Ordinanza n. 2 del 1975
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ORDINANZA N. 2

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO Presidente

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 86, quarto comma, e 87, sesto ed ottavo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 28 febbraio e l'8 marzo 1972 dal pretore di Avigliana nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Pognant Graziano e Pietro e di Genova Antonio, iscritte ai nn. 392 e 393 del registro ordinanze 1972 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 24 gennaio 1973 e n. 28 del 31 gennaio 1973;

2) ordinanza emessa il 26 ottobre 1972 dal pretore di Castell'Arquato nel procedimento penale a carico di Ferrari Ferruccio, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 7 marzo 1973;

3) ordinanza emessa il 12 novembre 1973 dal pretore di Avigliano nel procedimento penale a carico di Lorusso Andrea, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre 1974 il Giudice relatore Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanze emesse il 28 febbraio 1972 e l'8 marzo 1972 il pretore di Avigliana - nel corso di procedimenti penali a carico di Pietro e Graziano Pognant e di Antonio Genova - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 86, quarto comma, e 87, sesto e ottavo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), c.d. codice della strada, nella parte in cui comportano che il titolare di una patente di guida rilasciata ai sensi dell'art. 80 del predetto d.P.R. n. 393 del 1959, che si ponga alla guida di una macchina agricola, risponde del reato di cui all'art. 80, nono comma (guida senza patente), punibile congiuntamente con l'arresto e con l'ammenda anziché di quello più lieve di cui all'art. 87, comma sesto (guida con patente abilitante alla guida di veicoli di diversa categoria), punibile alternativamente con l'ammenda o con l'arresto;

che con ordinanza emessa il 12 novembre 1973 - nel corso del procedimento penale a carico di Andrea Lorusso - il pretore di Avigliano ha sollevato analoga questione, sempre in riferimento all'art.3 Cost., relativamente agli art. 86, quarto comma, e 87, sesto comma, del d.P.R. n. 393 del 1959;

che con ordinanza emessa il 26 ottobre 1972 dal pretore di Castell'Arquato, nel corso del procedimento penale a carico di Ferruccio Ferrari, é staia sollevata, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale relativa al solo art. 86, quarto comma, in relazione all'art. 80, comma nono, del d.P.R. n. 393 del 1959;

che i giudizi, avendo riferimento a questioni analoghe, possono essere riuniti;

che nessuna delle parti si é costituita dinanzi alla Corte, mentre il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, é intervenuto soltanto nei giudizi relativi alle ordinanze n. 393 del 1972 e n. 32 del 1974.

Considerato che in pendenza di tali giudizi é entrata in vigore la legge 14 febbraio 1974, n. 62, che nell'art. 4 ha sostituito al precedente un nuovo testo dell'art. 86 il cui comma primo dispone che per la guida di macchine agricole é sufficiente aver ottenuto la patente di categoria B prevista dal nuovo testo dell'art. 80 come sostituito dall'art. 2 della predetta legge n. 62 del 1974;

che occorre - conseguentemente - che il giudice a quo accerti se sussista tuttora la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate con le ordinanze in epigrafe.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai pretori di Avigliana, di Castell'Arquato e di Avigliano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni  Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI – Angelo DE MARCO – Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO

 

Depositata in cancelleria il 16 gennaio 1975.