Ordinanza n. 262 del 1974
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ORDINANZA N. 262

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, notificato l'11 febbraio 1971, depositato in cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 4 del registro 1971, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dei decreti del Commissario del Governo e del Vice Commissario del Governo rispettivamente in data 14 novembre e 19 dicembre 1970, con i quali sono stati istituiti i Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica per le Provincie di Trento e di Bolzano.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 1974 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione al decreto del Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige n. 21.697/3 A.2.15 del 14 novembre 1970 ed al decreto del Vice Commissario del Governo nella stessa Regione n. 15.680/V del 19 dicembre 1970, con i quali erano stati istituiti i Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica per le Provincie di Trento e Bolzano, ai sensi delle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e 27 maggio 1970, n. 382, concernenti rispettivamente l'assistenza economica continuativa a favore dei sordomuti e le nuove provvidenze in favore dei ciechi civili;

che, con atto depositato il 30 maggio 1974, la difesa della Regione ricorrente ha rinunciato al ricorso e tale rinuncia é stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che, ai sensi dell'art. 27, quarto comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo é da dichiararsi estinto.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1974.