ORDINANZA N. 239
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 24 luglio 1973, riapprovata dal Consiglio regionale il 4 dicembre 1973, recante "Integrazione dei compensi ai componenti delle Commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 27 dicembre 1973, depositato in cancelleria il 4 gennaio 1974 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1974.
Udito nell'udienza pubblica del 26 giugno 1974 il Giudice relatore Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con il ricorso sopra indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge regionale, riapprovata dal Consiglio regionale delle Marche il 4 dicembre 1973, recante "Integrazione dei compensi ai componenti delle Commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118";
che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 1 17, primo comma, e 1 18, secondo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6, n. 5, e 13, n. 2 e penultimo comma, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4;
che con atto esibito in pubblica udienza il Presidente del Consiglio dei ministri, ritenendo cessata la materia del contendere per effetto della legge 27 dicembre 1973, n. 908, ha rinunciato al ricorso;
che la Regione Marche non si é costituita in giudizio.
Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo deve dichiararsi estinto per avvenuta rinuncia.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1974.