ORDINANZA N. 295
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), e successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1973 dal pretore di Borgo San Lorenzo nel procedimento penale a carico di Recati Giovanni e Moricci Vladimiro, iscritta al n. 327 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Ritenuto che con ordinanza del 16 maggio 1973 il pretore di Borgo San Lorenzo, nel procedimento penale a carico di Giovanni Recati e Vladimiro Moricci, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perciò che "le molteplici condotte previste nelle varie ipotesi pur presentando un diverso indice di gravità, vengono tuttavia punite con un'unica eguale sanzione"; che davanti a questa Corte non si é costituita alcuna delle parti e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che con la sentenza n. 122 del 1973 questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della sopraddetta norma, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Treviglio con due ordinanze del 15 ottobre e del 24 novembre 1971; e che con l'ordinanza indicata in epigrafe non risultano prospettati profili o argomenti nuovi e che pertanto non ricorrono i presupposti o motivi perché la Corte possa o debba rivedere la propria decisione.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Approvazione del testo Unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), e successive modificazioni (e cioè sostituito dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe del pretore di Borgo San Lorenzo, e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 122 del 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1974.