Sentenza n. 213 del 1974
 CONSULTA ONLINE 


 

SENTENZA N. 213

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 497 e 88 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1973 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Avico Celestino, iscritta al n. 222 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 10 agosto 1973.

Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di un procedimento penale a carico di Celestino Avico, essendo risultato, da un esame clinico, che le di lui condizioni di salute non solo non gli consentivano di comparire all'udienza, ma "nelle attuali condizioni di equilibrio psico-fisico", ne sconsigliavano l'esame a domicilio e rendevano dubbie le probabilità che potesse venir meno nel futuro l'impedimento, il tribunale di Roma escludeva la possibilità sia di interpretare estensivamente l'art. 497 del codice di procedura penale, per essere la relativa ipotesi normativa prevista solo per impedimenti di carattere temporaneo e inidonea a sospendere la prescrizione, sia di applicare analogicamente l'art. 88 dello stesso codice, stante anche il divieto di sospendere il processo fuori dei casi espressamente consentiti dalla legge; e, con ordinanza 2 marzo 1973, sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, della norma risultante dal combinato disposto degli articoli sopra citati, ritenendola pregiudizievole dell'effettiva difesa personale dell'imputato per quanto concerne l'interrogatorio e la di lui facoltà di presenziare allo svolgimento del dibattimento.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi é stata costituzione di parte, né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 497 e 88 del codice di procedura penale per il fatto che i fenomeni patologici, dei quali non sia sufficientemente prevedibile il limite di durata, non postulerebbero la sospensione o il rinvio del dibattimento.

2. - La questione, che é stata proposta in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, non é fondata.

Il giudice può bensì negare attendibilità - con ordinanza fondata su motivazione logica ed adeguata - alla prova dell'impedimento, ma non può non ritenere necessaria la presenza dell'imputato all'udienza, essendo tale presenza imposta a tutela dei diritti della difesa (e anche, caso per caso, a fini di giustizia, per la ricerca della verità: art. 497, secondo comma, cod. proc. pen.). Ed é da aggiungere che é giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione che l'obbligo di sospendere o di rinviare il dibattimento é inderogabile, indipendentemente dal carattere acuto oppure cronico della malattia e dal carattere temporaneo oppure permanente della inabilità e conseguente impedimento a comparire.

Non rileva - a fronte della guarentigia difensiva costituzionalmente tutelata - la eventuale incidenza pratica, in punto di prescrizione, del provvedimento di sospensione o di rinvio del dibattimento.

Mette conto, comunque, osservare che l'infermità di mente sopravvenuta all'imputato (art. 88 cod. proc. pen.) comporta la sospensione del procedimento (e non del dibattimento), la quale, a sua volta, importa la sospensione del corso della prescrizione ex art. 159 cod. pen. (e, nel caso, l'ordinanza di rimessione parla di "danni cerebrali" e di precarie "condizioni di equilibrio psico-fisico").

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 497 e 88 del codice di procedura penale, sollevata dal tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1974.