SENTENZA N. 222
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 13 giugno 1973, depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 7 del registro 1973, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente della Regione siciliana 8 febbraio 1973, recante autorizzazione alla società cooperativa a r.1. Banca Popolare S. Isidoro, con sede in Carrubba di Giarre, ad adottare lo statuto sociale ed a rendere operante lo sportello in detto comune.
Udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1974 Il Giudice relatore Guido Astuti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
A seguito del decreto emesso l'8 febbraio 1973 dal Presidente della Regione siciliana, il Presidente del Consiglio dei ministri sollevava, con ricorso in data 13 giugno 1973, conflitto di attribuzione.
Il decreto impugnato era successivamente revocato con altro decreto del 7 giugno 1973, onde il Presidente del Consiglio, con atto depositato l'8 giugno 1974, rinunziava al ricorso.
Considerato in diritto
Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione al decreto 8 febbraio 1973 del Presidente della Regione siciliana, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione del 14 aprile 1973, n. 18, avente ad oggetto l'autorizzazione alla Banca Popolare S. Isidoro, società cooperativa a r.1. con sede in Carrubba di Giarre, ad adottare lo statuto sociale ed a rendere operante il proprio sportello bancario nel detto Comune. Nel ricorso era denunziata la violazione degli artt. 17, lett. c, e 20 dello Statuto regionale, e dell'art. 3 del d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133 (Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio).
Il Presidente della Regione siciliana, con decreto 27 giugno 1973, ha revocato il precedente decreto 8 febbraio 1973, oggetto del ricorso.
L'Avvocatura dello Stato, con atto depositato in cancelleria l'8 giugno 1974, ha reso noto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunziato al ricorso.
Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, é da dichiarare la cessazione della materia del contendere.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri in ordine al decreto 8 febbraio 1973 del Presidente della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1974.