Sentenza n. 221 del 1974
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SENTENZA N. 221

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e dell'art. 69, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1971 dalla Corte dei conti - sezione IV pensioni di guerra - sul ricorso di Bonagura Matilde contro il Ministero del tesoro, iscritta al n. 164 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.

Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1974 il Giudice relatore Paolo Rossi.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di un procedimento promosso da Bonagura Matilde per ottenere la pensione indiretta di guerra, la Corte dei conti ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 76, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, secondo cui la pensione indiretta di guerra spettava alla madre vedova risposata anteriormente alla morte del figlio, sempreché il secondo marito fosse inabile a proficuo lavoro, mentre era negata se le seconde nozze erano successive a tale evento.

Secondo il giudice a quo la condizione dell'anteriorità del nuovo matrimonio alla morte del dante causa (eliminata dalla legge 18 marzo 1968, n. 313, a decorrere dal 16 gennaio 1968), realizzerebbe una ingiustificata misura punitivi nei confronti della vedova, in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La Corte dei conti prospetta altresì l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, ultimo comma, citata legge n. 648 de: 1950, e del corrispondente art. 69, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, sempre in riferimento al principio d'eguaglianza, sotto il profilo della discriminazione per sesso tra i genitori del caduto, in quanto condizionano il diritto alla pensione indiretta di guerra alla inabilità dell'altro coniuge solo per la madre e non anche per il padre.

Nessuna parte si é costituita in questa sede.

 

Considerato in diritto

 

1. - La Corte costituzionale é chiamata a decidere se contrasti o meno con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 76, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, nella parte in cui condizionava - prima dell'entrata in vigore dell'art. 69 della legge 18 marzo 1968, n. 313 - il diritto alla pensione indiretta di guerra della madre vedova risposatasi, al fatto che le seconde nozze fossero state anteriori alla morte del figlio.

La Corte dei conti ha altresì denunciato, sempre in riferimento al principio costituzionale d'eguaglianza, il citato art. 76, ultimo comma, ed il corrispondente art. 69, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, in quanto subordinano, solo per la madre e non anche per il padre, il diritto alla pensione indiretta di guerra, all'inabilità dell'altro coniuge.

2. - La prima questione é fondata.

La legislazione pensionistica di guerra ricollega il diritto a pensione della madre del caduto al venir meno dei necessari mezzi di sussistenza che il figlio prestava al momento della morte, o che sarebbe stato presumibilmente in grado di prestare in qualsiasi momento futuro.

L'art. 76, ultimo comma, citata legge n. 648 del 1950, nell'equiparare alla madre vedova quella che abbia contratto seconde nozze, sempreché il secondo marito sia o divenga inabile a proficuo lavoro, esclude dalla equiparazione la vedova risposatasi successivamente alla morte del figlio caduto in guerra. Posto che le condizioni sopra indicate sono oggettivamente determinanti, e possono concorrere nei confronti della madre vedova passata a seconde nozze prescindendo del tutto dalla data del nuovo matrimonio - che appare indifferente - nessuna razionale giustificazione riesce a scorgersi nella previsione della norma impugnata che nega il diritto alla pensione di guerra alla vedova risposatasi successivamente alla morte del figlio caduto. Sussiste quindi l'invocato contrasto con l'art. 3 della Costituzione e di tale incongruenza si é reso conto il legislatore, che con la legge 18 marzo 1968, n. 313, nel riordinare la materia, ha soppresso la discriminazione denunziata. 3. - Non fondata é per contro l'altra questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti. Le disposizioni impugnate che subordinano solo per la madre, e non anche per il padre, il diritto alla pensione indiretta di guerra alla inabilità a proficuo lavoro dell'altro coniuge non contrastano col principio di uguaglianza. Ed invero, poiché per la concessione della pensione al padre che non abbia raggiunto l'età avanzata stabilita dalla legge é richiesta la condizione che egli sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro e tale condizione non é invece prescritta per la madre vedova (artt. 71, lett a e b, della legge n. 648 del 1950 e 64, lett. a e b, della legge n. 313 del 1968), appare razionale la norma che subordina soltanto per quest'ultima e non anche per il primo la conservazione del diritto a pensione alla inabilità a proficuo lavoro del coniuge sposato in seconde nozze.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, nella parte in cui non riconosce il diritto alla pensione indiretta di guerra alla madre passata a nuove nozze successivamente alla morte del figlio;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, ultimo comma, della citata legge n. 648 del 1950 e del corrispondente art. 69, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1974.