Sentenza n. 259 del 1974
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SENTENZA N. 259

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20, recante a Norme sui procedimenti e giudizi di accusa", promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1974 dalla Corte costituzionale nel procedimento per conflitto di giurisdizione-competenza sollevato nel corso del procedimento penale a carico di Scialotti Aldo ed altri, con ordinanza 28 giugno 1974, dal Giudice istruttore presso il tribunale di Roma, nei confronti della Commissione parlamentare inquirente per i giudizi d'accusa; l'ordinanza della Corte é stata iscritta al n. 424 del registro 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 265 del 10 ottobre 1974.

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti civili Miani Antonio e Manfredi De Blasiis Filippo;

udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1974 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;

uditi gli avvocati oronzo Melpignano e Giacinto Auriti, per il Miani, e l'avv. Domenico d'Amati, per il Manfredi.

 

Considerato in fatto e in diritto

 

1. - A seguito dell'ordinanza in data 28 giugno 1974 con cui il giudice istruttore presso il tribunale di Roma, nel corso di un procedimento penale contro Scialotti ed altri, denunciava il conflitto "di giurisdizione-competenza" insorto nei confronti della Commissione parlamentare inquirente per i giudizi di accusa, questa Corte veniva convocata in pubblica udienza il giorno 9 ottobre 1974 per procedere al sorteggio dei giudici aggregati, a norma dell'art. 11, secondo comma. della legge 25 gennaio 1962, n. 20. In detta udienza, la difesa di una delle parti civili del procedimento a quo eccepiva la illegittimità costituzionale della disposizione ora menzionata, in parte qua, per contrasto con gli artt. 134 e 135 della Costituzione. La difesa di altra parte civile, pur condividendo nel merito l'eccezione, osservava che la medesima avrebbe piuttosto dovuto essere sollevata davanti alla Corte integrata, ossia dopo effettuate le operazioni di sorteggio. Con ordinanza letta all'udienza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 10 ottobre 1974, questa Corte, in accoglimento della proposta eccezione, sollevava dinanzi a se stessa, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, questione di legittimità costituzionale della norma testé menzionata e sollevava altresì, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'altra norma risultante dallo stesso art. 11, secondo comma, prescrivente che la decisione sulla competenza debba aver luogo "sentito un rappresentante della Commissione inquirente", e non anche l'autorità giudiziaria, per contrasto con gli artt. 24 e 134 deIla Costituzione. Nel giudizio davanti alla Corte si costituivano le parti civili Miani Antonio e Manfredi De Blasiis Filépo, chiedendo entrambe una pronuncia di accoglimento delle questioni sollevate.

All'udienza pubblica del 6 novembre le parti costituite insistevano nelle conclusioni già precisate. La difesa della parte civile Miani Antonio sollevava una nuova questione di legittimità costituzionale nei confronti dello stesso art. 11, secondo comma, nella parte in cui stabilisce che la Corte decide sul conflitto in camera di consiglio, per violazione degli artt. 15, 26, secondo comma, e 37 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953.

2. - Non vi ha dubbio che, con l'ordinanza del giudice istruttore di Roma, si é instaurato dinanzi a questa Corte un giudizio sulla competenza, del quale la prima fase processuale é rappresentata - a norma degli artt. 11 e 21 della legge n. 20 del 1962 - dalla pubblica udienza per il sorteggio dei sedici giudici aggregati, che dovrebbero, ai sensi di quest'ultima disposizione, integrare il collegio giudicante. Non vi sono, infatti, anteriormente a tale udienza, se non atti dovuti e adempimenti strumentali, di esclusiva competenza del Presidente della Corte.

Ma procedere al sorteggio significa ed implica logicamente fare applicazione della norma dell'art. 11, secondo comma, prescrivente che la risoluzione del conflitto denunciato dall'autorità giudiziaria debba essere adottata dalla Corte nella speciale composizione integrata, cui si é testé fatto cenno. Chiara risulta perciò la rilevanza, in questa fase del procedimento. della proposta questione di legittimità costituzionale della norma anzidetta.

Ed é certo, d'altro canto, secondo costante giurisprudenza di questa Corte (cui aderisce la generalità della dottrina), che la Corte medesima può e deve sollevare, per deciderle con gli effetti previsti dall'art. 136 Cost., le questioni di legittimità costituzionale che siano rilevanti per la definizione dei giudizi davanti ad essa pendenti, com'é il caso, appunto, per quanto si é ora accennato, della dedotta questione concernente il secondo comma dell'art. 11.

3. - Inammissibile, invece, deve ritenersi la questione sollevata in udienza dalla difesa della parte civile Miani, perché le disposizioni alle quali si riferisce, a prescindere da ogni considerazione sul grado che occupano nel sistema delle fonti, non devono comunque trovare applicazione in riferimento all'attuale thema decidendam.

4. - La prima questione sollevata con l'ordinanza di questa Corte é fondata.

Giacché, se é vero che l'esercizio delle competenze spettanti alla Corte, di giudicare sui conflitti di attribuzione (tra i poteri dello Stato e tra Stato e Regioni o tra Regioni) nonché sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica od i ministri, é materia suscettibile di essere disciplinata da legge ordinaria, una riserva di legge costituzionale risultando stabilita per i soli giudizi di legittimità costituzionale delle leggi (art. 137, primo e secondo comma, Cost.), é pur vero, tuttavia, che nessuna legge, su questo come su qualsiasi altro argomento, può contraddire a norme di grado costituzionale, ogni qual volta gli oggetti rispettivamente regolati vengano comunque ad interferire.

Ora, l'art. 11, secondo comma, della legge n. 20 del 1962 contrasta con il combinato disposto degli artt. 134 e 135, primo ed ultimo comma, Cost., perché sottrae un gruppo di conflitti tra poteri dello Stato all'unico giudice che abbia, in forza dell'art. 134, competenza a deciderne e che si identifica nella Corte costituzionale, così come definita e determinata nella sua struttura ordinaria dal primo comma dell'art. l 35. Mentre é soltanto nei giudizi di accusa che l'ultimo comma dello stesso art. 135 prescrive che intervengano i giudici aggregati, nel chiaro in tento (conforme anche alla tradizione storica) di dare ingresso, nell'accertamento dei fatti e delle responsabilità, a valutazioni di ordine politico, che integrino quelle strettamente giuridiche.

E la ragion d'essere di un siffatto contemperamento dell'interesse di giustizia con l'interesse politico é logicamente circoscritto all'ipotesi che si tratti di giudicare nel merito delle accuse, presupponendosi perciò che un'accusa sia stata realmente promossa.

Che, d'altro canto, i conflitti di cui agli artt. 11, primo comma. 13, secondo comma, 14, secondo comma, nonché (per relationem) 16, ultimo comma, della legge n. 20 presentino la duplice caratteristica, di essere, ad un tempo, veri e propri conflitti diretti (e non conflitti risolventisi in questioni di giurisdizione o competenza, interne al singolo giudizio) ed insorti tra organi appartenenti a due diversi poteri dello Stato, risulta evidente, così sotto il profilo soggettivo come sotto quello oggettivo. Tra la Commissione inquirente, istituita nell'ambito del Parlamento, da un lato, ed una autorità giudiziaria ordinaria o militare dall'altro, si controverte, infatti, sui limiti delle rispettive sfere di attribuzioni alla stregua delle norme costituzionali che riservano al Parlamento il promuovimento dell'accusa contro il Capo dello Stato od i ministri per i reati "presidenziali" o "ministeriali" (artt. 90 e 96 Cost., art. 12 legge cost. n. 1 del 1953), così derogando, ratione materiae e ratione personarum, ai principi degli artt. 102 e 112 della Costituzione.

Mette conto di rilevare, anzi, che la stessa disciplina dei conflitti tra autorità giudiziaria e organi parlamentari dei procedimenti di accusa contenuta nella legge n. 20, pur divergendo in molte parti da quella dettata dalla legge n. 87 del 1953 per i (restanti) conflitti di attribuzione, finisce tuttavia per assimilare i primi a questi ultimi, sia quando legittima a denunciarli direttamente alla Corte la sola autorità giudiziaria, vale a dire uno tra gli organi confliggenti, e non anche le parti private che possano avervi interesse, sia quando, nello stesso secondo comma dell'art. 11, prescrive che la Corte debba deciderli "sentito un rappresentante della Commissione inquirente" (riservando per il momento ogni valutazione sulla legittimità costituzionale di tale norma).

Deve concludersi pertanto che la legge n. 20 poteva bensì diversificare, sotto particolari aspetti, la regolamentazione dei conflitti tra organi parlamentari e autorità giudiziarie, specie quanto alla legittimazione a sollevarli ed a stare in giudizio davanti a questa Corte, in considerazione della stretta loro connessione con almeno un procedimento penale in corso, anche al fine di contemperare le esigenze di certezza delle competenze con quelle di celerità e speditezza della procedura; non poteva, invece, per la generale subordinazione delle leggi ordinarie alla normativa di grado costituzionale, demandarne la decisione alla Corte in una composizione diversa da quella in cui essa é costituzionalmente chiamata a giudicare sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato, in genere, e senza che, a questi effetti, risultino previste o consentite in sede costituzionale, nell'ambito dei conflitti medesimi, distinzioni di sorta a seconda delle peculiari caratteristiche di taluni tra essi o della natura degli organi in contrasto.

5. - L'accertata illegittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, nella parte in cui prescrive che la risoluzione dei conflitti in oggetto spetti alla Corte nella speciale composizione integrata di cui all'ultimo comma dell'art. 135 Cost. conduce a sciogliere la riserva accennata sopra al punto 4, dichiarando altresì la illegittimità costituzionale dell'altra norma, dallo stesso art. 11 contestualmente espressa, ai sensi della quale la Corte decide "sentito un rappresentante della Commissione inquirente", e non anche l'autorità giudiziaria.

Una volta riconosciuto, infatti, che i conflitti regolati dalla legge n. 20 rientrano nel più ampio genere dei "conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato", previsti nell'art. 134 Cost., deve conseguenzialmente concludersi che parti sostanziali ne sono i poteri tra i quali é insorta la controversia sui limiti delle rispettive attribuzioni. Fermo restando, d'altronde, che, in assenza di specificazioni nella normativa di grado costituzionale, la legge n. 20 poteva validamente disporre quanto agli organi legittimati a sollevare il conflitto ed a partecipare al relativo procedimento davanti a questa Corte, é forza constatare, peraltro, che, a ciò provvedendo, con l'ammettere uno solo degli organi confliggenti ad interloquire nel giudizio sulla competenza, la legge medesima ha violato il principio del contraddittorio, e perciò anche l'art. 24, secondo comma, Cost., nel quale esso é ricompreso.

Né potrebbe ritenersi sufficiente la circostanza che l'autorità giudiziaria ha già avuto modo di manifestare e motivare il proprio punto di vista con l'ordinanza che denuncia il conflitto, perché la parità processuale delle parti nell'esercizio del diritto di difesa deve essere adeguatamente garantita lungo l'intero corso del processo e non potrebbe esaurirsi, per l'una tra esse, nel solo potere di prenderne l'iniziativa.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 11, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20, nella parte in cui dispone che la decisione sui conflitti tra Commissione inquirente per i procedimenti di accusa o Parlamento in seduta comune e autorità giudiziaria debba farsi dalla Corte nella composizione integrata di cui all'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione;

b) dello stesso art. 11, secondo comma, nella parte in cui prescrive che tale decisione debba avvenire "sentito un rappresentante della Commissione inquirente", e non anche l'autorità giudiziaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1974.