Sentenza n. 298 del 1974
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SENTENZA N. 298

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato il 15 novembre 1973, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1973.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre 1974 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti;

uditi gli avvocati Giuseppe Chiarelli e Antonio Sorrentino, per la Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ricorso notificato il 15 novembre 1973 il Presidente della Regione siciliana ha impugnato in via principale l'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, il quale dispone che il versamento diretto dei tributi indicati nel precedente art. 3 si esegue all'esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Secondo la Regione la norma impugnata sarebbe in contrasto con l'art. 37 dello Statuto speciale il quale stabilisce che per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti e impianti, viene determinata una quota di reddito da attribuire a questi ultimi e l'imposta relativa a detta quota, spettante alla Regione, é riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

La norma inoltre violerebbe l'art. 7 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, che detta norme di attuazione dell'art. 37 dello Statuto. Si sostiene nel ricorso che il decreto delegato avrebbe dovuto far salve, a favore della Regione siciliana, le quote di reddito che, pur afferendo a impianti industriali operanti nella Regione, vengono colpite dagli uffici finanziari di altre regioni e vengono riscossi da esattori diversi da quelli siciliani e avrebbe dovuto prevedere disposizioni particolari di esecuzione del disposto del citato art. 7 del d.P.R. n. 1074 del 1965.

Conclude pertanto la ricorrente chiedendo che la Corte voglia dichiarare l'incostituzionalità della norma denunciata riconoscendo il diritto della Regione a percepire, mediante i propri organi di riscossione, la quota di imposta relativa al reddito derivante dagli stabilimenti e dagli impianti esistenti nella Regione, ancorché la sede dell'impresa sia fuori del territorio regionale.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato.

Nelle proprie deduzioni, depositate in cancelleria il 14 dicembre 1973, l'Avvocatura sostiene che l'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non può essere interpretato nel senso che il legislatore delegato abbia inteso abrogare o modificare le norme di favore stabilite a beneficio della Regione siciliana dall'art. 37 dello Statuto e dall'art. 7 delle relative norme di attuazione.

Il sistema predisposto dal complesso dei decreti delegati per la riforma tributaria prevede opportuni strumenti per consentire la discriminazione dei redditi in base al luogo della loro produzione e per assicurare, conseguentemente, alla Regione siciliana i tributi di rispettiva competenza. A tal fine, per le ipotesi di redditi prodotti in località diverse, le disposizioni sull'accertamento prescrivono, a carico dei sostituti d'imposta, dichiarazioni analitiche separate (art. 7, comma terzo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). E analoga disposizione é posta a carico dei soggetti tenuti all'imposta locale sui redditi (art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599).

La difesa della Regione ha poi presentato una memoria nella quale sostiene che l'impugnato art. 5 come disposizione generale non può derogare alle norme preesistenti della Regione siciliana che hanno carattere particolare. Inoltre l'art. 12, n. 4, della legge di delega n. 825 del 1971 prevede uno speciale coordinamento della disciplina delle entrate tributarie della Regione da effettuarsi con l'emanazione di uno speciale decreto legislativo previa la deliberazione della commissione paritetica di cui all'art. 43 dello Statuto. Alla stregua di questa disposizione non poteva il d.P.R. n. 602 dettare direttamente norme di coordinamento. L'art. 5 impugnato non sarebbe pertanto applicabile alle entrate tributarie della Regione le quali restano quindi regolate, quanto alla riscossione, dalle non modificate norme anteriori. Va peraltro rilevato che norme di natura e di rilievo costituzionale - quali sono appunto l'art. 37 dello Statuto e l'art. 7 delle norme di attuazione del d.P.R. n. 1074 del 1965 - non potevano essere modificate con norme di legge ordinaria.

Il ricorso perciò dovrebbe essere dichiarato infondato mediante sentenza interpretativa di rigetto. Nell'ipotesi invece che la Corte non ritenesse di condividere questa soluzione. il ricorso andrebbe accolto con conseguente pronuncia di illegittimità costituzionale della norma impugnata.

 

Considerato in diritto

 

1. - La nuova normativa sulla riscossione delle imposte sui redditi prevista dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - emanato in base alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, contenente delega per la riforma tributaria - , prevede tre diversi sistemi per la riscossione delle imposte: con ritenuta diretta; con versamenti diretti del contribuente all'esattoria o alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; con iscrizione nei ruoli. Riguardo alla riscossione mediante versamenti diretti, prevista per le imposte indicate nell'art.3, é stata altresì dettata la regola secondo cui tale versamento deve essere eseguito alla esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale (art. 5).

Di questo precetto la ricorrente Regione siciliana ha chiesto declaratoria d'incostituzionalità sul rilievo che esso importerebbe la lesione del suo potere di riscossione della imposta gravante sulla quota del reddito prodotto dagli stabilimenti e dagli impianti industriali operanti in Sicilia, ancorché la sede dell'impresa sia fuori del territorio regionale, ad essa spettante ai sensi dell'art. 37 dello Statuto speciale e dell'art. 7 delle norme di attuazione in materia finanziaria approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

2. - Il ricorso non é fondato.

Va preliminarmente osservato che il d.P.R. n. 602 del 1973, del quale fa parte la norma denunciata, s'inserisce in un complesso di provvedimenti delegati con i quali é stato attuato un profondo rinnovamento dell'ordinamento tributario nazionale. Nel quadro di questa grande recente riforma un assetto del tutto nuovo é stato dato all'imposizione diretta essendosi disposta la soppressione di tutta una serie di tributi preesistenti e la istituzione, in loro luogo, di tre fondamentali imposte: quella sul reddito delle persone fisiche, quella sul reddito delle persone giuridiche e quella locale sui redditi (art. 1 legge di delega per la riforma tributaria attuata con dd.PP.RR. 29 settembre 1973 nn. 597, 598 e 599) là cui struttura tecnica e giuridica é completamente diversa da quella delle precedenti imposte che hanno sostituito.

Correlativamente il legislatore delegato ha anche modificato e differentemente disciplinato i sistemi di accertamento e riscossione delle nuove imposte (dd.PP.RR. 29 settembre 1973, nn. 600, 602 e 603).

ora é nel contesto di questa vasta disciplina, radicalmente innovativa dell'ordinamento fiscale precedente, che va esaminata l'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla Regione nei riguardi dell'art. 5 del d.P.R. n. 603 del 1973. La doglianza secondo cui tale norma sarebbe lesiva dell'autonomia finanziaria regionale quale risulta delineata dall'art. 37 dello Statuto e dall'art. 7 delle norme di attuazione, viene a perdere ogni rilievo ove si consideri che il tributo previsto dalle citate norme é l'imposta di ricchezza mobile sui redditi commerciali e industriali e poiché questa imposta é stata soppressa con decorrenza 10 gennaio 1974 a seguito dell'entrata in vigore della riforma tributaria (cfr. artt. 82 d.P.R. n. 597 del 1973 e 26 d.P.R. n. 598 stesso anno) é evidente che non poteva sopravvivere il preesistente sistema della sua riscossione mediante ruoli. Strutturalmente diversa é ora l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presupposto della quale é il possesso di redditi provenienti da qualsiasi fonte, come pure, diversa é la procedura di riscossione mediante versamento diretto alla esattoria per questa introdotta con d.P.R. n. 602 del 1973. Ciò é sufficiente per escludere che possa porsi a raffronto la nuova normativa fiscale nazionale in materia con norme dello Statuto e di attuazione riferentesi a fattispecie di tributi non più esistenti.

In altri termini, non sussistendo più il vecchio tributo erTimes New Romane di ricchezza mobile sui redditi commerciali ed industriali oggetto della previsione degli artt. 37 dello Statuto e 7 delle norme di attuazione e riguardando l'art. 5 del d.P.R. n. 602 la riscossione mediante versamento diretto di nuove imposte tra le quali quella sul reddito delle persone giuridiche é da escludere che tale norma sia lesiva di un potere di riscossione regionale non più operante perché afferente a fattispecie tributaria soppressa.

Certo non può la Corte disconoscere che il nuovo ordinamento fiscale nazionale, la cui piena operatività nel territorio della Regione siciliana é ribadita dall'art. 6 del d.P.R. n. 1074 del 1965, pone problemi attinenti alla modifica della pregressa disciplina dei rapporti tributari tra Stato e Regione.

Lo stesso legislatore delegato si é preoccupato di questo aspetto che postula l'esigenza di una disciplina legislativa di coordinamento e ha all'uopo disposto che la determinazione delle relative norme venga effettuata, nel rispetto dell'autonomia regionale, dalla Commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello Statuto e che il testo definitivo deliberato dal Consiglio dei ministri con l'intervento del Presidente della Regione, venga emanato dal Presidente della Repubblica c6n apposito decreto legislativo (art. 12 punto 4 della legge di delega per la riforma tributaria n. 825 del 1971).

Non si può far, quindi, carico al decreto delegato impugnato di non aver esso stesso dettato disposizioni di coordinamento. L'art. 5 del d.P.R. n. 602 del 1973, d'altronde, con l'enunciare in via generale un diverso principio in tema di riscossione di alcune imposte istituite nel nuovo sistema fiscale, non anticipa né pregiudica in alcun modo le soluzioni che, nell'appropriata sede, potranno essere ritenute idonee per assicurare alla Regione la percezione con regolarità e senza ritardi di tributi erTimes New Romani di sua spettanza.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, proposta dal Presidente della Regione siciliana con ricorso 15 novembre 1973, in riferimento all'art. 37 dello Statuto della Regione siciliana e all'art. 7 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1974.