ORDINANZA N. 294
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684 (Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 13 dicembre 1973 dal pretore di San Marco in Lamis in tre procedimenti penali rispettivamente a carico di Ciaravella Francesco, Jannantuono Matteo ed altra e Tenace Maria Lucia, iscritte ai nn. 175, 176 e 177 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 153 del 12 giugno 1974;
2) ordinanza emessa il 9 febbraio 1974 dal pretore di Bovino nel procedimento penale a carico di Volpe Giuseppa, iscritta al n. 234 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684, nella parte in cui consente all'ingegnere capo del genio civile di compiere accertamenti di carattere tecnico in ordine alle violazioni delle norme previste dalla legge antisismica, con riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione;
che in tutti i giudizi dinanzi a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato;
che i giudizi possono essere riuniti.
Considerato che con sentenza n. 145 del 22 maggio 1974 questa Corte ha dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale in precedenza proposta da altri giudici;
che non sussistono ragioni che inducano a modificare la predetta decisione. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684, contenente "Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche", questione proposta con le ordinanze indicate in epigrafe dai pretori di San Marco in Lamis e di Bovino, in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1974.