ORDINANZA N. 228
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 8 gennaio 1931, n. 234, della legge 14 marzo 1952, n. 196, del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, e del d.P.R. 29 marzo 1973, n.156, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1973 dal pretore di Poggibonsi nel procedimento penale a carico di Pellegrini Giuseppe, iscritta al n. 373 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973.
Udito nell'udienza pubblica del 29 maggio 1974 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto che con ordinanza di rimessione 23 giugno 1973 il pretore di Poggibonsi ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, della legge 14 marzo 1952, n. 196, della legge 8 gennaio 1931, n. 234, e del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione agli artt. 21 e 43 della Costituzione, nella parte in cui legittimano il monopolio delle radio trasmissioni, nella parte in cui rendono obbligatoria la c.d. licenza di solo ascolto, e nella parte in cui prescrivono il rilascio di concessioni discrezionali da parte della pubblica Amministrazione circa l'uso degli impianti radio elettrici.
Considerato che, così enunciando genericamente le questioni, il pretore non ha indicato, neppure nella motivazione dell'ordinanza, quali norme dei su indicati atti legislativi contrasterebbero, a suo avviso, con i citati articoli della Carta;
che la indicazione di tali norme, ed in ispecie di quelle relative al solo "ascolto", é indispensabile sia effettuata dal giudice a quo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la rimessione degli atti al pretore di Poggibonsi perché provveda in conseguenza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 10 luglio 1974.