito di quell'ordinamento, il controllo di costituzionalità é assicurato nei limiti e nei modi previsti per le singole norme che ne fanno parte; e relativamente alle norme regolamentari, come quelle odiernamente denunciate, ed alla stessa stregua di quanto é statuito per ogni altro atto amministrativo, il riscontro della loro legittimità costituzionale é riservato a qualsiasi giudice chiamato ad applicarle e può condurre alla loro disapplicazione (art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E) o all'eventuale annullamento in sede amministrativa.

PER QUESTI MOTIVI

            LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra) sollevata, in riferimento all'art. 33, comma quinto, della Costituzione, dal Consiglio nazionale dei geometri con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO  - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI  - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO

 

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1975.