Ordinanza n. 288 del 1974

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 ORDINANZA N. 288

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI    

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 (Costituzione e funzionamento delle commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari); e dell'art. 29 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 (Riforma degli ordinamenti tributari), convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1972 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Ciarlone Tullio ed altra e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 28 febbraio 1973.

Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione delle finanze dello Stato;

udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1974 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per l'Amministrazione delle finanze dello Stato.

Ritenuto che con l'ordinanza suddetta il tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 104, 106, 107 e 113 della Costituzione: a) delle norme di cui al r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, sulla costituzione e il funzionamento delle Commissioni per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari, nella parte in cui regolano la composizione e il funzionamento delle Commissioni tributarie; b) dell'art. 29 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, nella parte in cui limita la tutela giurisdizionale contro le decisioni delle Commissioni provinciali nelle controversie sulla determinazione del valore dei beni assoggettabili ad imposta sui trasferimenti di ricchezza "al grave ed evidente errore di apprezzamento o insufficienza di calcolo nella determinazione del valore".

Considerato che nella questione di legittimità costituzionale delle norme relative alla costituzione e al funzionamento delle Commissioni tributarie, il tribunale di Napoli ha genericamente impugnato il r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, senza indicarne alcuna disposizione e senza esprimere in alcun modo il giudizio di rilevanza della questione nel processo dinanzi ad esso pendente;

che non essendo sufficientemente formulato e delimitato l'ambito della questione di legittimità costituzionale sottoposta all'esame di questa Corte, è necessario restituire gli atti al giudice a quo per una più specifica indicazione dell'oggetto del giudizio di costituzionalità.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione al tribunale di Napoli degli atti relativi all'ordinanza emessa il 28 giugno 1972.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere