Ordinanza n. 263 del 1974
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ORDINANZA N. 263

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 26 maggio 1970, n. 381,9 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e 6 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché, in via subordinata, dell'art. 1 del d.P.R. 26 gennaio 1959, n. 97, promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 19 febbraio 1972, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 38 del registro ricorsi 1972.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 1974 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 26 maggio 1970, n. 381,9 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e 6 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti rispettivamente l'assistenza economica continuativa a favore dei sordo-muti, nuove provvidenze a favore dei ciechi civili, e provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili, nonché, in via subordinata, dell'art. 1 del d.P.R. 26 gennaio 1959, n. 97, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per contrasto con l'art. 5, n. 25, della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e con l'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.5;

che con atto depositato il 22 maggio 1974, il Presidente della Provincia ricorrente ha rinunciato al ricorso e tale rinuncia é stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo é da dichiararsi estinto.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1974.