ORDINANZA N. 223
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 621 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1972 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Guidi Armando e Lucente Fausto ed altra, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 219 del 23 agosto 1972.
Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1974 il Giudice relatore Paolo Rossi.
Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe citata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 621 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Considerato che la medesima questione é stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 112 del 1970 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 184 del 1970, in riferimento agli stessi articoli della Costituzione;
che l'unico profilo formalmente nuovo relativo al divieto di considerare, ai fini del giudizio sulla verosimiglianza del diritto del terzo, altre situazioni oltre quelle derivanti dalla professione o dal commercio, é confutato dalle ampie considerazioni contenute nella sentenza n. 112 del 1970.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 621 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata, e già dichiarata non fondata con la
sentenza n. 112 del 1970Arduino SALUSTRI – Cancelliere