Ordinanza n. 260 del 1974

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ORDINANZA N. 260

 

ANNO 1974

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

 

ORDINANZA

 

 

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, del r.d. 21 febbraio 1895, n. 70 (Testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari); dell'art. 2 del r.d. 21 novembre 1923, n. 2480 (Nuove disposizioni sulle pensioni normali del personale dell'Amministrazione dello Stato), così come modificato dall'art.2 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2835; dell'art. 1 del r.d. 7 dicembre 1923, n. 2590 (Nuove disposizioni sulle pensioni da concedersi al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato), promossi con tre ordinanze emesse rispettivamente l'11 aprile, il 14 dicembre ed il 23 maggio 1972 dalla Corte dei conti - sezione III pensioni civili - sui ricorsi di Pizzirani Giancarlo, Perrucci Pietro e Chiandit Giuseppe, iscritte ai nn. 113, 274 e 277 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 30 maggio 1973 e n. 223 del 29 agosto 1973.

 

Udito nella camera di consiglio del 3 ottobre 1974 il Giudice relatore Nicola Reale.

 

Ritenuto che nel giudizio promosso con atto 10 ottobre 1968 avverso il decreto 29 maggio 1968, n. 5267 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, la Corte dei conti, con l'ordinanza  113 del 1973, emessa l'11 aprile 1972, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 37 della Costituzione questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, r.d. 7 dicembre I923, n. 2590 (contenente norme sulle pensioni da concedersi al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato), nella parte in cui limita il riconoscimento del servizio pre-ruolo per i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato al periodo prestato successivamente al compimento del 180 anno di età; che in altro giudizio promosso con atto 4 aprile 1962 avverso la nota 5 gennaio 1961 n. 800/46420 del Ministro dell'Interno, la stessa Corte, con l'ordinanza n. 274 del 1973, emessa il 14 dicembre 1972, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma secondo, t.u. delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con r.d. 21 febbraio 1895, n. 70, nella parte in cui esclude la possibilità di valutare, ai fini del trattamento di quiescenza il servizio militare prestato anteriormente al compimento del 17 anno di età; che, infine, in un giudizio promosso con atto 4 aprile 1969 avverso il decreto 22 ottobre 1968, n. 1719, del Ministro per la difesa, la stessa Corte, con ordinanza n. 277 del 1973, emessa il 23 maggio 1972, ha sollevato, in riferimento agli artt. 36 e 37 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, r.d. 21 novembre 1923, n. 2480 (contenente norme sulle pensioni del personale dell'Amministrazione dello Stato) - nel testo modificato dall'art. 2, r.d. 30 dicembre 1923, n. 2835 - limitatamente alla parte in cui esclude la riscattabilità in quiescenza del servizio prestato anteriormente al compimento del 180 anno di età nella qualità di "straordinario, avventizio e simile presso l'Amministrazione ferroviaria dello Stato";

 

che i giudizi, avendo riferimento a questioni analoghe, possono essere riuniti;

 

che non vi é stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato che in pendenza di tali giudizi di legittimità costituzionale - e precisamente il t" giugno 1974 é entrato in vigore il d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, che ha approvato il nuovo "testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato";

 

che in detto testo unico (che ha espressamente abrogato - con l'art. 254 - il r.d. 21 febbraio 1895, n. 70, il r.d. 22 aprile 1909, n. 229, nonché tutte le altre norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato vigenti alla data del 21 dicembre 1973) non é prevista l'esclusione della computabilità in quiescenza, a domanda degli interessati, di taluni periodi di servizio non di ruolo (artt. 14 e 216) e nemmeno sono previste limitazioni temporali per la computabilità in quiescenza del servizio militare (art. 8); che, secondo il disposto dell'art. 256, comma primo, del detto testo unico "ai casi in corso di trattazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, alla data di entrata in vigore del presente testo unico si applicano le disposizioni del testo unico stesso, anche per gli effetti anteriori alla data predetta;

 

che occorre, conseguentemente, che il giudice a quo accerti se sussista tuttora la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate con le ordinanze in epigrafe.

 

 

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1 974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1974.