Sentenza n. 228 del 1974
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ORDINANZA N. 228

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 8 gennaio 1931, n. 234, della legge 14 marzo 1952, n. 196, del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, e del d.P.R. 29 marzo 1973, n.156, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1973 dal pretore di Poggibonsi nel procedimento penale a carico di Pellegrini Giuseppe, iscritta al n. 373 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973.

Udito nell'udienza pubblica del 29 maggio 1974 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che con ordinanza di rimessione 23 giugno 1973 il pretore di Poggibonsi ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, della legge 14 marzo 1952, n. 196, della legge 8 gennaio 1931, n. 234, e del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione agli artt. 21 e 43 della Costituzione, nella parte in cui legittimano il monopolio delle radio trasmissioni, nella parte in cui rendono obbligatoria la c.d. licenza di solo ascolto, e nella parte in cui prescrivono il rilascio di concessioni discrezionali da parte della pubblica Amministrazione circa l'uso degli impianti radio elettrici.

Considerato che, così enunciando genericamente le questioni, il pretore non ha indicato, neppure nella motivazione dell'ordinanza, quali norme dei su indicati atti legislativi contrasterebbero, a suo avviso, con i citati articoli della Carta;

che la indicazione di tali norme, ed in ispecie di quelle relative al solo "ascolto", é indispensabile sia effettuata dal giudice a quo.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la rimessione degli atti al pretore di Poggibonsi perché provveda in conseguenza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1974.