Ordinanza n. 295 del 1974
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ORDINANZA N. 295

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), e successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1973 dal pretore di Borgo San Lorenzo nel procedimento penale a carico di Recati Giovanni e Moricci Vladimiro, iscritta al n. 327 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Ritenuto che con ordinanza del 16 maggio 1973 il pretore di Borgo San Lorenzo, nel procedimento penale a carico di Giovanni Recati e Vladimiro Moricci, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perciò che "le molteplici condotte previste nelle varie ipotesi pur presentando un diverso indice di gravità, vengono tuttavia punite con un'unica eguale sanzione"; che davanti a questa Corte non si é costituita alcuna delle parti e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che con la sentenza n. 122 del 1973 questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della sopraddetta norma, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Treviglio con due ordinanze del 15 ottobre e del 24 novembre 1971; e che con l'ordinanza indicata in epigrafe non risultano prospettati profili o argomenti nuovi e che pertanto non ricorrono i presupposti o motivi perché la Corte possa o debba rivedere la propria decisione.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Approvazione del testo Unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), e successive modificazioni (e cioè sostituito dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe del pretore di Borgo San Lorenzo, e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 122 del 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1974.