ORDINANZA N. 4
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli art. 11, secondo comma, e 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato), e successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1972 dalla Corte dei conti - sezione III pensioni civili - sul ricorso di Griggio Maria, iscritta al n. 368 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 334 del 27 dicembre 1972.
Visto l'atto di costituzione di Griggio Maria;
udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1974 il Giudice relatore Luigi Oggioni;
udito l'avv. Italo Galassi, per Griggio Maria.
Ritenuto che con ordinanza 2 maggio 1972 la Corte dei conti (sezione III giurisdizionale) su ricorso di Griggio Maria Antonietta contro il Ministero della difesa, sollevava, in relazione agli artt. 3, 29, primo comma, 31, primo comma, 36, primo comma, e 38 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 11, secondo comma, e 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, contenenti norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (modificati detti articoli, rispettivamente, dalla legge 14 maggio 1969, n.252, e dalla legge 28 aprile 1967, n. 264) nella parte in cui escludono il diritto a pensione di riversibilità delle vedove di pensionati statali, con riguardo all'età del coniuge dante causa alla data in cui il matrimonio venne contratto ed alla differenza di età fra i coniugi;
che, in forza dei citati articoli, i dati condizionanti la concessione alla vedova della pensione di riversibilità venivano fatti così consistere: a) età del coniuge pensionato alla data del matrimonio, non superiore al settantaduesimo anno; b) differenza di età fra i coniugi non superiore ad anni venti; c) durata almeno biennale del matrimonio.
Considerato che, con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato), dette condizioni sono state modificate nel senso che, per i matrimoni conclusi dopo il sessantacinquesimo anno di età da parte del pensionato, non é considerato ostacolo alla concessione della pensione di riversibilità alla vedova, se la differenza di età fra i coniugi non superi i venticinque anni e se il matrimonio abbia avuto durata perlomeno biennale;
che, nel caso in esame, l'ordinanza di rinvio dà atto che il pensionato, alla data del matrimonio, aveva già compiuto i sessantacinque anni, e la differenza di età tra i coniugi stessi era superiore ai venti anni ma inferiore ai venticinque mentre la durata del matrimonio, al momento della morte del pensionato, aveva superato il biennio;
che, pertanto, dovendosi applicare al caso in corso di trattazione, le nuove norme stabilite con il su indicato testo unico, per effetto dell'art. 256 stesso testo, occorre che il giudice del merito esamini se dette norme siano applicabili al caso da decidere e se, quindi, sussista tuttora la rilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata con l'ordinanza del 2 maggio 1972.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI – Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Depositata in cancelleria il 16 gennaio 1975.